T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 27-01-2011, n. 761 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente ha omesso di impugnare gli atti indicati a pag. 2 del ricorso (nota prot. n. 3354 del 23 febbraio 2010 del direttore del Dipartimento di medicina legale con la quale le era stata comunicata la sospensione del passaggio al terzo anno di dottorato, nonché la decisione del Consiglio di Dipartimento di dichiararla decaduta dal corso di studi), sicché va esclusa la sussistenza dell’obbligo dell’Università intimata di pronunciarsi sull’istanza, avanzata dalla medesima, di ammissione al terzo anno di dottorato di ricerca per cui è causa;

Considerato che, nella rappresentata situazione, non si è formato un silenzio impugnabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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