Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-05-2013) 27-05-2013, n. 22934

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Svolgimento del processo

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con sentenza del 17.09.2012, a seguito di richiesta del p.m. di emissione di decreto penale di condanna, assolveva ex art. 129 c.p.p.. C. G. perchè il fatto non sussiste dalla imputazione ex art. 574 c.p. di aver sottratto la figlia minore F.G.P. alla potestà genitoriale del padre F.J.A., ponendo in rilievo che la denuncia di quest’ultimo era generica e si fondava solo sulle sue dichiarazioni, il che, considerata l’assenza di previe diffide e di qualsiasi contraddittorio nonchè la previsione di una regolazione volontaria fra le parti del diritto di visita, non legittimava la emissione di un decreto penale di condanna.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bari, deducendo che il GIP, a fronte della precisa denuncia del F., basata su una decisione giudiziaria e dell’assenza di giustificazioni da parte dell’imputata, aveva incongruamente preteso la presenza di previi atti di diffida.

Motivi della decisione

Il ricorso, con il quale si denuncia che il proscioglimento della C. è stato pronunciato con una motivazione inidonea a giustificarlo, è fondato nei sensi e per i motivi di cui appresso.

La sentenza impugnata ha in sostanza prosciolto la C. per insufficienza della prova, ritenendo non bastevoli per l’emissione del richiesto decreto le sole dichiarazioni della persona offesa.

Ora, ricordando che, in base all’art. 459 c.p.p., comma 3 il GIP, a fronte di richiesta di decreto penale, può pronunciare proscioglimento solo a norma dell’art. 129 c.p.p., deve ribadirsi (con Sez. U, n. 18 del 09/06/1995 – dep. 25/10/1995, P.G. in proc. Cardoni, Rv. 202374, seguita dalla giurisprudenza successiva) che la mancanza, la contraddittorietà e la insufficienza della prova possono rilevare soltanto alla fine del dibattimento, luogo naturale per la formazione dialettica della prova. La formula che attribuisce rilievo alla mancanza, alla insufficienza e alla contraddittorietà della prova è contenuta nell’art. 530 c.p.p., comma 2, la cui rubrica è "sentenza di assoluzione", e il cui comma 1 è pressochè identico all’art. 129, comma 1 che però significativamente non contiene, la disposizione, che è quella dell’art. 530, comma 2 secondo la quale "il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile".

Il procedimento per decreto, di cui all’art. 459 c.p.p. e segg., è in effetti, per definizione, un procedimento senza dibattimento, un procedimento di "deflazione del dibattimento al quale si giunge a seguito delle indagini preliminari e, pertanto, con "materiale probatorio" raccolto pressochè esclusivamente da una delle parti, il pubblico ministero.

Quando tale materiale sia ritenuto insufficiente per l’emissione del decreto, non resta al GIP altra strada che quella della restituzione degli atti al P.M.. (Sez. 5, n. 18059 del 25/03/2003, PM in proc. Bortolotti, Rv. 224849).

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari, che, ove confermi l’insussistenza dei presupposti per l’emissione del decreto, provvederà a restituire gli atti al P.M..

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013

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