Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-08-2012, n. 14531

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 925/2007 il Tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da R.N. e gli altri odierni ricorrenti volto ad ottenere i benefici contributivi di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in quanto esposti per un periodo ultradecennale all’inalazione di fibre di amianto in concentrazione superiore alle 100 f/lt in qualità di dipendenti di una vetreria.

Nel costituirsi in giudizio l’INPS eccepiva in via pregiudiziale la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, in quanto dal momento della proposizione della domanda amministrativa erano trascorsi 300 giorni e tre anni prima che fosse proposto il ricorso giudiziale.

Il Giudice, disattendendo in un primo momento tale eccezione, ammetteva le prove per testi dedotte dai ricorrenti allo scopo di provare le mansioni individualmente svolte, le modalità dell’impiego dell’amianto nelle lavorazioni e il periodo per il quale tale impiego si era protratto.

Alla successiva udienza, fissata allo scopo di decidere circa l’ammissione di CTU, la difesa dell’INPS insisteva nell’eccezione di decadenza, producendo la sentenza n. 1640/2006 della Corte di Appello di Firenze che aveva accolto la tesi dell’INPS, ritenendo soggetta al termine di decadenza l’azione volta ad ottenere i benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 – in quanto rientrante tra le "controversie in materia di trattamenti pensionistici".

Il Giudice fissava udienza di discussione e, accogliendo l’eccezione dell’INPS, dichiarava inammissibile il ricorso con la citata pronuncia.

2. Avverso tale sentenza veniva proposto appello gli originari ricorrenti. Con sentenza n. 1004 depositata il 9/7/2010 e notificata il 16/12/2010, la Corte d’Appello di Firenze ha respinto l’appello, confermando l’applicabilità alla fattispecie del termine di decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, come modificato dalla L. n. 438 del 1992.

In particolare la corte d’appello ha puntualizzato, in fatto, che i ricorrenti presentarono domanda amministrativa nell’arco di tempo 1996-1999, seguita dal ricorso agli organi di reclamo, ma non da ricorso giudiziario. Soltanto nel 2005 veniva ripresentata domanda amministrativa e questa volta veniva proposta nei termini, nel settembre del 2006, ricorso giudiziario. Ma ai fini della decadenza di cui all’art. 47 citato operava la prima domanda amministrativa;

stante il carattere sostanziale della decadenza, la successiva domanda amministrativa non valeva a rimettere in termini i ricorrenti.

3. Avverso questa pronuncia ricorrono per cassazione R.N. e gli altri ricorrenti trascritti in epigrafe.

Resiste con controricorso l’istituto che ha depositato anche memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui i ricorrenti denunciano la violazione falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47. Sostengono i ricorrenti che il regime della decadenza di cui all’art. 47 citato non trovi applicazione nella specie atteso che la domanda diretta al riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all’amianto non può qualificarsi trattamento pensionistico, cui si riferisce l’art. 47.

4. Il ricorso è infondato.

Questa corte (Cass. 3 febbraio 2012 n. 1629) ha già affermato – e qui ribadisce – che l’autonomia del beneficio della rivalutazione contributiva, considerato che nel sistema assicurativo – previdenziale la posizioni assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità, può spiegare effetti molteplici (anche successivamente alla data del pensionamento) e può costituire oggetto di autonomo accertamento. Analogamente tali caratteri sono enunciagli rispetto ad un beneficio contributivo autonomamente disciplinato e il cui riconoscimento richiede un’apposita domanda amministrativa. La rideterminazione della pensione a seguito dell’eventuale giustificato sopravvenuto mutamento – anche se con effetti retroattivi – della posizione contributiva è un fatto consequenziale a tale mutamento e non è corretto qualificarla come correzione di una precedente determinazione amministrativa ingiusta o erronea. Appare quindi doversi ritenere – anche nel quadro della distinzione operata da Cass. S.U. n. 12720/2009 – l’applicabilità della decadenza ex art. 47 anche nel caso di domanda di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto presentata da soggetto già pensionato.

Quindi conformemente a quanto ritenuto dalla corte d’appello e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente il regime della decadenza di cui all’art. 47 citato trova applicazione nella specie.

Questa essendo l’unica censura mossa dal ricorrente, il ricorso principale va integralmente rigettato.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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