Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-05-2013) 27-05-2013, n. 22929

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona confermava quella in data 22.04.2009 del GUP del Tribunale di Ascoli Piceno, appellata da B.O., con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all’art. 368 c.p. per avere denunciato falsamente il furto di un carnet di assegni della Banca Unicredit relativi a un conto corrente intestato a tale S.R., in cui era compreso l’assegno n. (OMISSIS) dell’importo di Euro 2.800,00, consegnato invece, in pagamento di un Rolex usato, a T.R., che incolpava così implicitamente di reati relativi all’indebito impossessamento del titolo.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, dolendosi:
– della violazione di legge e del vizio di motivazione sulla entità della pena, per avere la Corte territoriale ritenuto già applicato il minimo edittale di due anni di reclusione, senza considerare che tale misura era conseguenziale alla riduzione di un terzo per il rito della misura base di anni tre, superiore al minimo edittale;
– del vizio di motivazione sull’attribuzione della responsabilità, confermato in base a un compendio probatorio incompleto, siccome basato sulle mere affermazioni del T. e sulla irrilevante coincidenza della data di emissione del titolo, pacificamente emesso senza data, con quella riportata sulla matrice, senza alcuna verifica sull’appartenenza della firma di traenza e delle annotazioni sulla matrice.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
Premesso, invero, in diritto che, per giurisprudenza consolidata, la denuncia di furto o smarrimento di assegno, che il denunciante sa invece di avere regolarmente emesso per la negoziazione, integra nei confronti del beneficiario (anche) le oggettive condizioni di un’accusa di ricettazione, divenendo lo stesso sospettabile di averlo consapevolmente ricevuto da chi ne fosse illecitamente (per furto o appropriazione indebita di cosa smarrita) venuto in possesso (Cass. 24.08.2002, xxx; 29.01.1999, xxx; 04.07.1996, PM in proc. xxx; 02.03.1992, xxx), e tale possibilità è per sè sufficiente per il configurarsi della calunnia, reato di pericolo, si osserva che nel ricorso si assume, contrariamente a quanto risulta dalla congiunta lettura delle sentenze di merito, che la Corte distrettuale non avrebbe reso una motivazione compiuta sul riconoscimento di responsabilità del prevenuto, e si svolgono apprezzamenti con cui si contesta in modo assertivo e non plausibile la pertinenza e completezza delle valutazioni e conclusioni assunte dai giudici di merito, che appaiono invece ampiamente e logicamente illustrate e argomentate nel senso della univoca colpevolezza dell’imputato, risultato in possesso della matrice dell’assegno di cui in causa, recante l’indicazione del prenome del beneficiario (" R.") e della causale del pagamento ("(OMISSIS)"), e additato in maniera certa e non sospettabile di falsità o artificio dal T. come il reale emittente del titolo.
Quanto alla doglianza sulla pena, se, da un lato, è vero che la Corte d’appello ha errato nel ritenere applicato il minimo edittale in quanto non ha tenuto conto della riduzione per il rito, dall’altro, tale errore è da ritenere irrilevante, posto che il motivo sulla pena formulato nell’atto di appello era del tutto generico e non comportava, quindi, alcun dovere di esame e risposta da parte della Corte territoriale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013

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