Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-08-2012, n. 14528

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Svolgimento del processo
C.G. dipendente xxx spa (ramo d’aziendaxxx) impiegato nello stabilimento di (OMISSIS) esponeva al giudice del lavoro di essere stato sospeso inxxx dal Luglio del 1992 sino al 8.1.1994 e di essere stato avviato ad un corso di formazione professionale in attuazione di accordo sindacale del 24.3.1993;
deduceva che ai sensi di una norma transitoria del detto accordo vantava, invece, il diritto al rientro al lavoro dal 1.8.1993 o al più tardi dal 1.12.1993 e pertanto chiedeva la dichiarazione di illegittimità della sospensione inxxx dal 1.8.1993 o in subordine dal 1.11.1993 con ordine di reintegra nel posto di lavoro con il risarcimento del danno come quantificato in ricorso. Si costituiva la società convenuta che osservava che l’accordo andava interpretato nel senso che la rotazione spettasse solo ai lavoratori per i quali non si fossero apprestati strumenti alternativi come le iniziative per la formazione professionale, come nel caso del ricorrente. Il Pretore del lavoro di Casoria con sentenza del 27.10.11997 accoglieva il ricorso; sull’appello della società il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l’appello per nullità della procura: la Corte di cassazione annullava la detta sentenza con rinvio al giudice di appello.
Nel giudizio in riassunzione, la Corte di appello di Napoli con sentenza dell’8.4.2009 accoglieva l’appello con il rigetto della domanda, in quanto osservava che il nuovo accordo del marzo del 1993 aveva annullato tutti i precedenti accordi per cui la disciplina della rotazione semestrale andava considerata per i soli lavoratori soggetti axxx, ma non per quelli collocati in progetti di formazione professionale, stante la chiara volontà delle parti sociali desumibile dal tenore letterale degli accordi e da una interpretazione sistematica degli stessi, come già acclarato in precedenti della stessa Corte di cassazione.
Ricorre il C. con un unico, complesso, motivo di ricorso, resiste l’xxx spa con controricorso. La parte intimata ha depositato memoria difensiva.
Motivi della decisione
Parte intimata ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività: l’eccezione va rigettata in quanto la notifica a mezzo del servizio postale è stata avviata tempestivamente.
Con il motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, la violazione dei principi in materia di onere della prova a carico del datore di lavoro nell’ambito del potere eccezionale di sospensione inxxx, la violazione e/o falsa applicazione degli accordi sindacali del 24.3.1993 e del 4.7.1993, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., la violazione degli artt. 1375 e 1175, la violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di procedimentalizzazione del potere imprenditoriale. Nel quesito formulato ex art. 366 bis c.p.c., si specifica il complesso motivo nel senso che si chiede che la Corte precisi se "in caso di collocazione inxxx del lavoratore la parte datoriale che vuole esonerarsi dall’obbligo della rotazione deve indicare in maniera precisa i criteri, la durata, il contenuto didattico, le discipline oggetto del corso di formazione professionale sostitutivo della rotazione". Nel motivo si rileva che non erano stati indicati i termini del programma di riqualificazione professionale sui quali non è stato offerto alcun elemento, anche al fine di valutare che almeno fossero nell’interesse dei lavoratori impegnati.
Il motivo appare infondato. La Corte napoletana – con una tecnica interpretativa adeguata in quanto fondata sul dato testuale integrato da una lettura di carattere sistematico dell’accordo e con una articolata e logica motivazione – in conformità a richiamate decisioni esistenti sull’argomento (cfr. Cass. n. 261 del 2006; Cass. n. 25952 del 2005; Cass. n. 6641 del 2004; Cass. n. 3034 del 2002) e tenuto conto dell’intero testo dell’accordo, in particolare della clausola transitoria, secondo cui l’accordo annullava e sostituiva le precedenti intese in ordine ai criteri di rotazione del personale- ha ritenuto che l’accordo fosse immediatamente applicabile anche ai lavoratori già inxxx, senza necessità di porre in essere un nuovo provvedimento di sospensione. Su questa base la Corte ha ritenuto corretta la condotta della società, in quanto costituiva dato acquisito, perchè non contestato, il fatto che il C. fosse stato avviato al corso di riqualificazione in data antecedente (giugno 1993) a quella prevista (novembre 1993) per la rotazione dalla norma transitoria, sicchè lo stesso lavoratore non poteva considerarsi nel novero di coloro ai quali la norma transitoria aveva garantito la partecipazione alla rotazione semestrale. Il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato ribadito, in analoga fattispecie, da questa medesima Corte in recenti pronunce (cfr. Cass. n. 11505/2011, n. 10943/2011, n. 3238 del 2011; Cass. n. 24129 del 2010), che hanno riaffermato la validità di una lettura sistematica dell’intero testo dell’accordo del 1993, dovendosi intendere la clausola transitoria proprio nel senso indicato dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata in esame. Da queste numerose pronunce precedenti risulta che la norma transitoria, correttamente interpretata, avrebbe dovuto applicarsi non solo per le sospensioni future, ma anche per i dipendenti già sospesi, dei quali avrebbero avuto diritto alla rotazione, ossia al rientro, solo quelli non destinati alla formazione professionale ovvero alla rioccupazione esterna. Nel motivo si allega inoltre che non sarebbero stati mai indicati i termini e le modalità dei corsi di formazione, nè sarebbe stato provato che gli stessi fossero davvero nell’interesse del lavoratore, ma si tratta di una questione che deve ritenersi "nuova" in quanto la sentenza non affronta l’argomento (si accenna nelle premesse solo alla diversa deduzione del C. in appello di non avere frequentato i corsi) e parte ricorrente non allega come tale questione sia stata sollevata in primo grado, nonchè ribadita in appello. In conclusione mentre la Corte di appello ha accertato che il C. fu avviato (pag. 9 della sentenza impugnata) ai corsi di formazione, parte ricorrente non ha indicato quando e in che termini si sia introdotto in giudizio il diverso profilo della carenza di tali corsi o anche della mancata specificazione da parte del datore delle loro caratteristiche e delle loro concrete modalità di svolgimento.
Il ricorso va pertanto rigettato, (e spese di lite – liquidate come al dispositivo della presente sentenza^seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2012

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