Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-08-2012, n. 14560

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 22 giugno 2007 la Corte d’Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 17 novembre 2005 che ha riconosciuto il diritto di V.M. all’assegno di invalidità a decorrere dal 17 marzo 2005 data della sua iscrizione nelle liste di collocamento. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza considerando che la L. n. 118 del 1971, art. 13, prevede, fra i requisiti per il godimento del diritto all’assegno in questione, l’incollocazione al lavoro che costituisce elemento costitutivo del diritto stesso.

La V. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’I.N.P.S. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resta intimato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare si deduce che l’iscrizione alle liste di collocamento non si potrebbe ottenere senza la dichiarazione di invalidità nei limiti richiesti, e tale dichiarazione può essere conseguita solo a seguito dell’accertamento avvenuto nel giudizio proposto per il conseguimento del diritto, per cui, a voler seguire il ragionamento della corte messinese, si perverrebbe alla conclusione per cui giammai potrebbe conseguirsi il diritto azionato a decorre dalla domanda sebbene lo stato invalidante fosse presente fin da tale epoca, per l’assoluta impossibilità di fornire la prova dell’incollocabilità all’epoca della domanda stessa nel senso affermato dalla Corte messinese. Il ricorrente, nel caso si ritenga ammissibile la prova dell’incollocabilità in modo diverso dall’iscrizione nelle liste di collocamento, lamenta la mancata considerazione della dichiarazione dei redditi negativa da parte del ricorrente che attesterebbe il suo mancato impiego in utile attività lavorativa fin dall’epoca della domanda.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, in riferimento all’art. 416 cod. proc. civ.. In particolare si deduce che non si potrebbe ritenere non provato il proprio stato di incollocamento non essendo stato questo contestato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in sede di costituzione nel giudizio di primo grado.

Il primo motivo è infondato.

Come è stato più volte affermato da questa Corte, "La fine di attestare il requisito dell’incollocazione per il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile è sufficiente anche la mera domanda di iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, indipendentemente dall’esito della visita presso le commissioni sanitarie" (v. fra le altre Cass. 13-6-2006 n. 13622, Cass. 10-11-2009 n. 23762).

In particolare, come è stato precisato "l’integrazione del requisito costitutivo del diritto dello stato di incollocazione al lavoro presuppone rigorosamente che l’interessato si sia iscritto nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio o, quanto meno, abbia presentato la relativa domanda all’ufficio competente, senza che possa attribuirsi valenza esonerativi al mancato conseguimento del riconoscimento, da parte delle commissioni sanitarie di un grado di invalidità sufficiente ai fini del collocamento agevolato, poichè in realtà è possibile presentare la domanda di iscrizione all’ufficio di collocamento anche in difetto del preventivo accertamento del requisiti sanitario da parte delle commissioni sanitarie, allegando documentazione apprestata dall’interessato… Peraltro lo stato di incollocazione può intervenire, alla stregua del disposto dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., anche in corso di causa, ferma restando la regola secondo la quale il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sia perfezionata la fattispecie e senza che sia necessaria la presentazione di una nuova domanda diretta alla verifica della sussistenza di detto requisito" (v. Cass. 28-3-2002 n. 4555, Cass. 16-4-2004 n. 7299).

Pertanto, come pure è stato più volte affermato la prestazione decorre "dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, unitamente al requisito sanitario, si sia verificato il requisito dell’incollocamento al lavoro" (v. Cass. 2-12-2003 n. 18403).

Legittimamente quindi la sentenza impugnata ha fatto decorrere la prestazione dall’epoca in cui la M. "aveva perfezionato il requisito dell’incollocamento al lavoro avanzando domanda di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio". Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la Corte di merito, erroneamente e senza sufficiente motivazione, non ha considerato che il requisito della incollocazione al lavoro non era stato specificamente contestato in primo grado dai convenuti (nè dall’INPS rimasto contumace ne1 dal Ministero costituito).

Il secondo motivo risulta inammissibile in quanto generico e del tutto privo di autosufficienza.

La ricorrente, infatti, non solo non indica se e in quali termini abbia specificamente allegato nel ricorso introduttivo il possesso del detto requisito, che non sarebbe stato contestato in primo grado, ma neppure specifica se e in che modo abbia sollevato la questione relativa alla asserita non contestazione davanti ai giudici di appello.

Nulla si dispone sulle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella formulazione vigente all’epoca del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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