Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-05-2013) 27-05-2013, n. 22924

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la penale responsabilità di V.M. per il reato di cui all’art. 368 c.p. per avere denunciato falsamente lo smarrimento di un assegno dell’importo di Euro 450,00, consegnato invece, in pagamento di un trasloco, a B.A., che incolpava così implicitamente, pur sapendolo innocente, di reati relativi all’indebito impossessamento del titolo.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, dolendosi, col primo motivo, del vizio di motivazione sull’attribuzione di responsabilità, per avere la Corte di merito dato credito alla persona offesa, senza tenere adeguatamente conto della alternativa versione difensiva della predisposizione dell’assegno, poi non più ritrovato, a favore di tale D.G., versione avallata dallo stesso D., e senza considerare che il B. aveva già regolarmente ricevuto, per la sua prestazione, altro regolare assegno di Euro 450.00 dal prevenuto, e che, se come dal B. asserito, il secondo assegno avesse rappresentato un ulteriore pagamento in nero, era più logico ritenere, come sostenuto dall’imputato, che tale differenza fosse stata corrisposta in contanti. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta l’immotivato diniego della sollecitata assunzione d’ufficio del teste C., che avrebbe potuto confermare la circostanza dell’avvenuto pagamento integrativo in contanti del B..
Con un terzo e ultimo motivo il V. si duole della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione
Il secondo motivo di ricorso è fondato (con conseguente assorbimento degli altri motivi).
Premesso, invero, in diritto che, per giurisprudenza consolidata, la denuncia di smarrimento di assegno, che il denunciante sa invece di avere regolarmente emesso per la negoziazione, integra nei confronti del beneficiario (anche) le oggettive condizioni di un’accusa di ricettazione, divenendo lo stesso sospettabile di averlo consapevolmente ricevuto da chi ne fosse illecitamente (per furto o appropriazione indebita di cosa smarrita) venuto in possesso (Cass. 24.08.2002, xxx; 29.01.1999, xxx; 04.07.1996, PM in proc. xxx; 02.03.1992, xxx), e tale possibilità è per sè sufficiente per il configurarsi della calunnia, reato di pericolo, si osserva che nel ricorso si intende accreditare la versione difensiva dell’imputato e, in tale contesto, si lamenta la mancata risposta sulla richiesta, prospettata come funzionale a sorreggere detta versione, di assunzione d’ufficio del teste C. sulla circostanza dell’avvenuto pagamento integrativo del B. attraverso un versamento in contanti.
Effettivamente sul punto la Corte distrettuale non ha dato corso alla assunzione richiesta, senza però offrire alcuna risposta sulla richiesta stessa.
Per tale ragione la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice del merito, perchè renda una motivazione immune da vizi, ovviando in particolare alla carenza sopra evidenziata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013

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