T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 27-01-2011, n. 770

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato il 14 ottobre 2010 e depositato il successivo 28 ottobre, il ricorrente impugna il silenzio serbato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in ordine alla propria richiesta, avanzata con istanza del 3 agosto 2010, volta ad ottenere l’accesso a "tutte le determine dirigenziali, direttoriali, delibere del CdA o Commissariali e tutti gli atti amministrativi ivi richiamati e le relative relazioni, concernenti l’immissione, il passaggio e l’inquadramento nei ruoli dei professionisti avvocati INPS del personale appartenente ad enti soppressi (ex xxx ed ex Ente Autonomo xxx) che svolgevano funzioni avvocatizie e legali ed erano inquadrati negli enti soppressi in ruoli o aree diverse a quelle dei professionisti avvocati".
Deduce al riguardo:
1.violazione degli artt. 22, 23 e 25 della legge n. 241 del 1990 e dei principi generali in materia di diritto di accesso agli atti amministrativi e, segnatamente, in materia di situazione giuridica soggettiva legittimante all’esercizio del diritto di accesso; violazione Art. 907 Cost.
Il ricorrente sottolinea il proprio interesse ad ottenere l’accesso richiesto, posto che si tratta di atti con i quali è stato effettuato l’inquadramento del personale dell’ex xxx e dell’ex xxx nei ruoli dell’INPS, con riferimento a quei soggetti, i quali, come il ricorrente, possedevano l’abilitazione alla professione di avvocato.
Né tali atti rientrano in alcuna delle ipotesi sottratte di cui alla legge n. 241 del 1990.
Si è costituito l’INPS il quale eccepisce preliminarmente la inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad alcuno dei contro interessati. Nel merito, conclude per la infondatezza del ricorso.
Alla Camera di consiglio del 26 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Può prescindersi dalla eccezione sollevata dall’Istituto resistente, ai sensi dell’art. 49 cod.proc.amm.
Risulta in atti, infatti, che con nota del 18 ottobre 2010 l’Ente ha comunicato al ricorrente le notizie richieste dal medesimo ai sensi della legge n. 241 del 1990 relative agli inquadramenti nei ruoli professionisti avvocati dell’INPS del personale appartenente agli Enti soppressi, indicati nella richiesta.
Ciò stante non resta al Collegio che dichiarare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa, tra le parti costituite, le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *