Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-08-2012, n. 14559

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 21 marzo 2007 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 13 gennaio 2004 con la quale è stata rigettata la domanda di M.S. nei confronti dell’I.N.P.S. diretta al riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito delle errate comunicazioni rese dall’I.N.P.S. relativamente alla sua posizione assicurativa e che avevano determinato la sua messa in mobilità. La Corte territoriale ha motivato tale decisione escludendo il valore certificativo del documento informativo dell’I.N.P.S. che deve essere confermato da ulteriori accertamenti presso gli uffici competenti;

inoltre la decisione di messa in mobilità del lavoratore sulla base dell’anzianità contributiva non è stata presa a seguito di un diretto contatto del datore stesso con l’I.N.P.S. che conseguentemente non può essere considerato responsabile per la decisione del datore stesso.

Il M. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico articolato motivo.

Resiste l’I.N.P.S. con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1218 c.c., art. 1362 c.c., e segg., artt. 2043 e 2697 cod. civ., nonchè della L. n. 88 del 1989, art. 54; motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria. In particolare si lamenta che il collegio non avrebbe considerato l’obbligo dell’I.N.P.S., affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di fornire certificazione relativa alla posizione previdenziale e pensionistica, tale da essere comprensibile da persona fornita di normale diligenza, e tale comunicazione deve essere considerata atto negoziale ricettizio da interpretarsi secondo il senso letterale come ricevuto e recepito secondo l’ordinaria diligenza secondo l’art. 1362 cod. civ., e segg.. Comunque l’I.N.P.S. non avrebbe neppure dato prova della possibilità dell’interessato di limitare i danni usando l’ordinaria diligenza.

Il ricorso è infondato. Come sinteticamente e chiaramente affermato nella seconda parte della motivazione della sentenza impugnata, il M. non ha provato il nesso causale fra l’errata certificazione fornita dall’I.N.P.S. ed il danno subito per effetto della messa in mobilità. Il ricorrente, in altri termini non ha provato, come sarebbe stato suo onere, il nesso causale tra il provvedimento espulsivo della società ed il comportamento dell’I.N.P.S. che avrebbe fornito la dedotta certificazione inesatta.

L’argomentazione della corte territoriale, decisiva ai fini del rigetto della domanda, non è stata censurata dal ricorrente che, anche a voler sostenere il valore certificativo del documento fornito dall’I.N.P.S., pretende invece un’inammissibile inversione dell’onere di tale prova.

Nulla si dispone sulle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella formulazione vigente all’epoca del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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