Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-08-2012, n. 14558

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Svolgimento del processo

Nel corso di una controversia avente ad oggetto il pagamento della rivalutazione monetaria di somme già corrisposte a titolo di trattamento di disoccupazione agricola, la Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza del 13 giugno 2006 dichiarava inammissibile l’impugnazione principale proposta dall’Inps e, di conseguenza, priva di efficacia quella incidentale tardiva proposta da F.G. G. e litisconsorzi (art. 334 cod. proc. civ., comma 2).

Costoro ricorrono per cassazione mentre l’intimato Inps si è costituito con la sola procura al difensore, che ha poi partecipato all’udienza di discussione.

Motivi della decisione

Con unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 334 cod. proc. civ., comma 2 e art. 434 cod. proc. civ., comma 1, sostenendo l’ammissibilità dell’appello principale proposto da controparte e, di conseguenza, l’erroneità della sentenza impugnata, che dichiarò la sopravvenuta inefficacia del loro appello incidentale.

Il motivo non è ammissibile.

La parte destinataria di una sentenza sfavorevole ha l’onere di impugnarla entro i termini di legge. Eccezionalmente l’art. 334 cod. proc. civ., concede nel primo comma alla parte che non abbia ritenuto di impugnare in termine, o abbia fatto acquiescenza alla sentenza, di proporre impugnazione tardiva in via incidentale, ciò può avvenire quando l’interesse ad impugnare appaia evidente solo dal contenuto dell’impugnazione principale, tanto che il vizio organico ed insanabile di questa rivela anche l’insussistenza dell’interesse all’impugnazione contrapposta.

In questo sistema è escluso che, dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione principale, sia configurabile un interesse dell’impugnante incidentale a tale dichiarazione ossia ad una doglianza finalizzata non all’esame dell’impugnazione principale nel suo contenutola soltanto all’esame di quella incidentale.

Sarebbe contro il sistema, in altre parole, che l’impugnazione, tra l’altro anomale poichè tardiva, possa trovare tutela nel caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale la legge riconosce la sua proponibilità (Cass. Sez. un. 14 aprile 2008 n. 9741).

Per questa ragione non può essere seguito il contrario precedente costituito da Cass. 15 maggio 2008 n. 12292.

Diversa è poi la situazione considerata da Cass. Sez. un. 19 aprile2011 n. 8925. Qui non si ha inammissibilità dell’impugnazione principale, vale a dire vizio genetico dell’atto, bensì inefficacia per rinuncia, ossia sopravvenuta a causa di un contrario atto di volontà, a cui l’impugnante incidentale non ha alcun potere di opporsi. Le stesse Sezioni unite distinguono espressamente questa situazione da quella dell’inammissibilità, quando negano che l’esito dell’impugnazione tardiva possa essere rimesso all’esclusiva volontà dell’impugnante principale.

Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, sulle spese non si provvede ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., vecchio testo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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