T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 27-01-2011, n. 768

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
con ricorso notificato il 22 giugno 2010 il ricorrente, quale legale rappresentante della società E. S.r.l., ha adito questo Tribunale chiedendo l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza inviata alla Regione Lazio ed alla AUSL xxx il 27 luglio 2009, volta ad ottenere la voltura del decreto autorizzativo relativo al laboratorio di analisi cliniche ed alla conseguente richiesta di variazione dell’accreditamento provvisorio con il xxx dalla precedente gestione ad personam dott. R.N. alla gestione in forma societaria.
Considerato che con nota del 1° dicembre 2010 i ricorrenti hanno dichiarato di non aver più interesse alla decisione, essendo intervenuto, nelle more del giudizio, il provvedimento di rigetto conclusivo del procedimento avviato con l’istanza di parte.
Ciò stante non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Collegio reputa opportuna disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti costituite le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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