Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-08-2012, n. 14557

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 10 gennaio 2007, confermava la pronuncia del Tribunale di Sala Consilina con cui venne respinta la domanda proposta da G.E., diretta alla declaratoria di illegittimità del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la società Poste dal 5 luglio 2002 al 30 settembre 2002 (motivato da "esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo").

La Corte di merito argomentava dall’ampiezza della delega conferita alle parti sociali dalla L. n. 56 del 1987, art. 23; dalla conseguente legittimità dell’assunzione ex art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001; dalla congruità, comunque, della prova fornita dalla società Poste in ordine alle esigenze tecniche, organizzative e produttive richieste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il G., affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la società Poste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, lamentando la mancata valutazione dell’onere della prova gravante sulla società Poste circa la sussistenza delle ragioni giustificatrici dell’assunzione stabilita dalle parti sociali, del relativo nesso causale rispetto alla sua assunzione, nonchè del rispetto del limite percentuale previsto dalla norma citata. Lamenta infine l’erronea interpretazione dell’art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 stipulato ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23.

I motivi, corredati del prescritto quesito di diritto, per la loro connessione possono congiuntamente esaminarsi e risultano infondati, non essendo la fattispecie regolata dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 (nè, dunque, dalla contrattazione collettiva da tale norma delegata, nella specie il c.c.n.l. 11 gennaio 2001).

Questa Corte ha più volte chiarito (ex multis, Cass. 13 luglio 2010 n. 16424), che in materia di assunzioni a termine del personale postale, l’art. 74, comma 1, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di Poste italiane s.p.a. stabilisce il 31 dicembre 2001 quale data di scadenza dell’accordo. Ne consegue che i contratti a termine stipulati successivamente a tale data non possono rientrare nella disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 – che aveva previsto il mantenimento dell’efficacia delle clausole contenute nell’art. 25 del suddetto c.c.n.l., stipulate ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 – e sono interamente soggetti al nuovo regime normativo (D.Lgs. n. 368 del 2001), senza che possa invocarsi l’ultrattività delle pregresse disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale collettiva, ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio secondo il quale i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti.

2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, oltre ad insufficiente motivazione sul punto, evidenziando che anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, il contratto a tempo determinato restava una eccezione rispetto alla regola del contratto a tempo indeterminato, restando comunque a carico della datrice di lavoro dimostrare la sussistenza ed effettività delle specifiche ragioni poste a fondamento dell’assunzione.

Formulava il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

11 motivo è infondato.

Questa Corte (ex plurìmis, Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279; Cass. 12 luglio 2010 n. 16303; Cass. 25 maggio 2012 n. 8286) ha invero affermato, in analoghe controversie, che in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle "specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali; ha tuttavia chiarito che tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso "per relationem" ad altri testi scritti accessibili alle parti (come nella specie).

La Corte salernitana ha ritenuto, quanto meno implicitamente, specifica la causale indicata nel contratto ed ampiamente provate le esigenze organizzative e produttive poste a fondamento dell’assunzione, valutata la copiosa documentazione fornita dalla società Poste (cfr. Cass. 27 aprile 2010 n. 10033).

Il ricorrente non censura adeguatamente tale accertamento, sicchè il ricorso deve in definitiva rigettarsi.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2012
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