T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 27-01-2011, n. 767

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato il 7 gennaio 2 depositato il successivo 11 gennaio 2011, le Società ricorrenti impugnano l’atto specificato in epigrafe e ne chiedono l’annullamento,.

Riferiscono in fatto di aver presentato domanda di partecipazione alla selezione in costituendo raggruppamento e di aver presentato 10 dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui quattro riferite ai legali rappresentanti e direttori tecnici in carica; le restanti a quelli cessati.

Nella seduta pubblica del 30 novembre, la Commissione rilevava che due delle dichiarazioni presentate dai direttori tecnici in carica, pur redatte conformemente all’allegato B D/919/31 in un’unica pagina, recavano la sottoscrizione del dichiarante nel solo spazio riservato all’informativa dei dati personali e non con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 38. Da tale circostanza è scaturita l’impugnata decisione di escludere la ricorrente dalla procedura in ragione della mancanza della dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale da parte dei due direttori tecnici in carica.

Assume la ricorrente, dopo aver puntualizzato e ritenute pacifiche le circostanze di fatto che hanno caratterizzato la vicenda, che le concrete modalità con le quali la dichiarazione conforme all’allegato B D/919/31 era stata formulata non consentiva di affermare l’inesistenza della stessa dichiarazione e, quindi, determinare l’esclusione della T.I., poiché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 d. lgs. n.163/2006 e l’informativa sul trattamento dei dati personali erano stati redatti sullo stesso foglio e in calce all’ultima dichiarazione, sempre sullo stesso foglio, veniva apposta la sottoscrizione. Da tale circostanza dovrebbe conseguire – secondo la prospettazione di parte ricorrente – che l’unica sottoscrizione fosse idonea ad impegnare il dichiarante e ad attestarne la paternità per entrambe le dichiarazioni.

La duplicità di firma richiesta nel modello predisposto era solo una formalità non necessaria né funzionale.

Aggiunge, infine, che il disciplinare si limitava a prescrivere che la dichiarazione ai sensi del d.P.,R. n. 445 del 2000 dovesse essere resa "dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa offerente ovvero dal procuratore con poteri di firma (…)", quindi, non menzionava esplicitamente i direttori tecnici fra i soggetti obbligati a prestare le predette dichiarazioni. Solo l’allegato B D/919/31 li ricomprendeva fra quelli tenuti a rendere la dichiarazione.

Il ricorso merita accoglimento.

Il Collegio condivide, infatti, la prospettazione delle ricorrenti, secondo cui l’unica sottoscrizione fosse idonea ad impegnare il dichiarante e ad attestarne la paternità per entrambe le dichiarazioni.

Invero, le dichiarazioni richieste dalla lex specialis e riportate nell’ allegato B D/919/31 attinenti, rispettivamente, il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e l’informativa sui dati personali, erano contenute in un unico foglio, cartolarmente unitario. Ne deriva che la firma apposta sull’unico foglio deve ritenersi ragionevolmente valida per entrambe le dichiarazioni.

Il Collegio giunge a tale conclusione, pur dando atto del non univoco orientamento della giurisprudenza e delle ragioni che propendono per una tesi più restrittiva, in considerazione del più recente orientamento giurisprudenziale propenso ad una valutazione sostanzialistica della sussistenza delle cause ostative (da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 22.2.2010, n. 1017).

Il Raggruppamento ricorrente, invero, risulta in possesso di tutti i requisiti richiesti. Infatti nessuna condanna è stata contestata nei riguardi dei due direttori tecnici in argomento; mentre la dichiarazione apposta solo sulla dichiarazione sui dati personali su un unico foglio cartolarmente unitario, non può che presupporre la volontà di sottoscrivere anche la dichiarazione sui requisiti di ordine generale, tenuto, peraltro, conto che comunque il firmatario risulta in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, come attestano i certificati del Casellario giudiziale, circostanza questa che non è stata contestata.

In senso conforme a tale soluzione depone anche l’art. 45 della direttiva 2004/18/CE, che ricollega l’esclusione alle sole ipotesi di grave colpevolezza di false dichiarazioni nel fornire informazioni,l non rinvenibile nel caso in cui il concorrente non consegua alcun vantaggio in termini competitivi, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti (Cons. Stato, Sez. V, 9 novembre 2010, n. 7967).

Per quanto sopra, il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara impugnato.

In considerazione della particolarità della questione, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto dalla Soc T.I. S.p.a., in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del RTI con Soc F.S. S.r.l., lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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