Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-08-2012, n. 14556

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’xxx chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della xxxsrl per il pagamento dei contributi relativi al rapporto di praticantato giornalistico di B.M.L.F., relativo al periodo ottobre 1992 – marzo 1994, sulla base di un provvedimento di iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti adottato dal Consiglio dell’Ordine dei giornalisti su una richiesta avanzata dalla stessa B. nell’ottobre 1994.
Il Tribunale di Roma, a conclusione del giudizio di opposizione introdotto dalla xxxspa revocò il decreto ingiuntivo.
L’xxx propose appello.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 19 luglio 2007, ritenuto provato un rapporto di lavoro di natura subordinata della B. con la Tesar, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha condannato la xxxal pagamento in favore dell’xxx della somma (minore rispetto a quella del decreto ingiuntivo) di 12.535,54 Euro per contributi omessi e sanzioni.
La xxxspa ricorre per cassazione, articolando cinque motivi di ricorso.
L’xxx ha notificato e depositato controricorso con ricorso incidentale contro l’accoglimento non integrale del suo appello, e cioè per la parte in cui il preteso credito contributivo è stato ridotto rispetto a quanto liquidato nel decreto ingiuntivo.
Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia violazione dell’art. 1423 c.c. e della L. n. 69 del 1963, artt. 33 e 45, per avere la Corte ritenuto dovuti i contributi per un periodo in cui l’attività della A. era stata prestata in assenza di iscrizione al Registro dei praticanti giornalisti, avvenuta solo in data successiva alla estinzione del rapporto, sebbene con retrodatazione.
Il secondo motivo denunzia violazione della L. n. 63 del 1969, art. 34 e del D.P.R. n. 212 del 1972, art. 9, norme che impongono ai fini dell’effettività della pratica giornalistica che l’attività venga effettuata dall’aspirante praticante continuativamente per almeno 18 mesi ed all’interno di una redazione in cui operino almeno quattro giornalisti professionisti.
Con il terzo motivo si denunzia violazione della L. n. 1564 del 1951, della L. n. 67 del 1987, della L. n. 274 del 1991, nonchè della L. n. 416 del 1981, art. 38, sostituito dalla L. n. 388 del 2000, art. 76 e del D.M. 24 luglio 1995, norme che impongono due requisiti per l’obbligo di iscrizione all’xxx: l’iscrizione all’Albo dei praticanti o dei giornalisti professionisti, senza che rilevi una iscrizione retrodatata, ed un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto attività giornalistica.
Con il quarto motivo si denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa un punto controverso e decisivo per il giudizio. Si afferma che la sentenza avrebbe dovuto verificare la sussistenza degli indici rivelatori della subordinazione, tenendo conto della peculiarità del lavoro giornalistico, esaminando a tal fine scrupolosamente le risultanze istruttorie, il che non è stato fatto.
Con il quinto motivo si denunzia, ancora una volta vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione della perizia contabile.
Gli ultimi due motivi, formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sono inammissibili. Il testo dell’art. 360, n. 5, applicabile al presente giudizio ha sostituito il termine "punto" con il termine "fatto". La giurisprudenza di questa Corte ha precisato di conseguenza: "Il motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (Cass., ord., 5 febbraio 2011, n. 2805; Cass. 29 luglio 2011, n. 16655).
In questo caso il fatto non viene specificato, ma si discute criticamente la valutazione delle prove testimoniali, documentali e peritali, effettuata dal giudice, andando oltre i limiti posti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, e richiedendo alla Corte di legittimità un terzo giudizio di merito, il che è inammissibile in questa sede.
Inammissibile è anche il secondo motivo che implica l’accertamento di questioni di fatto, che si chiede alla Corte di legittimità di valutare, non essendo state considerate dalla Corte d’appello. Ma il ricorso per cassazione omette del tutto di precisare se tali questioni siano state tempestivamente poste nel giudizio di merito, in che fase ed in che termini.
In assenza di motivi ammissibili di ricorso per cassazione la parte della sentenza, articolata e ampiamente motivata, relativa all’accertamento della sussistenza nel caso in esame di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, rimane integra.
Gli altri motivi concernono la sussistenza o meno dell’obbligo contributivo in assenza di iscrizione nell’albo dei praticanti o dei giornalisti professionisti e specificamente in presenza di una iscrizione disposta con efficacia retroattiva. Tali motivi devono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi.
La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che qualora, come in questo caso, sia accertato che l’attività svolta sia stata di lavoro di praticante giornalista, l’obbligo contributivo sussiste.
La complessa evoluzione giurisprudenziale, ben riassunta da Cass. 3385 del 2011, compie alcune distinzioni in ordine alla individuazione dell’istituto previdenziale beneficiario dei contributi, ma su di un punto è granitica e cioè sulla sussistenza, in ogni caso, dell’obbligo di versare i contributi per il lavoro svolto dal giornalista o dal praticante giornalista.
Tale obbligo sussiste tanto nel caso in cui vi sia iscrizione all’albo, quanto nel caso in cui manchi riscrizione (o questa sia stata successiva benchè con efficacia retroattiva). In questa seconda ipotesi la giurisprudenza, senza tentennamenti, afferma che l’obbligo di pagare i contributi per il datore di lavoro sussiste comunque, pur essendo il contratto nullo, e ciò in forza di quanto previsto dall’art. 2126 c.c. (Cass. 7020 del 2000; Cass. 3385 del 2011 cit.).
Di conseguenza, se questo obbligo è stato assolto, si potrà poi passare a discutere su quale sia l’ente previdenziale che debba fruirne e di eventuali trasferimenti tra enti previdenziali del relativo importo (Cass. 12208 del 2011), ma in caso contrario mancherà il presupposto per l’azione datoriale.
I principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla corretta individuazione dell’Istituto previdenziale di riferimento non possono essere utilizzati per legittimare forme di omissione contributiva e lesioni del diritto al corretto trattamento previdenziale di chi ha lavorato.
Il ricorso della xxxpertanto essere rigettato, essendo pacifico che i contributi per il lavoro prestato dalla B. non sono stati versati.
Deve essere rigettato anche il ricorso incidentale. Con l’unico motivo in tale ricorso si denunzia, indistintamente, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto controverso e decisivo della controversia. Valgono le stesse considerazioni fatte con riferimento al ricorso principale in ordine alla non corretta richiesta di applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per mancata specificazione del fatto, con l’aggiunta che, in questo caso, il motivo non tiene conto della specifica motivazione fornita dalla Corte per argomentare la riduzione dell’importo liquidato nel decreto ingiuntivo, basata sulla distinzione tra retribuzione di fatto e retribuzione minima contrattuale collettiva.
Pertanto, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2012

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