T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 167

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
come riconosce la stessa ricorrente, che la sua datrice di lavoro, signora P.L., pur avendo presentato, insieme ad altri familiari, più istanze di emersione dal lavoro irregolare a beneficio di cittadini extracomunitari, di cui una a beneficio della stessa ricorrente, tuttavia ha dichiarato successivamente di non aver intrattenuto alcun rapporto di lavoro con quest’ultima;
Ritenuto che la quereladenuncia presentata dalla ricorrente nei confronti della sua presunta datrice di lavoro, per aver negato il rapporto di lavoro, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente medesima, non comporta alcun titolo ai fini della regolarizzazione del rapporto lavorativo vantato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo respinge.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina all’avv. xxx, in quanto delegato dalla ricorrente alla sua rappresentanza per tutte le incombenze derivanti dal mandato conferitogli ai fini del presente giudizio, di provvedere al pagamento del contributo unificato, stabilito dalla legge in euro 250,00 da versare presso la Segreteria della Sezione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente, Estensore
Mario Mosconi, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario

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