T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 175

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 120, sesto comma, e l’art. 60, dallo stesso richiamato, del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consentono al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;
Considerato che il ricorso in esame ha ad oggetto il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento della residenza, sulla scorta della volontà espressa dallo stesso di stabilire la medesima presso il Comune di xxx, nonostante il provvedimento che lo ha condannato agli arresti domiciliari avesse individuato come domicilio del ricorrente la residenza dei genitori in P.. In ragione di tale circostanza e del conseguente esito negativo cui hanno condotto tutti gli accertamenti disposti dal Comune al fine di verificare l’effettiva residenza del sig. L.F., il Comune prima e il Prefetto poi, gli hanno negato il riconoscimento della residenza;
Accertato che il ricorrente impugna il rigetto del Prefetto, richiamando il concetto di residenza (quale abituale, volontaria dimora di una persona, sicchè concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile residenza su quel luogo, sia l’elemento soggettivo della volontà di rimanervi"), che non sarebbe stato tenuto nella debita considerazione da parte dell’Amministrazione, che si sarebbe limitata a dare rilievo al fatto oggettivo del domicilio in un diverso comune, ancorchè forzato;
Dato atto che la giurisprudenza (cfr. da ultimo T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 01 giugno 2010, n. 1737), è costante nel ritenere che le controversie aventi ad oggetto il rigetto di una domanda di iscrizione all’anagrafe dei residenti di un Comune, investendo posizioni di diritto soggettivo direttamente collegate al concetto di residenza e a puntuali situazioni di fatto, esulino dalla giurisdizione del giudice amministrativo;
Rilevata, pertanto, la necessità di fare applicazione dell’art. 11 del recente d. lgs. 104/10 (rubricato "Decisione sulle questioni di giurisdizione", il quale stabilisce che "Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito", nonché, al comma successivo, che "sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato", ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute) e conseguentemente, declinata la propria giurisdizione, di dare atto che il termine per la riassunzione davanti al giudice ordinario – termine fino alla scadenza del quale saranno salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda – è pari a tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione;
Ritenuto, infine, che sussistano giustificati motivi perché le spese di questo giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in considerazione del fatto che il provvedimento impugnato non indica l’autorità giudiziaria competente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice ordinario, con i conseguenti effetti processuali indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Primo Referendario
Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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