T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 174

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Visto l’art. 120, sesto comma, e l’art. 60, dallo stesso richiamato, del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consentono al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;

3. Considerato in fatto quanto segue:

3.1. A seguito dell’istanza presentata in aprile per il rinnovo del porto d’armi ad uso caccia, il 4 settembre 2010 il sig. D. veniva informato dell’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza stessa, quali la comunicazione di notizia di reato del 16 agosto 2004 relativa a delitti contro la persona e la comunicazione di notizia di reato del 22 agosto 2004 (ma riferita alla medesima sera) relativa alla guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolemico.

3.2. Nonostante il sig. D. avesse inoltrato un’inesitata richiesta di audizione nella quale si limitava a dare atto di avere già pagato per il reato di guida in stato di ebbrezza, senza nulla aggiungere in ordine alla ben più grave contestazione di delitti contro la persona, il 7 ottobre il richiesto rinnovo veniva rigettato e successivamente veniva notificato il consequenziale divieto di continuare a detenere armi, munizioni e materie esplodenti.

3.3. Ritenendo illegittimi tali provvedimenti, il destinatario li ha impugnati, deducendo:

A) circa il decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto d’arma:

A.1. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento;

A.2. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 dell’art. 10 bis della legge n. 241/90. Eccesso di potere per insufficiente motivazione, violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione;

A.3. violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in quanto il provvedimento si fonda esclusivamente sull’esistenza di notizie di reato riferite a sei anni prima, senza che risulti essere stata condotta alcuna istruttoria per verificare le conseguenze cui le stesse hanno condotto, nonché il successivo comportamento del richiedente;

B) circa il decreto di divieto di continuare a detenere armi, munizioni e materie esplodenti:

B.1. violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in quanto il provvedimento risulterebbe motivato dal solo richiamo del decreto del Questore che ha negato il rinnovo del porto d’armi. La mera motivazione per relationem sarebbe, quindi, insufficiente;

4. Ritenuto in diritto che il ricorso, così costruito, meriti accoglimento, ancorchè con riferimento a solo taluni dei vizi dedotti, secondo quanto si andrà ad esplicitare nei punti che seguono;

5. In particolare si deve dare atto di come l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non sussista nel caso di procedimenti che, come quello in esame, hanno inizio su istanza di parte, in quanto l’interessato è già a conoscenza dell’avvio del procedimento, avendolo egli stesso provocato (in tal senso, tra le tante, da ultimo T.A.R. Sardegna, sez. II, 14 dicembre 2010, n. 2686, Consiglio Stato, sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5980). L’iniziativa dell’interessato non fa, invece, venire meno l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ma nella fattispecie tale onere risulta puntualmente rispettato, come attestato dallo stesso ricorrente.

Nessuna violazione procedimentale appare, quindi, ravvisabile;

6. Ciò nemmeno in punto di motivazione del provvedimento del Questore. Premesso che le considerazioni che possono qualificarsi come vere e proprie osservazioni sono state inviate al prefetto il giorno 30 settembre 2010 e, quindi, successivamente alla data di adozione del provvedimento, si può prescindere dal fatto che la richiesta di audizione del ricorrente fosse o meno qualificabile come memoria difensiva, posto che il contenuto della stessa è tale per cui deve escludersi ogni e qualsiasi effettiva rilevanza, in termini di valutazione dell’affidabilità del sig. D., di quanto dallo stesso brevemente rappresentato.

Peraltro la mera attestazione della mancata presentazione di osservazioni non è di per sé sufficiente ad inficiare la legittimità della procedura, laddove il ricorrente non dimostri di aver rappresentato circostanze che, incidendo sui fatti assunti a presupposto del provvedimento, avrebbero dovuto essere compiutamente analizzate nell’ambito di un’apposita istruttoria: prova che, nel caso di specie manca completamente;

7. Il Collegio ritiene, invece, che sia fondata la terza censura dedotta. Il semplice richiamo di due denunce (per altro riferite al medesimo episodio) risalenti a sei anni prima, senza indagare sull’esito che esse hanno prodotto e sul successivo comportamento del richiedente il rinnovo del porto d’armi, non appare sufficiente ad integrare un’idonea motivazione per il diniego, pur a fronte dell’ampia discrezionalità che caratterizza il rilascio di autorizzazioni di polizia;

8. Analogamente appare ravvisabile la carenza di motivazione anche nel successivo decreto del Prefetto. Benchè tale provvedimento non si fondi, invero, su di una motivazione per relationem, bensì sulla ravvisata opportunità, in via cautelativa ed in ragione del deferimento all’A.G. del sig. D., di vietare allo stesso la detenzione di armi, anche in questo caso non appare correttamente rappresentato e comunque sufficientemente motivato l’iter logico deduttivo che ha condotto a tale conclusione sulla scorta del mero deferimento all’Autorità giudiziaria, senza procedere ad alcun accertamento circa gli esiti processuali cui esso ha condotto e, quindi, ad alcuna verifica circa la permanenza dei requisiti di affidabilità in capo al richiedente, tanto più ragionevole quanto si consideri l’ampio decorso del termine;

9. L’accoglimento del ricorso sotto profili meramente formali costituisce giustificato motivo per disporre la compensazione delle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti con esso impugnati.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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