Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2013) 21-06-2013, n. 27308

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Svolgimento del processo
1. Con l’ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Napoli, pronunciando quale giudice del rinvio, a seguito di annullamento (limitatamente al reato rubricato al capo p) disposto da Cass. sez. 6, 3.4.2012, n. 30082 della ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 23.12.2011 – 5.1.2012 con la quale veniva confermata la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP del medesimo Tribunale in data 28.11.2011 nei confronti di C.N., ha confermato – con riguardo al predetto capo di incolpazione – la misura cautelare in ordine al reato di cui agli artt. 319 – 321 c.p. aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 disponendo invece l’annullamento in ordine ai reati di falso.
2. Avverso detta pronunzia ricorre, assistito dai suoi difensori, l’indagato contestando violazione di legge (in relazione all’art. 623 c.p.p., comma 1 e art. 627 c.p.p., art. 110 c.p.) e difetto di motivazione (ritenuta lacunosa e illogica).
Lamenta infatti il ricorrente che il Tribunale non abbia correttamente adempiuto al canone del rinvio.
Deve premettersi che il fatto contestato si inquadra in una più ampia vicenda relativa alla realizzazione di un centro commerciale nel Comune di Casal di Principe, e riguarda la corruzione di Ca.Ma., che quale dirigente dell’Ufficio tecnico comunale attestava falsamente la conformità del progetto del centro commerciale al piano regolatore generale e al regolamento edilizio, commettendo inoltre ulteriori violazioni di legge.
In tale vicenda, il Ca. sarebbe stato indotto a compiere gli atti contestatigli dietro la promessa della sua stabilizzazione nell’incarico affidatogli e che egli ricopriva a tempo determinato.
Detta promessa era stata, sempre secondo l’accusa, formulata da soggetti a vario titolo interessati alla realizzazione del centro commerciale ( L.G., referente della famiglia B., interessata ad investire nel progetto; Co.Lu.
e Ci.Cr., esponenti politici del luogo e il primo socio della xxx srl, società coinvolta nella iniziativa economica;
D.C.N. quale gestore di fatto della citata società).
La stabilizzazione del Ca. nel proprio incarico sarebbe stata determinata dall’intervento di C.N. quale uomo politico di riferimento del territorio.
La Corte di Cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, aveva rilevato che il Tribunale, pur ritenendo sussistente il grave quadro indiziario anche nei confronti di C.N., non aveva indicato gli elementi in base ai quali sarebbe emerso l’interessamento dell’indagato a favore del Ca., nonchè – al di là di mere implicazioni logiche – gli elementi in base a cui potesse ritenersi che l’indagato fosse a conoscenza delle irregolarità commesse dal Ca. nella sua attività.
Critica il ricorrente che il Tribunale abbia confermato il provvedimento Impugnato senza dare effettivamente risposta a tali dubbi. I giudici di merito si sarebbero infatti limitati a segnalare delle circostanze insufficienti o comunque irrilevanti. Si lamenta in particolare che i giudici abbiano ritenuto sussistere gravi indizi sull’interessamento del C. sulla scorta di un ragionamento congetturale, giacchè il Ca. ha dichiarato di non avere mai incontrato il C.N. e di avere avuto soltanto rapporti con i soggetti sopra indicati i quali gli riferirono del coinvolgimento del C.; si osserva inoltre che il mero rapporto di conoscenza tra detti supposti intermediari e il C. non potrebbe certamente fondare una presunzione sull’effettivo coinvolgimento dell’indagato essendo egualmente possibile che detti intermediari avessero semplicemente millantato di poter condizionare il C.; si constata come dalle intercettazioni telefoniche non emerga mai una richiesta di appuntamento per Ca. con C.N.; si conclude segnalando come ulteriori coinvolgimenti del C. nella vicenda (e così la perorazione della richiesta di finanziamenti presso xxxper la realizzazione del centro), se dimostrano una attenzione di natura politica alla vicenda, non apportano tuttavia elementi utili a corroborare un quadro indiziario che resta insuperabilmente carente.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che nel capo provvisorio di incolpazione la condotta corruttiva è descritta in modo alquanto generico, imputandosi a C. di aver confermato (e stabilizzato) Ca. nel suo incarico di dirigente dell’ufficio tecnico comunale senza specificare le condotte necessarie al fine (e in particolare in cosa si sarebbe esplicitato l’intervento di C., uomo politico che non ricopriva alcuna carica nell’ente comunale, ma in grado di condizionarne le scelte amministrative).
Nella lunga motivazione resa – ampiamente riproduttiva del materiale probatorio costituito dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, diffusamente trascritto nel testo – il Tribunale ritiene, a partire da p. 39, di indicare in otto punti gli elementi di gravità indiziaria a carico dell’odierno ricorrente.
1. Si richiamano, in primo luogo, le dichiarazioni rese da Ca., che riferisce sui suoi timori di essere rimosso dall’incarico dal nuovo commissario prefettizio, e sulla sua convinzione che ciò sarebbe avvenuto per intervento del prefetto S., persona che aveva un rapporto privilegiato con C. N.; sull’offerta di L. di far incontrare Ca.
con C., incontro che non sarebbe però mai avvenuto, sulla conferma da parte del commissario prefettizio di Ca. – asservitosi al progetto criminoso – nell’incarico fino ad allora precariamente ricoperto.
2. In secondo luogo, si richiamano le intercettazioni telefoniche da cui emerge il contatto stabilito da L., nella sua funzione di intermediario, tra Ca. da un lato e Co.Lu., D.C.N. e Ci.Cr. dall’altro, ai fini del raggiungimento dell’accordo corruttivo.
3. In terzo luogo, si richiamano le intercettazioni telefoniche tra i predetti soggetti: da cui emergono i contatti intercorsi tra Co.Lu., D.C.N. e Ci.Cr., avendo cercato gli stessi di fissare un appuntamento tra C. e Ca. e avendo riferito Ci. a D.C. di aver parlato a C. di Ca..
4. In quarto luogo si richiama l’operazione di finanziamento del progetto da parte di Unicredit, il quale si sarebbe reso possibile per interessamento di C.N..
5. In quinto luogo si richiamano le intercettazioni telefoniche tra Ci. e D.C. sulle difficoltà connesse all’operazione di finanziamento in oggetto e sulla portata degli interessi politici ed economici connessi all’intera operazione;
6. In sesto luogo si richiamano le dichiarazioni rese dai coindagati e trasfuse nell’ordinanza del Tribunale del riesame annullata da questa Corte.
7. In settimo luogo si richiamano le intercettazioni telefoniche intercorse tra G.N., assessore al comune di Aversa (il quale chiese a C.N. di presentargli Ci. e D. C. per creare un contratto con questi ultimi) e un imprenditore intenzionato ad investire nel costruendo centro commerciale ( D.L.L.).
8. Infine, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia V.R. (che riferisce del collegamento tra C. e il clan dei xxx, e del ruolo in tale contesto svolto da Ci. sullo specifico progetto del centro commerciale) e P.R. (che riferisce come esponenti di punta del clan, quali V. e S.N. considerassero C. N. il politico di riferimento per il finanziamento del progetto sul centro commerciale).
Nessuno di tali punti isolatamente considerato, e nemmeno una considerazione di insieme degli stessi, consente di ritenere integrato il necessario quadro indiziario ai fini della contestazione relativa al capo p) dell’incolpazione.
Circa le dichiarazioni del Ca. sull’interessamento di C., del resto già ampiamente valorizzate nell’ordinanza oggetto di annullamento con rinvio, appare decisivo che le stesse concernono fatti non vissuti direttamente dal dichiarante – che non risulta avere mai avuto contatti diretti con C.N. – ma a lui riferiti da soggetti terzi.
Le intercettazioni richiamate sub 2) forniscono gravi indizi sul ruolo di intermediazione svolto da L. tra Ca. e Co., D.C. e Ci., ma non appaiono egualmente decisive sul ruolo che sarebbe stato ricoperto da C..
Le intercettazioni richiamate sub 3) si riferiscono ancora a colloqui tra i predetti – ai quali resta estraneo C. – e in cui si riferisce di aver cercato di stabilire un appuntamento mai concretizzatosi e, inoltre, che Ci. parlò a C. di Ca. (ma nulla si aggiunge al riguardo sul eventuali ulteriori e rilevanti emergenze istruttorie); cosicchè resta ancora vago e indefinito il contributo rilasciato da C..
Quanto alla vicenda del finanziamento Unicredit, da collocarsi nei mesi successivi, la stessa non fornisce elementi significativi sulla specifica contestazione al capo p), la quale non può sorreggersi esclusivamente sul coinvolgimento di C. in altre e diverse vicende, pur trattandosi di fatti non irrilevanti perchè comunque inquadrabili nel complessivo contesto dei fatti riferibili alla realizzazione del centro commerciale.
Non appaiono inoltre decisive le conversazioni richiamate sub 5) e riferite alle difficoltà connesse all’operazione e sull’importanza economica e politica della stessa.
Circa le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e trascritte nell’ordinanza annullata, e nuovamente richiamate sub 6), la non decisività delle stesse discende dalla sentenza di annullamento già pronunciata da questa Corte sul rilievo della mancanza del grave quadro indiziario.
Irrilevante è poi l’episodio riferito sub 7), avente a oggetto un contatto politico per un possibile investimento imprenditoriale nel progetto.
Lo stesso è a dirsi per quanto riportato sub 3): pur dimostrando le ricordate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia l’interessamento di C. per il progetto in generale nulla adducono in ordine ai fatti di causa.
Dunque, degli otto punti esposti dal Tribunale, solo il contenuto dei primi tre è direttamente connesso alla specifica imputazione del capo p); tutte le altre concernono o altri profili della vicenda che ha interessato il progetto del centro commerciale, oppure quella vicenda nel suo complesso.
Nei primi tre punti sono raggruppati gravi elementi indiziari a carico dei protagonisti della corruzione: il corrotto Ca.;
l’intermediario L. e i corruttori Co., D.C. e Ci..
Quanto invece all’incontro tra Ca. e C., incontro smentito dai soggetti coinvolti, il Tribunale motiva la propria convinzione sull’essere tale incontro avvenuto attraverso l’analisi delle intercettazioni telefoniche: ma sull’argomento, in se stesso non decisivo, che della questione gli intercettati abbiano smesso di colpo e senza una apparente ragione di parlare e senza ulteriormente riferire sull’esame, eventualmente condotto, sul copioso materiale costituito dalle ulteriori intercettazioni acquisite al processo.
Il Tribunale certamente allega significativi elementi sul generale interessamento di C. alla realizzazione del centro commerciale (interessamento testimoniato anche dalle vicende indicate nei punti successivi ai primi tre), e sui coinvolgimento di soggetti a lui collegati nella corruzione di Ca.; sui contratti tra questi ultimi e l’indagato con riguardo alle vicende del centro commerciale; e inoltre sulla vicinanza (non meglio puntualizzata) di taluni esponenti della p.a. a C.N.. In tal modo delinea il perimetro generale di una azione, ma non individua per ciò stesso con precisione la specifica condotta commissiva tenuta da quest’ultimo nella vicenda corruttiva contestatagli a titolo di concorso: condotta che avrebbe determinato, secondo la contestazione in esame, l’effetto della decisione assunta dal commissario prefettizio M. sulla stabilizzazione del dirigente nel suo incarico.
Cosicchè il Tribunale ritiene integrato il quadro indiziario a carico dell’indagato sulla scorta di due fatti certi: che dell’incontro fino a quel momento progettato ma mai avvenuto gli intercettati di colpo e di punto in bianco non parlino più pur discorrendo ancora di questioni relative al progetto del centro commerciale; che Ca. non per un certo tempo rimosso, come invece temeva, dal suo incarico, essendovi stato invece riconfermato.
Dal primo fatto è dedotto che l’incontro C. – Ca. vi è stato; dal secondo che C. avrebbe svolto il suo intervento a favore del dirigente; dalla complessiva valutazione degli stessi che C. avrebbe concorso nella corruzione di Ca. (avendone in qualche modo sostenuto la posizione in ragione dell’accordo intercorso nel citato incontro).
Entrambe le inferenze sono certamente spendibili per conclusioni sulla verosimiglianza dell’essere tali fatti accaduti, ma non potrebbero in se stesse giustificare conclusioni sulla sussistenza di un quadro indiziario connotato da gravità a carico dell’indagato.
Ciò in quanto il ragionamento del Tribunale si svolge su una logica e articolata catena di presunzioni che conduco a conseguenze non immediatamente connesse ai fatti certi posti alla base di detto percorso argomentativo (ossia che nelle intercettazioni non si parli più dell’incontro e che Ca. non sia rimosso dall’incarico), i quali fatti non sono connotati, per ciò stesso, da una significativa valenza indiziaria.
Dovrà pertanto il Tribunale, così adempiendo al canone del rinvio, verificare se il delineato quadro sulla verosimiglianza della prospettiva accusatoria possa nel caso concreto, sia con riguardo a tutti gli indizi raccolti, sia meglio precisando le relazioni (a volte soltanto accennate), tra alcuni dei citati protagonisti della vicenda (e segnatamente tra l’indagato e coloro che assunsero la decisione sulla stabilizzazione del Ca. nell’incarico ricoperto) evolvere o meno in un quadro indiziario connotato da univocità e gravita, secondo quanto necessario per l’applicazione della disposta misura cautelare.
Tutto ciò in considerazione anche di quanto segue. Cass. sez. 2, 21.12.2010, n. 1578, ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Napoli in data 28.9.2010 applicativa all’indagato della misura cautelare della custodia carceraria, ritenendo fondata tale decisione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine all’ipotizzato reato di concorso esterno nella associazione di stampo mafioso nota come "clan dei xxx". Allo stato risulta dunque confermato lo sfondo della odierna ipotesi accusatoria: ossia il legame tra l’indagato e il clan dei xxx, direttamente interessato e coinvolto nelle operazioni realizzative del centro commerciale in Casal di Principe, per come emerso anche nel presente processo.
Ciò non implica, però, che qualsiasi fatto criminoso ricadente nel contesto così delineato possa automaticamente essere ascritto all’indagato, essendo evidentemente necessario individuare in termini di gravità indiziaria il coinvolgimento in ogni specifico fatto oggetto di contestazione.
Il che, nel caso di specie, si impone ulteriormente in considerazione della decisione, già assunta dai giudici di merito, sulla insussistenza della gravità indiziaria del concorso dell’indagato negli atti illeciti realizzati dal Ca., e a quest’ultimo contestati ai sensi degli artt. 476 e 479 c.p., atti commessi proprio in ragione dell’accordo corruttivo in cui si ipotizza la partecipazione dell’indagato.
2. Ne discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2013

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