T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 173

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In accoglimento della domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione dello stesso, con sentenza n. 2300/10 questo Tribunale ha previsto che l’Amministrazione dovesse, previamente, esprimersi in ordine alla permanenza dell’interesse pubblico alla conservazione dell’opera e, quindi, calcolare il risarcimento del danno dovuto in base ai parametri assegnati.

L’amministrazione, nonostante l’intervenuta notifica della sentenza, non ha provveduto alla valutazione dell’interesse pubblico all’acquisizione al patrimonio comunale del bene occupato e, conseguentemente, non ha adottato il provvedimento strumentale ad ottenere tale risultato ed ora si trova nell’impossibilità di farlo, per effetto della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 del DPR 327/01 che consentiva la regolarizzazione della situazione proprietaria dei beni occupati senza titolo.

Ciononostante, considerato che la ricorrente non ha chiesto la restituzione dei fondi, il venir meno della norma non preclude di per sé il soddisfacimento della domanda risarcitoria, ma impone di individuare una soluzione che consenta di ottenere, a fronte della corresponsione del risarcimento del danno, un titolo legittimante il Comune alla trascrizione della proprietà dei terreni occupati, laddove lo stesso intenda mantenere nella disponibilità pubblica i terreni in questione.

Come già evidenziato nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione (invero, la domanda di sospensione della stessa, proposta dal Comune di Treviglio è stata dichiarata inammissibile con Ordinanza 15 dicembre 2010, n. 5730 della Sez. IV del Consiglio di Stato), il primo, fondamentale ed ineliminabile (in quanto necessariamente prodromico alla corretta quantificazione del risarcimento del danno) adempimento imposto al Comune è rappresentato dalla valutazione della sussistenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, ad acquisire al patrimonio comunale i terreni di cui la ricorrente lamenta l’illegittima occupazione. Rientra nella facoltà del Comune, infatti, laddove ciò risulti meglio rispondere all’interesse pubblico, restituire ai proprietari i terreni occupati, nello stato in cui versavano al momento dell’occupazione. In tal caso il risarcimento non potrà che essere commisurato al danno subito negli ultimi cinque anni di occupazione antecedenti la proposizione della domanda risarcitoria, a condizione, però, che risulti dimostrato che l’occupazione abbia effettivamente comportato l’impossibilità per la proprietà di trarre l’utilità derivante dalla disponibilità dei beni secondo la specifica destinazione degli stessi: condizione, quest’ultima, piuttosto difficile da provarsi nel caso di superfici già originariamente destinate dai proprietari ad uso strada e successivamente adibite a viabilità anche a seguito dell’occupazione.

Pertanto si ribadisce l’obbligo, per il Comune intimato, di provvedere, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, all’adozione di un atto di accertamento dell’eventuale permanenza dell’interesse pubblico a mantenere la disponibilità del terreno.

In caso di manifestazione di una volontà positiva in tal senso, il Comune dovrà provvedere, entro i successivi 30 giorni, alla redazione di una stima del risarcimento del danno, dando applicazione ai criteri risarcitori già puntualmente previsti nella sentenza n. 2300/10 con riferimento all’ipotesi dell’eventuale adozione di un provvedimento sanante ai sensi dell’art. 43 del DPR 327/01 (punto a) della motivazione).

Peraltro, non essendo più possibile adottare un atto di tale contenuto ed essendo comunque necessario che alla corresponsione del danno in misura pari al valore del terreno, corrisponda anche il trasferimento della proprietà del medesimo a favore dell’ente pubblico, all’atto della comunicazione della misura del risarcimento come sopra determinata dovranno essere assegnati 20 giorni entro i quali il soggetto proprietario dei terreni dovrà manifestare la propria disponibilità a sottoscrivere un atto di trasferimento della proprietà, a fronte della corresponsione del risarcimento del danno, gli oneri fiscali connessi al quale dovranno essere posti a carico dell’Amministrazione, con la sola eccezione della ritenuta fiscale del 20 % dovuta dal cedente sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per le aree classificate come edificabili.

A questo punto si arrestano le attività esecutive della pronuncia n. 2300/10, potendo gli atti di definitivo trasferimento della proprietà essere giuridicamente portati a conclusione solo a intervenuta formazione del giudicato, salvo diversa volontà, in funzione lato sensu transattiva, delle parti.

Nel caso in cui il Comune, invece, manifestasse (entro i trenta giorni sopra indicati) la volontà di procedere alla reintegrazione della proprietà a favore della ricorrente, con conseguente assunzione degli oneri di riduzione in pristino stato ovvero la odierna ricorrente non intendesse trasferire la proprietà dei terreni occupati, a quest’ultima dovrà essere corrisposto un risarcimento pari al danno subito dalla ricorrente per la sola illegittima occupazione patita, escluso il controvalore dell’area che verrà restituita nella disponibilità del proprietario e nei limiti in cui sia possibile ritenere che l’occupazione pubblica abbia effettivamente precluso l’utilizzazione dei beni rispetto al’uso cui gli stessi erano destinati al momento dell’occupazione medesima.

Considerato che parte ricorrente non ha in concreto fornito alcun principio di prova di un maggiore danno, esso dovrà essere quantificato in misura corrispondente all’interesse legale sul valore delle aree in questione, determinato ai sensi del punto a) della motivazione della sentenza n. 2300/10, oltre al rimborso delle eventuali spese necessarie al ripristino delle aree, previa presentazione della documentazione comprovante la spesa a tal fine sostenuta dalla ricorrente, laddove le stesse non vengano sostenute direttamente dall’ente.

L’offerta del risarcimento così determinato dovrà avvenire entro i venti giorni successivi alla suddetta manifestazione di volontà.

Decorso inutilmente anche uno solo dei termini posti a carico dell’Amministrazione come sopra indicati, gli atti in questione saranno adottati da un commissario ad acta fin da ora individuato, anche alla luce della funzione di coordinamento attribuita alla Regione dall’art. 4 della L.R. n. 3/2009, nel responsabile dell’Ufficio espropriazioni della Regione Lombardia, cui sono state attribuite le funzioni di autorità espropriante ai sensi del terzo comma dell’art. 3 della L.R. n. 3/2009 o un suo delegato.

Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Ordina all’Amministrazione resistente di provvedere agli adempimenti in motivazione indicati, nel rispetto dei termini ivi previsti, disponendo, fin da ora, in caso di ulteriore inadempienza e quindi di mancato rispetto di detti termini, la nomina di un commissario ad acta per l’adozione degli atti necessari, nella persona del responsabile dell’Ufficio espropriazioni della Regione Lombardia o un suo delegato.

Condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore della ricorrente, in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad IVA, C.P.A., al rimborso forfetario delle spese, nonché al rimborso del contributo unificato dalla stessa anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *