Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2013) 20-06-2013, n. 26906

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il P.M. presso il tribunale di Rimini ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Bologna, datata 19./24.12.2012 che, in sede di riesame, annullava la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal gip del tribunale di Rimini, con ordinanza 14.11.2012, nei confronti di R.R., per il delitto continuato di estorsione aggravata – ex art. 81 cpv. e 110 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2, – in forza di un articolato discorso argomentativo, il seguente: a) il primo episodio estorsivo, ai danni di Ra.Ro., avvenuto il (OMISSIS), volto a indurre la persona offesa, con violenza e percosse, sottoscrivere il licenziamento senza giusta causa e contenente clausole vessatorie, sarebbe avvenuto senza la presenza nel corso della azione di B.M., dovendosi di conseguenza qualificare come non aggravata la estorsione posta in essere, in tesi, dall’imputato; b) a fronte, di conseguenza, di due estorsioni non aggravate, quella ai danni di Ra., l’altra ai danni di Ri.Ce., anch’egli costretto, in data (OMISSIS), a sottoscrivere il licenziamento senza giusta causa con la corresponsione di sole 9 mensilità invece che delle 18 previste dal contratto, i termini di custodia cautelare – di sei mesi tenuto conto della pena edittale ricollegabile al delitto di estorsione semplice – dovevano ritenersi, già prima della emissione dell’ordinanza cautelare, decorsi alla data del 15.7.2012 per doversi individuare il termine iniziale di decorrenza il 16.1.2012, data di esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa sempre nei confronti dell’indagato, e nell’ambito dello stesso procedimento, dallo stesso gip in data 29.12.2011 per il delitto di estorsione continuata ed aggravata ai danni di tale V. C., a sua volta in continuazione con il delitto di estorsione continuata de qua. In definitiva tutti i fatti estorsivi si collocavano all’interno di un contesto unitario che vedeva l’imputato, quale, collaboratore e guardia spalle di B. M., tutelarne in modo illecito gli interessi patrimoniali.

2 – Ora le ragioni di doglianza del P.M. ricorrente non contestano per nulla la connessione qualificata tra gli episodi estorsivi sopra indicati, come la commissione dei delitti contestati anteriormente alla emissione della prima ordinanza cautelare, ma si concentrano sui due versanti rappresentati, da un lato, dal tener ferma la qualificazione di estorsione aggravata dalle più persone riunite, ai danni di Ra.Ro., al fine di determinare in un anno il periodo di custodia cautelare, dall’altro, con riferimento all’estorsione semplice consumata ai danni di Ri.Ce., dal ritenere, in caso di connessione qualificata tra più reati, che i termini di custodia cautelare per tutti i delitti continuazione debbano commisurarsi all’imputazione più grave.

3 – Il ricorso, per essere fondata la prima, assorbente della seconda, ragione di doglianza,deve essere accolto.

Il punctum dolens del discorso giustificativo giudiziale si ravvisa laddove, per ritenere insussistente l’aggravante delle persone riunite, condizionante il maggior termine della carcerazione preventiva, sottovaluta gli elementi probatori costituiti dalle dichiarazioni del coindagato Va.Sa., riscontrati da un memoriale scritto dal predetto in un tempo non sospetto e nel quale si dava atto della aggressione congiunta, dell’imputato e di tale B., in tal modo riuniti, ai danni di Ra.Ro.. Un tale obiettivo riscontro il giudice del merito e della cautela avrebbe potuto ben depotenziarlo, nel confronto con le fonti di prova contrapposte, ma solo dopo averlo preso in esame ed indicato le ragioni per le quali riteneva di disattenderlo. Essere stata latitante su un punto così decisivo la motivazione giudiziale, che si limita ad indicare genericamente inaffidabili le dichiarazioni del Va., si traduce in un vizio di manifesta illogicità del ragionamento giudiziale a cui dovrà prestare rimedio il giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla l’ ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Bologna per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013

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