T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 256

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza presentata in data 5.1.2010 la ricorrente ha presentato una domanda per l’assegnazione di un alloggio in deroga ai sensi dell’art. 15, comma. 1 lett. b) del R.R. n. 1/2004, che è stata respinta con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, in quanto la stessa non avrebbe prodotto documentazione idonea.

1) Con il primo motivo si censura la violazione del citato art. 15, comma. 1 lett. b) R.R. n. 1/2004 poiché, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, la ricorrente si troverebbe nella fattispecie descritta dalla normativa ai fini dell’ottenimento della deroga. Il provvedimento impugnato sarebbe inoltre privo di adeguata motivazione;

2) Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90.

Il Comune di Milano si è costiutio in giudizio, resistendo all’introdotta domanda.

Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con assorbimento del secondo.

Il citato art. 15 comma 1 lett. b) del R.R. n 1/2004 prevede che può disporsi l’assegnazione in deroga ove si tratti di garantire alle famiglie un alloggio, come condizione posta dai servizi sociali del Comune per consentire il ritorno in famiglia di figli minori.

La relazione dei servizi sociali in data 1.2.2010 ha espressamente richiesto al settore competente "di valutare positivamente la nuova richiesta di deroga (art. 15) per permettere all’interessata di avere un’abitazione dove vivere in autonomia con il figlio più piccolo e dove poter accogliere il maggiore allo stato ospite di un istituto durante i rientri del fine settimana. L’assegnazione di una casa di edilizia popolare consentirebbe inoltre all’Amministrazione di non esporsi nel pagamento della retta della comunità".

In data 6.8.2010 i medesimi servizi hanno ribadito che "la mancata assegnazione di un alloggio preclude la possibilità di programmare interventi atti a sostenere un futuro ricongiungimento dell’intero nucleo famigliare".

Alla luce di quanto precede, ritiene il Collegio si configurino le condizioni richieste dal citato art. 15 c. 1 lett. b) del R.R. n. 1/2004, ai fini della concessione della deroga ivi menzionata.

Contrariamente a quanto indicato nella relazione depositata in giudizio dalla difesa del Comune resistente, l’applicazione della predetta deroga non richiede l’immediato trasferimento definitivo del minore nel nucleo familiare dell’istante, in quanto genericamente preordinata a garantirne il "ritorno" in famiglia, circostanza che sarebbe invece radicalmente preclusa nel caso di specie dalla mancata disponibilità di un alloggio.

Il ricorso va dunque accolto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Comune resistente al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 2.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato, del 12,5% delle spese forfetariamente calcolate, all’I.V.A. e al C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Hadrian Simonetti, Referendario

Mauro Gatti, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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