Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2013) 20-06-2013, n. 26904

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – G.C., indagata del delitto di favoreggiamento reale ex art. 379 c.p., per aver per l’appunto favorito l’attività delittuosa della detenzione per la vendita di merce con segni distintivi contraffatti che si svolgeva nel suo appartamento in (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso l’ordinanza datata 15.1.2013 del tribunale della stessa città, che, in sede di riesame, confermava il sequestro preventivo del suo immobile disposto dal gip in sede in data 24.12.2012. Rilevava il tribunale che, pur avendo concesso in locazione l’immobile a persona estranea al delitto ex art. 474 c.p., in regola con il permesso di soggiorno, l’indagata non poteva non conoscere l’attività delittuosa che si svolgeva nel suo appartamento per esserle stati notificati due verbali di sequestro, rispettivamente in data 13.6 e 18.12. 2012, nei quali si dava atto degli avvenuti sequestri nella sua abitazione della merce con segni contraffatti.

Tre le ragioni di doglianza della ricorrente: a) manifesta illogicità della motivazione per il fatto che dal primo decreto di sequestro non si evinceva l’attività illecita in corso nell’ appartamento e per il fatto che, una volta acquisita questa consapevolezza in seguito alla notifica del secondo decreto di sequestro si era dato subito corso alla procedura di risoluzione del contratto di locazione; b) violazione della legge penale per non potersi configurare il favoreggiamento reale a fronte di una condotta meramente omissiva; c) violazione ancora della legge penale per potersi ipotizzare un sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 474 bis allorchè il soggetto penalizzato dalla misura cautelare funzionale alla misura ablatoria sia per l’appunto indagato per il reato ex art. 474 c.p..

2 – Il ricorso non è fondato.

Il precedente richiamato, a sostegno della soluzione adottata dal giudice del riesame, è pertinente. La regola alla cui stregua sono oggetto di confisca obbligatoria, e quindi di sequestro preventivo ad essa funzionale, gli immobili utilizzati per il deposito di prodotti commerciali contraffatti, in quanto si tratta di beni che sono serviti a commettere il reato di commercio di prodotti con segni falsi (Sez. 2^, 22.6/15.7.2011, Panzeri, Rv 250979) prescinde dall’estraneità o meno del soggetto a cui le cose sono confiscate in ordine al reato di cui all’art. 474 c.c.. La lettera della legge – art. 474 bis c.p., è inequioca al riguardo, imponendo la confisca delle cose che servirono per la commissione del reato "a chiunque appartenenti". Si intende che la disposizione contiene implicitamente la clausola negativa che il terzo, proprietario del bene, non sia in buona fede. Ed in proposito i giudici di merito con un discorso che meriterà approfondimenti in sede di giudizio finale, hanno ritenuto,allo stato, e secondo i valori di probabilità propri della fase investigativa, che la ricorrente fosse in mala fede per non aver preso iniziative volte a liberare l’immobile dopo la notifica del primo sequestro,del 13.6.2012, nel cui relativo verbale si dava atto del sequestro del materiale rinvenuto nella abitazione di via (OMISSIS), ma di averle prese solo dopo la notifica del decreto di sequestro preventivo del suo immobile. In tale prospettiva a nulla rileva la attualità o meno della imputazione correlata al ravvisato favoreggiamento reale, la confiscar cui il sequestro de quo è preordinato, collegandosi ad uno stato, allo stato provvisoriamente verificato, di mala fede della ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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