T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 249

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che la Società ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata estesa l’attività di verifica posta in essere nei propri riguardo al periodo di imposta 2004, deducendo la violazione degli artt. 43, comma 3 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 e 57, comma 3 del D.P.R. 26.10,1972, n. 633, essendo già decorso il termine quinquennale prescritto dalle norme richiamate per l’accertamento del maggiore reddito e non sussistendo il presupposto per il differimento del suddetto termine;

che l’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito:

il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, essendo diretto a censurare un atto endoprocedimentale non ancora dotato di portata lesiva;

l’infondatezza nel merito delle censure formulate;

Considerato:

che, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio";

che l’atto impugnato è preordinato all’adozione di un provvedimento conclusivo impugnabile ex art. 19 del citato D.Lgs., finalizzato all’esercizio della potestà di accertamento del maggior reddito nei confronti della deducente;

che la giurisdizione sugli atti endoprocedimentali appartiene al medesimo giudice competente a decidere in ordine all’atto conclusivo (Cass. civ. Sez. Un., 4.3.2008, n. 5791);

Ritenuto:

che la questione introdotta dalla ricorrente con il presente ricorso appartiene alla giurisdizione del giudice tributario;

che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio;

che deve, tuttavia, trovare nella specie applicazione il principio della translatio iudicii e assegnato alla ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione del processo davanti alla Commissiore tributaria provinciale competente per territorio ex art. 11 c.p.a, decorrente dalla data di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. Assegna alla ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio davanti alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.500,00.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Hadrian Simonetti, Referendario

Marco Poppi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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