Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-08-2012, n. 14574

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Svolgimento del processo
1. La sig.ra T.F. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la xxx spa, esponendo di aver lavorato in qualità di aiuto costumista alle dipendenze della medesima con una serie di otto contratti a termine, il primo dei quali con decorrenza dal 5.11.1995 per il programma "(OMISSIS)"; contratti succedutisi tra il 1995 ed il 2001, da ritenere nulli per violazione del disposto della L. 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1 e 2. Chiedeva, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la nullità e comunque l’illegittimità del termine apposto ai singoli contratti; dichiarasse l’esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato a far data dalla stipula del primo contatto; ordinasse alla xxx di mantenerla in servizio e/o reintegrarla come aiuto costumista di 3^ livello e condannasse la società al risarcimento del danno in suo favore in ragione di tutte le retribuzioni medio tempore non percepite.
Costituitasi in giudizio, la xxx chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda.
Il Tribunale con sentenza n. 21905 del 7 dicembre 2004 accoglieva il ricorso e, ritenuta la nullità della clausola di apposizione del termine al primo contratto intercorso fra l’appellante e la xxx S.p.A., dichiarava instaurato tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 15.11.1995, accertando il diritto dell’appellante al ripristino della concreta funzionalità del rapporto con la qualifica di aiuto costumista di 3 livello e condannando la società appellante al pagamento nei confronti dell’appellata di tutte le mensilità di retribuzione non percepite dal 24.4.2001 (offerta delle energie lavorative).
2. Avverso tale decisione ha proposto rituale gravame la xxx chiedendone la riforma con rigetto delle domande proposte dalla lavoratrice.
Si è costituita in giudizio la T., chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 9227 in data 23 dicembre 2005-30 dicembre 2006 la Corte d’Appello, respingeva l’impugnazione.
3. Avverso questa sentenza, la xxx ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, T.F..
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., censura la sentenza della Corte d’Appello per non aver pronunciato in ordine all’eccepita risoluzione per mutuo consenso dell’eventuale contratto a tempo indeterminato costituitosi tra le parti.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la carenza di motivazione su un fatto controverso e decisivo, ossia l’ampio lasso di tempo intercorso tra un contratto e l’altro e le lettere di risoluzione anticipata sottoscritte dalla ricorrente.
Col terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza del procedimento per aver l’impugnata sentenza omesso completamente di prendere in esame l’eccezione, pure ritualmente sollevata dalla xxx, relativa all’intervenuta risoluzione consensuale del rapporto a tempo indeterminato che si sarebbe costituito tra le parti.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e), secondo cui requisito di legittimità dell’assunzione a tempo determinato è che l’assunzione stessa sia riferita a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi;
presupposto che nella specie ricorreva.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la contraddittorietà di motivazione in ordine ad un fatto controverso decisivo per il giudizio. Deduce che sussisteva il vincolo di necessità diretta nello specifico spettacolo o programma; la prestazione lavorativa dell’originaria ricorrente di aiuto costumista era finalizzata a soddisfare esigenze peculiari della trasmissione o del programma.
2. Il ricorso – i cui cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente – è nel suo complesso infondato.
3. Anzitutto deve rilevarsi che il secondo ed il quinto motivo, che denunciano vizio di motivazione, mancano del momento di sintesi ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie e quindi sono inammissibili. In proposito questa corte (Cass., sez. 5^, 18 novembre 2011, n. 24255) ha affermato che è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d.
quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la "ratio" che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito.
4. Infondati sono poi il primo e il terzo motivo che sono sovrapponibili recando nella sostanza la stessa censura: omessa valutazione della difesa della società che deduceva la risoluzione del rapporto per mutuo consenso in ragione dell’ampio lasso di tempo intercorso tra un contratto e l’altro e le lettere di risoluzione anticipata sottoscritte accettate dalla lavoratrice.
E’ sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa corte (Cass., sez. lav., 15 novembre 2010, n. 23057) che ha affermato che nel rapporto di lavoro a tempo determinato, la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinchè possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo dovendosi, peraltro, considerare che l’azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. e art. 1419 cod. civ., comma 2, di natura imprescrittibile pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione "ex lege" del rapporto a tempo determinato cui era stato apposto illegittimamente il termine. Pertanto in una controversia, parimenti relativa ad una pluralità di contratti a tempo determinato conclusi con la xxx S.p.a., questa corte, in applicazione dell’anzidetto principio ha ritenuto che correttamente la Corte di merito avesse dichiarato la nullità del termine apposto, restando priva di rilievo la mera inerzia tenuta dal lavoratore per oltre un anno e mezzo, dalla scadenza del termine dell’ultimo dei cinque contratti intervenuti.
5. Infondato in fine è il quarto motivo di ricorso che pone una questione più volte affrontata da questa corte. La quale (ex plurimis Cass., sez. lav., 11 aprile 2006, n. 8385) ha affermato che con riferimento alla fattispecie disciplinata dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 lett. e), che – nel testo sostituito dalla L. 23 maggio 1977, n. 266 – permette l’assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, il prescritto requisito della specificità non ne implica la straordinarietà o la occasionalità, ma richiede che lo spettacolo o il programma siano destinati a sopperire ad una temporanea necessità, siano caratterizzati dall’appartenenza ad una "species" di un certo "genus", siano individuati, determinati e nominati e tali da rendere essenziale l’apporto di un peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, che non possa essere assicurato dai dipendenti assunti in pianta stabile; la prova relativa alla sussistenza del requisito della specificità consente di ritenere assolto, da parte del datore di lavoro, l’onere probatorio in ordine alla ricorrenza delle condizioni previste per la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato. Cfr. anche Cass., sez. lav., 24 gennaio 2006, n. 1291, che parimenti ha affermato che con riferimento alla fattispecie disciplinata dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, comma 2, lett. E), che – nel testo sostituito dalla L. 23 maggio 1977, n. 266 – permette l’assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici, ai fini della legittima costituzione del relativo rapporto è necessario che ricorrano contestualmente i requisiti della temporaneità e della specificità. Il primo implica che il rapporto si debba riferire ad un’esigenza di carattere temporaneo della trasmissione, da intendersi non nel senso di straordinarietà od occasionalità dello spettacolo (che può essere diviso in più puntate e ripetuto nel tempo), bensì nel senso che lo spettacolo abbia una durata limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione fissata dall’azienda (xxx), per cui, essendo destinato ad esaurirsi, non consente lo stabile inserimento del lavoratore nell’impresa. Il requisito della specificità, invece, comporta che il programma debba essere caratterizzato anche dall’atipicità o singolarità rispetto ad ogni altro programma normalmente e correntemente organizzato dall’azienda nell’ambito della propria attività radiofonica e televisiva.
Inoltre, i suddetti due requisiti sono da intendersi tra loro strettamente connessi perchè solo se il programma è specifico, e quindi dotato di proprie caratteristiche, idonee ad attribuirgli una propria individualità e unicità, esso si configura come un momento episodico dell’attività imprenditoriale, e, perciò, risponde anche al requisito della temporaneità. E’ indispensabile, altresì, che l’assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicchè non può considerarsi sufficiente ad integrare l’ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, occorrendo, quindi, che l’apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sta necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell’azienda.
6. Il ricorso dei suo complesso va quindi rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 50,00, oltre Euro 4.000,00 (quattromila) per onorario d’avvocato ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2012

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