Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2013) 20-06-2013, n. 26902

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il P.M. della direzione distrettuale di antimafia di Lecce ricorre avverso l’ordinanza del tribunale di Taranto datata 3/5.12.2012 che, in sede di appello avverso pregresso provvedimento,emesso dal predetto giudice, di rigetto dell’istanza di revoca degli arresti domiciliari promossa da C.M., imputato del delitto di estorsione aggravata D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, ritenuta la avvenuta cessazione di ogni esigenza cautelare, ne disponeva la scarcerazione, valorizzandola un lato, le precarie condizioni di salute del C. bisognevole di un intervento chirurgico di alta specializzazzione, insuscettibile di risoluzione o dominio in costanza di detenzione, considerando dall’altro "la coesistenza di un titolo custodiale definitivo (di durata ventennale solo parzialmente scontato) e l’approssimarsi della definizione del procedimento penale in corso.

Ricorre il P.M. deducendo che le due ultime situazione di fatto considerate non potevano di per sè incidere sulla valutazione della pericolosità dell’imputato, segnalando di aver già proposto ricorso per cassazione avverso un pregresso provvedimento che al C. aveva sostituito alla misura cautelare in carcere gli arresti domiciliari e richiamando in definitiva l’operatività della presunzione rigorosa di pericolosità scaturente dalla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 cit..

Il ricorso non merita accoglimento per essere stato fondato il provvedimento sulla sopravvenuta carenza di pericolosità sociale del prevenuto, per le sue gravissime condizioni di salute per le quali, in vista della stessa sopravvivenza dell’imputato, occorreva procedere ad un delicato intervento chirurgico di altissima specializzazione,e quindi praticabile in pochi centri di eccellenza, obbligatoriamente preceduto da accertamenti diagnostichi preventivi, incompatibili con lo stato di detenzione domiciliare perchè richiedenti libertà di movimenti al sopravvenire di necessità terapeutiche che necessitano di un intervento immediato. Peraltro, in una situazione così preoccupante per la salute dell’imputato, ritenuta a ragione incompatibile pure con una forma attenuata di limitazione della libertà personale, sarebbe del tutto fuori di luogo richiamare la presunzione perdurante di pericolosità per la contestazione dell’aggravante del metodo mafioso, una volta intervenuto il giudice delle leggi che dell’art. 275 c.p.p., comma 3, nella parte richiamata dal P.M. ricorrente, ha dichiarato l’incostituzionalità – Corte Cost. n. 57/2013.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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