T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 36

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con distinti e coevi atti i ricorrenti impugnavano il provvedimento con cui era stata denegata la localizzazione di un intervento di edilizia agevolata ex art. 51 L. 865\71 sulle aree di loro proprietà ricadenti in zona C3 secondo la delibera nr. 28 del 27.7.2003 del Consiglio Comunale di xxx.
Il diniego era stato motivato con la destinazione agricola E1 che avevano le aree per il venir meno della variante generale al xxx che non consentiva l’attivazione del procedimento di cui alla norma invocata.
La variante generale al xxx era stata dichiarata inefficace con sentenza di questo Tribunale (161\07) poiché adottata in mancanza del parere ex art. 13 L. 64\1974 secondo quanto comunicato dalla Regione Molise.
I motivi di ricorso sono tre.
Il primo lamenta l’incompetenza della nota regionale del 2.3.2006 a dichiarare l’inefficacia della variante adottata poiché emessa da un funzionario regionale a riscontro di un atto di diffida del Comune di xxx; la Regione può invitare il Comune ad integrare la variante con il previsto parere prima di procedere all’approvazione ma non può sancirne l’inefficacia.
Il secondo eccepisce l’incompetenza del dirigente comunale a negare la localizzazione di un intervento di edilizia agevolata che è di competenza del Consiglio Comunale.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 51 L. 865\71 poiché tutte le motivazioni addotte per negare quanto richiesto sono infondate; la destinazione urbanistica dei terreni è quella residenziale poiché non vi è nessuna inefficacia della delibera di adozione della variante al xxx per le ragioni spiegate in precedenza, non ha rilievo il fatto che nel Comune vi siano altre aree libere su cui localizzare interventi ex art. 51 L. 865\71 dal momento che il Comune avrebbe dovuto indicarle al momento dell’adozione della variante; infine non è determinante la circostanza che l’iniziativa di localizzazione spetterebbe alla Regione o agli enti costruttori quando intervengono finanziamenti poiché non si tratta di edilizia pubblica, ma di edilizia convenzionata senza contributi dello Stato.
Il Comune si costituiva in tutti i giudizi chiedendo il rigetto del ricorso.
Preliminarmente il Collegio ritiene che si possa procedere alla riunione poiché vertenti tutti contro lo stesso provvedimento e presentando tutti le stesse censure.
I ricorsi non meritano accoglimento.
La variante del 2003 che aveva trasformato le aree di proprietà dei ricorrenti da agricole a residenziali è divenuta inefficace poiché nei tre anni successivi alla sua adozione non è pervenuta l’approvazione regionale.
Inoltre non è vero che le localizzazioni ex art. 51 L.865\71 possono essere effettuate al di fuori di un intervento di edilizia sovvenzionata: si veda in merito TAR Molise 1149\08 la cui massima afferma; "È legittimo il diniego comunale di approvazione di un intervento di edilizia agevolata ex art. 51, l. 22 ottobre 1971 n. 865, da realizzarsi in zona a destinazione agricola, risultando ininfluente che l’area interessata ricada in zona per la quale il piano regolatore generale prevede l’elaborazione di un piano di recupero, circostanza dalla quale il ricorrente fa discendere l’avvenuta sua trasformazione in zona di espansione o di completamento, atteso che la localizzazione di detti interventi in una zona non interessata da un piano di livello secondario presuppone comunque la realizzazione di un intervento pubblico, vale a dire di un’opera pubblica o di un pubblico programma edilizio, approvato e finanziato da un pubblico soggetto, e tale non può essere considerato un intervento di edilizia agevolata, non avendo esso natura di programma integrato o di riqualificazione o esecutivo di un accordo pubblicoprivato."
Sul punto è significativa la recente sentenza 768\2010 del Consiglio di Stato che aderendo ad un indirizzo consolidato della sezione IV afferma nel punto centrale della motivazione: "presupposto per l’applicazione dell’art. 51 citato è che vi sia, come nella specie, un programma di edilizia pubblica ormai in fase operativa, perché anche già finanziato, al quale debba seguire soltanto la localizzazione delle aree sulle quali eseguire l’intervento edilizio specifico; tale tipo di localizzazione, non é un mero surrogato della formazione del piano di zona e, pertanto, la sua legittimità non va verificata in base agli stessi parametri utilizzati per tale piano; la delibera di localizzazione ex art. 51 citato, avente chiara funzione accelerativa, è da ritenere per sua natura non soggetta all’approvazione regionale prevista dall’art. 8 della legge n. 167/1962; il programma costruttivo inerente la localizzazione non è equiparabile al piano di zona, rispetto al quale è alternativo ed autonomo, essendo soggetto a procedimento semplificato ed accelerato di individuazione ed acquisizione delle aree destinate ad iniziative di edilizia residenziale pubblica, non assimilabile alla procedura di formazione del xxx, con il quale condivide soltanto l’efficacia.".
Da ciò si ricava che non vi erano affatto i presupposti per accogliere la richiesta di localizzazione sia perché le aree per le quali era chiesta la localizzazione erano classificate come agricole dallo strumento vigente al momento della richiesta, sia perché non vi era alcun programma di edilizia pubblica programmato e finanziato.
I ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza quanto al Comune di xxx e vengono liquidate come in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti della Regione Molise che si è difesa con comparse di stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti del Comune di xxx che liquida in Euro 3.000 oltre C.P.A. ed I.V.A.
Compensa le spese nei confronti della Regione Molise.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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