Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2013) 20-06-2013, n. 26901

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
-1- R.G. e A.F., indagati del reato di ricettazione ex art. 648 c.p. ricorrono avverso l’ordinanza del tribunale di Rieti, datata 15/25.9.2012. che in sede di riesame di tre distinti decreti di sequestro probatorio emessi dal P.M. due, di convalida del sequestro il terzo, li confermava l’uno per ragioni di rito, per ragioni di merito gli altri.
Con il primo decreto di perquisizione e sequestro, emesso in data 19.7.2012 ed eseguito il giorno successivo, in relazione all’art. 648 c.p., imputato ai due indagati si disponeva il sequestro di automezzi da rinvenire presso le sedi di due società, la xxx e la xxx srl, amministratori di fatto delle quali, in base ad acquisite deposizioni testimoniali, sarebbe stato il R., automezzi peraltro oggetto in tesi di distrazioni dall’attivo fallimentare della xxx soc. coop. e xxx.coop a r.l., per le quali i due indagati risultavano già condannati. Con il secondo decreto di sequestro in data 26.7.2012, il P.M., in base agli esiti della perquisizione conseguente al decreto 19.7.2012, procedeva al sequestro dei mezzi rinvenuti per poter i predetti costituire provento o il corpo del reato di ulteriori e diverse ipotesi delittuose. Con un terzo decreto, in data 7.8.2012 il P.M. convalidava il sequestro operato dalla p.g. nel corso delle operazioni conseguenti all’esecuzione del secondo decreto di sequestro di ulteriori beni costituiti da auto, motrici e natanti per la loro possibile pertinenza al reato di ricettazione.
-2- Secondo i giudici di merito la richiesta di riesame del primo decreto di sequestro era inammissibile perchè pervenuta in cancelleria il 31.7.2012 dopo 11 giorni dall’esecuzione della misura cautelare avvenuta in data 20.7.2012. La seconda richiesta di riesame, correlata al decreto del 26-7-2012, di conferma della misura è stata giustificata per avere ritenuto i giudici i beni sequestrati provenienti da ricettazione di beni a loro volta provento di "furto ovvero di altro reato", a nulla rilevando, in assenza di precisi elementi in ordine alla univoca natura del reato presupposto, la prospettazione alternativa di quest’ultimo, "se furto ovvero altro reato". La terza ragione di doglianza, infine, i giudici del riesame la rigettavano, considerando il sequestro ad iniziativa della p.g.
come una prosecuzione della esecuzione del secondo sequestro avente solo ad oggetto mezzi aggiuntivi a quelli della pregressa misura cautelare, "sempre rinvenuti nella stessa sede ed aventi le medesime caratteristiche". -3- In replica gli indagati, con il ricorso, congiuntamente propostola un lato, deducevano la tempestività della richiesta di riesame del decreto datato 19.7.2012 dovendosi considerare il dies a quo quello di spedizione della raccomandata, dall’altro rilevavano la non ipotizzabilità del riciclaggio di beni proveniente da un delitto di bancarotta, per il quale i predetti erano stati già condannati, dall’altro ancora denunciavano, a fronte della indeterminatezza del reato presupposto, – ricettazione di cose provenienti da furti o da altri reato – il fondamento congetturale delle misure.
-4- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Quanto alla prima ragione di doglianza, in rito, deve premettersi che è ammissibile l’istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro proposta a mezzo raccomandata, in quanto non vi è alcuna ragione di ritenere tassativa la riserva delle forme di cui all’art. 583 c.p.p. – spedizione dell’atto di impugnazione a mezzo telegramma o raccomandata – all’istanza di riesame per le misure cautelari personali, considerato che anche il termine per proporre il riesame delle misure cautelari reali è tassativo e ridotto rispetto a quello ordinario, e che si tratta di procedimento volto ad instaurare il contraddittorio su una misura ablativa. Ne consegue la diretta applicabilità alla richiesta di riesame de qua della regola alla cui stregua "l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma" ex art. 583 c.p.p., comma 2. Nel caso di specie la raccomandata è stata spedita in data 27.7.2012, entro i prescritti dieci giorni dall’esecuzione del provvedimento avvenuto il 20 precedente.
Fondata anche la seconda ragione di censura nei limiti in cui si identifica il mezzo ricettato con quello oggetto di una distrazione fallimentare posta in essere dagli stessi soggetti, come fondata la terza ragione di doglianza che sottolinea l’estrema indeterminatezza del reato in relazione al quale qualificare corpo di esso ovvero cosa ad esso pertinente il bene oggetto della misura.
Ora nel giudizio di riesame del sequestro probatorio incombe al giudice lo specifico dovere di controllare se il sequestro sia o meno giustificato, cioè di verificare, quando l’atto riguardi "cose pertinenti al reato", la sussistenza delle esigenze probatorie in relazione ad un determinato reato, anche se contestato in modo non tassativo, non puntuale, ma aperto alle più precise determinazioni dettate dall’evoluzione proficua delle investigazioni, ovvero, qualora tali esigenze debbano considerarsi "in re ipsa", la effettiva possibilità di qualificare "corpo di reato", e di quale tipologia di reato, le cose apprese, accertando la relazione di immediatezza descritta dal secondo comma dell’art. 253 c.p.p. tra esse e l’illecito penale, dando conto dell’esito di tale verifica nella motivazione della sua decisione. Tale ineludibile funzione di garanzia sul piano della prova il giudice deve svolgere "in concreto", e cioè con riferimento alla realtà effettuale, tenendo nella dovuta considerazione le contestazioni difensive ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il ricorso al mezzo di ricerca della prova, secondo la chiara volontà del legislatore il quale ha affidato all’organo collegiale il potere-dovere di sostituirsi all’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato con la possibilità di integrarlo o riformarlo al di là di quanto devoluto, con l’unico limite costituito dall’inammissibilità della integrazione sanante di un provvedimento radicalmente nullo, cioè privo degli elementi idonei a consentirne l’individuazione dell’oggetto e del fatto-reato per cui si procede. Peraltro la funzione probatoria presuppone per definizione una modalità cronologica di durata limitata alla finalità di accertamento, non potendosi protrarsi peraltro in un tempo che la renderebbe compatibile solo con la diversa misura coercitiva reale a finalità preventiva.
Ne consegue che in sede di riesame il tribunale è chiamato a decidere non in relazione ad ogni ipotesi di reato formulabile in teoria e contenuta in un qualsiasi atto del pubblico ministero, ma limitatamente alla fattispecie che sia stata portata a conoscenza dell’indagato nel provvedimento cautelare o dispositivo del mezzo di ricerca della prova, o ancora in un atto da questo richiamato in modo puntuale e completo, in modo che sia consentito l’esercizio del diritto di difesa. Certo in tema di sequestro probatorio avente ad oggetto il corpo o cosa pertinente al reato, il giudice del riesame, nell’operazione logica di controllo dell’esattezza della qualificazione della cosa come "corpus delicti" ex art. 253 c.p.p., comma 2, ovvero cosa pertinente al reato, ha il potere di procedere a una diversa qualificazione giuridica del fatto, potendo individuare, sia pure ai soli fini cautelari, ipotesi di reato differenti da quella posta a base del provvedimento ovvero delineata dall’accusa, ma non può prescindere dal riferimento alla situazione risultante dagli elementi fattuali che la stessa accusa ha reputato giustificativi del sequestro del corpo di reato. Occorre di conseguenza che si conosca in via preventiva a quale specifico reato l’oggetto su cui il sequestro viene praticato sia pertinente ai fini probatori, o almeno che siano chiari i parametri in base ai quali si ritiene di ravvisare nella condotta del possessore dell’oggetto da sequestrare fatti costituenti reato. Ne consegue che devono essere annullati il provvedimento di convalida del sequestro e l’ordinanza di conferma del tribunale in Sede di riesame in cui vengano dedotte semplici "possibilità" in ordine alla configurabilità di reati e sempre su basi del tutto congetturali.
Nel caso di specie la natura delittuosa degli oggetti sequestrati è stata tratta dal fatto del rinvenimento nelle sedi delle società dei quali il R. era amministratore di fatto di numerosi autovetture, alcune senza targa, alcune provento del delitto di bancarotta per i quali gli indagati erano stati già condannati, motrici, pezzi di mezzi pesanti. Una deduzione ad avviso della Corte, specie nella misura in cui non si individuano singolarmente i beni sottoposti a vincolo, del tutto generica e che necessita di un collegamento, ai fini probatori, specifico e concreto. Vi è da dire, poi, che la mancata indicazione, in ipotesi, nel decreto del pubblico ministero che dispone o conferma il sequestro probatorio, del reato in relazione al quale il provvedimento è adottato non costituisce carenza di tipo motivazionale, alla quale possa quindi porsi rimedio da parte del tribunale del riesame, nell’esercizio dei poteri di integrazione ad esso riconosciuti dalla legge, spettando, in realtà, al solo pubblico ministero l’individuazione dei fatti specifici in ordine ai quali condurre le indagini preliminari ed emettere i provvedimenti ritenuti utili ai fini probatori, per cui ogni intervento, sul punto, da parte del tribunale del riesame non potrebbe che essere considerato esorbitante dalle competenze proprie di detto organo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Rieti per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *