Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2013) 20-06-2013, n. 26899

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il P.M. presso il tribunale di Genova ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Genova, datata 7.1.2013 che, in riforma della pregressa ordinanza emessa in data 24.12.2012 dal gip della stessa città, ex art. 27 c.p.p., sostituiva alla misura cautelare in carcere la misura dell’obbligo di dimora in xxx nei confronti di N.B., indagato per i delitti di associazione a delinquere al fine di detenzione e vendita di prodotti contraffatti, deducendo vizi mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione giudiziale. Il fatto si colloca nel contesto di una generale indagine della guardia di Finanza che vede coinvolti una serie numerosa di senegalesi organizzati e dediti alla ricettazione di considerevoli quantitativi di prodotti con marchi contraffatti. Il giudice del riesame, escluso il pericolo di fuga dell’indagato, al quale era stato sequestrato un biglietto aereo di andata e ritorno dal Senegal, valutava la rappresentazione nel contesto sociale di una attenuata pericolosità sociale per il delitto di vendita di merce con marchi contraffatti e comunque, in forza del principio dell’extrema ratio a base della disciplina dei mezzi coercitivi della libertà personale, riteneva compiutamente fronteggiabile la pericolosità dell’indagato con la misura dell’obbligo di dimora in xxx, dove l’indagato risiedeva, luogo lontano da quello, Genova, dove erano stati consumati i reati contestati. Di opinione contraria il P.M. ricorrente: il ruolo rivestito dall’indagato, in collegamento con il fratello I., per dare direttive e consigli al fine di garantire l’impunità degli associati e la conservazione delle merci, la strutturata associazione che si valeva di alloggi, dove venivano custodite le merci contraffatte e dove le merci stesso venivano falsificate, l’uso di macchine e telefonini per la consumazione dei numerosi reati di cessione delle merci, collocavano l’indagato nel contesto di una organizzazione pericolosa tale da evidenziare l’inadeguatezza della misura adottata.
Il ricorso non merita accoglimento.
I giudici di merito della cautela hanno svolto un discorso giustificativo che, lungi dall’omessa considerazione di tutte le circostanze evidenziate dal P.M. ricorrente, ha evidenziato una pericolosità sociale, collegata alle condotte incriminate, caratterizzata da un disvalore depotenziato dal comune ricorrere all’acquisto dei beni contraffatti dalla maggioranza degli utenti.
Una pericolosità quindi considerata fronteggiabile da una misura che, relegando l’indagato in una località ben lontana dal contesto topografico delle condotte criminose, è impeditiva della possibilità di commissione dei reati. Un ragionamento, come peraltro quello che sulla base del biglietto acquistato di andata e ritorno dal Senegal evidenziava la scarsa probabilità del pericolo di fuga, non certo caratterizzato dalla manifesta infondatezza al quale il ricorrente oppone un discorso improntato ad una logica sì, ma incapace di evidenziare la patologica illogicità del ragionamento contrapposto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013

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