Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-08-2012, n. 14586

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Svolgimento del processo
Con citazione dell’11.2.1997 C.C. conveniva davanti al Tribunale di Pescara la srl xxx costruzioni, esponendo che aveva affidato a detta società l’esecuzione di lavori di ristrutturazione della sua abitazione in (OMISSIS) e di costruzione di nuove opere, fra cui una piscina in cemento armato, e di avere poi scoperto che i lavori presentavano vizi ed aveva pagato più del dovuto.
Chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma necessaria per eliminare i difetti ed alla restituzione dell’indebito oltre rivalutazione, interessi e spese.
La società resisteva ed il Tribunale, con sentenza 29.2.2000, accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento di Euro 1786,53 e di Euro 36.332,50 al netto di IVA, da rivalutare secondo indici ISTAT, oltre interessi e spese mentre la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 70/06, in parziale accoglimento dell’appello principale della soccombente, riduceva gli importi ad Euro 12.526,43 oltre IVA e ad Euro 3500,00 con rivalutazione ed interessi e rigettava l’appello incidentale, con compensazione delle spese.
Ciò sul presupposto che le critiche alla ctu erano in parte fondate, tanto che era stata rinnovata in appello.
La sentenza faceva riferimento ai vizi ed alle soluzioni per rimuoverli, indicati in sei punti, sui quali il difensore del C. aveva espresso critiche, non condivisibili in ordine agli ultimi tre.
Ricorre C. con quattro motivi, resiste con controricorso xxx srl in liquidazione, già xxx Costruzioni srl.
Motivi della decisione
In via preliminare si osserva che il ricorso si compone di 514 pagine di cui 490 sono fotocopie degli atti del giudizio a partire dal ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Seguono i motivi di censura suindicati.
Stante il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dal contesto dell’atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, "id est" dalla sola lettura di esso, escluso l’esame di ogni altro documento e della stessa sentenza impugnata, deve necessariamente essere desumibile una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, delle decisioni adottate e delle ragioni di esse, in modo da consentire al giudice di legittimità una adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronunzia ("ex plurimis" Cass. 16 settembre 2004 n. 18648, 29 luglio 2004 n. 14474, 21 luglio 2004 n. 13550, 19 aprile 2004 n. 7392, 19 luglio 2001 n. 9777 etc.).
Nella specie, la riproduzione in fotocopia di tutto il processo non assolve al richiesto requisito della sommaria esposizione dei fatti funzionale all’esposizione dei motivi, omettendo la necessaria sintesi dello svolgimento del processo e richiedendo, al contempo, al giudice di legittimità l’esame degli atti che gli è precluso, tranne nei limitati casi in cui si denunzia un vizio processuale.
Ciò premesso, il primo motivo è così formulato: vizio n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 115, 116, 201 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Riporta le pagine 14 e 15 della sentenza, concludendo che gli accertamenti tecnici che detta decisione indica come eseguiti uno latere dal C., senza garanzia di contraddittorio, sono il contenuto delle osservazioni del ctp alla ctu, depositate in atti, sulle quali vi era obbligo di risposta.
Col secondo motivo, vizio n. 5, violazione degli artt. 1655, 1667, 1669 c.c., artt. 61, 115, 116, 201 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si riporta pagina 16 della sentenza, criticando la conclusione del ctu che non sia addebitabile all’impresa costruttrice.
Col terzo motivo, vizio n. 6, violazione degli artt. 61, 115, 116, 201 c.p.c., artt. 1668, 1226, 2056 c.c., artt. 115, 116 c.p.c., art. 112 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si riportano pagina 16 della sentenza, le pagine 12 e 13 della ctu e le pagine 7 e 8 della ctp, he ha ritenuto risibile la non eliminabilità del vizio.
Col quarto motivo, violazione degli artt. 61,115, 116, 201 c.p.c. artt. 24 e 111 Cost., insufficiente e contraddittoria motivazione, si riportano le pagine 13 e 14 della sentenza, criticando l’adesione alla ctu e l’affermazione che ulteriori chiarimenti o rinnovazioni procrastinerebbero l’esito del giudizio.
Tutte le censure violano la necessaria specificità dei motivi di ricorso per cassazione, denunziando la violazione di una pluralità di norme di diritto sostanziale e/o processuale ed il vizio di motivazione sul solo presupposto della preferenza per le osservazioni del ctp. Va, comunque, di contro e nell’ordine , rilevato quanto segue:
In relazione al primo motivo, la sentenza a pagina 15, riferisce che il difensore del C. aveva ritenuto tecnicamente corretto l’intervento proposto dal ctu, criticando solo la limitazione ad una superficie di mq 5, anzicchè 58, sulla base di una indagine di una società specializzata su incarico dell’appellato.
Non si tratta, pertanto, di una mancata risposta ad osservazioni del ctp, ma di una indagine diversa, sia pure recepita dal ctp, di società, del cui ausilio si era già servito il ctu, ma eseguita su incarico del C., senza la garanzia del contraddittorio e al di fuori dell’ambito dell’indagine ufficiosa.
Sul secondo motivo, la sentenza a pagina sedici riferisce del vizio n. 5, ritenuto dal ctu non addebitabile all’impresa ma a poco attenta progettazione, richiamando l’adeguata motivazione non scalfita dalle articolate argomentazioni contrarie svolte dal difensore dell’appellato nella seconda comparsa conclusionale, donde la delibazione sufficiente della questione.
Sul terzo motivo non si dimostra l’interesse alla censura rispetto ad una statuizione che, stante l’ineliminabilità del difetto, liquida un danno per equivalente di 3500,00 Euro, cui si contrappone solo il giudizio del ctp. Sul quarto motivo, lo stesso ricorrente ben ricorda che la Corte di appello ha escluso ulteriori chiarimenti e rinnovazioni che "procrastinerebbero l’esito del giudizio, alla cui istruttoria è stato dato ampio sfogo", richiamando principi di economia e speditezza conformi al canone del giusto processo.
Le garanzie in tal senso non possono spingersi fino alla richiesta di nuove indagini conformi alle proprie aspettative, in presenza di una rinnovata consulenza in appello, esaminata in tutti gli aspetti.
Conseguentemente il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2000,00 di cui 1800,00 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2012

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