Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2013) 20-06-2013, n. 26856

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- D.M.M., già condannato in abbreviato e in primo grado – Tribunale Monocratico di Benevento, sezione distaccata di Airola, in data 8.4.2011 – per il delitto di ricettazione di una autovettura provento da furto – ex art. 648 c.p. – – alla pena di anni due di reclusione ed Euro 1.000,00, di multa, ricorre avvero la sentenza di secondo grado – corte di appello di Napoli in data 20.1/13.2.2012 – che, ferma restando l’ imputazione come sopra contestata, riduceva la pena ad anni uno, mesi dieci di reclusione ed Euro 600,00, di multa, deducendo due ragioni d i doglianza: vizio di motivazione in punto di responsabilità per il delitto di ricettazione, e non invece per il delitto di furto stante la confessione dell’ imputato ingiustificatamente svalutata dai giudici di merito, da un lato, omessa motivazione sulla richiesta difensiva di riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 648 c.p., comma 2, dall’altro.

2- Il ricorso non è fondato.

Invero i giudici di merito hanno qualificato correttamente il fatto come ricettazione per essere stato colto il prevenuto in possesso dell’autovettura dopo due giorni dal furto e per aver correttamente svalorizzato la confessione resa nell’immediatezza dall’imputato che, pur dichiarandosi autore del furto, non è stato in grado di indicare luogo,tempo ed in genere modalità dell’azione confessata come furtiva.

Nemmeno merita accoglimento la seconda doglianza per il fatto che, a fronte dello specifico motivo di appello, i giudici del gravame ,pur implicitamente ma chiaramente, hanno ritenuto l’impossibilità di configurare l’attenuante a fronte della tipologia dell’ oggetto materiale del reato – una autovettura pienamente funzionante e munita di tutti i documenti necessari per l’uso – insieme anche agli elementi previsti dall’art. 133 c.p., in specie gli specifici precedenti dell’ imputato. Ed è noto che per la configurabilità dell’attenuante ex art. 648 c.p., primo cpv., non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall’art. 133 c.p., ivi compresi i precedenti penali a carattere specifico.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *