Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2013) 06-06-2013, n. 24995

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Svolgimento del processo

1. Questa Corte sezione 6, con sentenza n. 5899/13 del 9/1/2013.

dichiarava inammissibile il ricorso proposto da P.M., ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., avverso la sentenza di questa Corte sezione 5^ in data 5/12/2012, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario avverso la sentenza emessa da questa Corte sezione in data 5/6/2012, che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario avverso la decisione di questa Corte in data 20/5/2011, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del procedimento, ai sensi dell’art. 45 c.p.p., proposta nell’interesse di P.M., quale persona offesa in un procedimento iscritto presso la Procura della Repubblica di Perugia.

2. Avverso tale sentenza P.M. propone, nuovamente, ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., per errore di fatto, essendo la sezione 6^ incompatibile a giudicare, in quanto il ricorso traeva origine dal procedimento nell’ambito del quale il ricorrente aveva ricusato l’intero collegio.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Difatti il rimedio straordinario previsto dall’art. 625 bis c.p.p., è ammissibile esclusivamente per le tassative ipotesi previste nella suddetta norma costituite dalla correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione e può essere proposto solo dal condannato, intendendosi per tale il soggetto nei cui confronti la decisione impugnata ha reso definitiva una sentenza di condanna (sez. U n. 16103 del 27/3/2002, Rv. 221281). Ciò comporta che al ricorrente, quale persona offesa in un procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Perugia, non compete la legittimazione a ricorrere avverso la decisione sopra indicata. Le ragioni sopra imposte, che impediscono un esame del merito dell’impugnazione proposta, impongono di respingere la richiesta avanzata in via preliminare di acquisire il fascicolo esistente presso la Procura della Repubblica di Perugia.

4. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonchè al pagamento in favore della cassa delle ammenda della somma di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013
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