Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-08-2012, n. 14583

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1.- L’Agenzia xxx di xxx & C. s.a.s. si opponeva all’ordinanza emessa dall’Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta del Ministero delle Comunicazioni in data 20.02.2002, notificata il 21.02.2002 con la quale le era stata ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 10.335,45, perchè, in violazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, nonchè dell’art. 2 della successiva deliberazione ministeriale del 22.12.2000, aveva "lavorato" 5 invii postali individuati a campione, tutti di peso inferiore ai 350 g. e di costo unitario inferiore a L. 6.000, eludendo i limiti della riserva postale in favore di xxx S.p.A., individuate dalle norme sopra citate.
A sostegno dell’opposizione deduceva di svolgere servizio di recapito di corrispondenza a data ed ora certa e che il suddetto servizio è escluso dal limite della riserva a favore di xxx S.p.A., oltre a poter essere espletato in regime di libera concorrenza, A secondo quanto disposto dalla decisione della Commissione Europea del 21.12.2001.
Con sentenza dep. il 2 marzo 2005 il Tribunale di Novara accoglieva l’opposizione.
Dopo avere precisato che la decisione della Commissione Europea del 21.12.2001 aveva ritenuto – peraltro con riferimento al servizio di "posta elettronica ibrida" – che il D.Lgs. n. 261 del 1999 violasse i principi di libera concorrenza sul fondamento della distinzione tra i mercati di ambito tradizionale e a valore aggiunto, intimando all’Italia di astenersi in futuro dal conferire diritti esclusivi nella fase di recapito a data ed ora certa, e che, peraltro, la opponente non svolgeva il servizio di posta elettronica ibrida, il Tribunale osservava che la normativa in esame si applicava al servizio di recapito tradizionale, con esclusione di quelli a valore aggiunto, dovendo intendersi per servizio di recapito tradizionale quel tipo di attività postale che non fornisce all’utente alcuna sicurezza e garanzia circa l’esatta data ed ora del recapito della corrispondenza, come invece avviene nel servizio di consegna a data ed ora certa che è considerato, invece, a buon diritto, servizio aggiuntivo rispetto a quello di consegna tradizionale e, come tale, non può essere sottoposto alla normativa europea presa in considerazione.
Pertanto, non poteva essere presa in esame nè la normativa comunitaria nè la disciplina del D.Lgs. n. 261 del 1999.
2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione il Ministero delle Comunicazioni e l’Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso l’intimata proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo.
Motivi della decisione
Vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente.
Il ricorso è stato notificato tempestivamente, essendo stato consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario il 18 aprile 2006 al quale era ope legis prorogato il termine ultimo (il 17, ultimo giorno, era festivo); è stata prodotta copia conforme all’originale della sentenza impugnata; il ricorso per cassazione è stato proposto sia dal Ministero delle Comunicazioni sia dall’Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta, per i quali nel giudizio di merito si era costituita l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
1.1.- L’unico motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, commi 1 e 4, e falsa interpretazione della decisione della Commissione CE 21.12.00.
Deduce che il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1 dispone la riserva, al fornitore del servizio universale – cioè oggi alla xxx S.p.A. – nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, delle attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, di peso (all’epoca dei fatti) inferiore a 350 g. e di prezzo inferiore a un ammontare che l’art. 2 della delibera ministeriale 22.12.00 individua (sempre per quell’epoca) in L. 6.000. La riserva è disposta appunto allo scopo di consentire il mantenimento dell’universalità del servizio, riconosciuto e tutelato anche a livello comunitario perchè di indiscutibile interesse economico generale la cui realizzazione è essenziale (art. 86, n. 2, Trattato CE); essa è stata comunque riconosciuta dallo Stato Italiano alla S.p.A. xxx per i servizi consentiti dalla direttiva CE/97/67, e dunque nel rispetto delle norme comunitarie.
Censura l’interpretazione del Tribunale della deliberazione della Commissione, secondo cui sarebbe stato intimato all’Italia di astenersi in futuro dal conferire diritti esclusivi nella fase di recapito a data e ora certa, peraltro con riferimento al servizio di "posta elettronica ibrida", che la ricorrente "non svolge nè svolgeva"; i Giudici avevano poi ritenuto che il servizio di consegna a data e ora certa, aggiuntivo rispetto a quello tradizionale, non era come tale sottoposto nè alla normativa europea" nè alla disciplina del D.Lgs. n. 261 del 1999".
Il Tribunale aveva errato nell’interpretare la decisione 21.12.00 della Commissione CE come idonea a escludere la riserva su tutti gli invii con recapito a data e ora certa, indipendentemente dalle modalità del loro inoltro, non avendo intimato affatto all’Italia, senz’altro e in generale, "di astenersi in futuro dal conferire diritti esclusivi nella fase di recapito a data e ora certa", statuizione rispetto alla quale la menzione del servizio di posta elettronica ibrida avrebbe solo il ruolo di "occasione" della pronuncia.
Al contrario, il contenuto precettivo della decisione, che vincola gli Stati membri dell’Unione ai sensi dell’art. 249 del Trattato CE, andava individuato in base all’intero dispositivo e solo da quello ed esso affermava testualmente che "le norme italiane che disciplinano il settore postale ed in particolare il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 4 violano l’art. 86, in combinato disposto con l’art. 82 del trattato, nella misura in cui eliminano la concorrenza con riferimento alla fase di recapito a data od ora certa dei servizi di posta elettronica ibrida"; l’esclusione della riserva nei soli casi in cui il recapito a data od ora certa riguardi i servizi di posta elettronica ibrida comportava la legittimità della riserva e il divieto di esercitare in libera concorrenza il recapito della posta ordinaria a data od ora certa: la motivazione non avrebbe consentito di modificare la portata della decisione che andava individuata in base al dispositivo.
1.2. – Il motivo va disatteso.
La sentenza impugnata, nell’escludere la riserva a favore delle xxx s.p.a. del servizio di corrispondenza a data e ora certa, ha ritenuto che: la decisione della Commissione europea non potesse applicarsi alla specie, in quanto aveva avuto a oggetto l’ipotesi del servizio di posta elettronica ibrida, pacificamente non svolto dall’opponente; l’esclusiva del servizio prevista dal D.Lgs. n. 261 del 1999 a favore delle Poste riguardava il servizio di recapito tradizionale e non pure quello aggiuntivo. Ed invero, sotto quest’ultimo profilo, il Giudice ha correttamente posto in evidenza la peculiarità – rispetto al recapito tradizionale che si rivolge alla generalità dell’utenza – della consegna a data e ora certa, tenuto conto che in quello tradizionale non è mai garantito il tempo della consegna. Qui occorre sottolineare la peculiarità dei due servizi, che evidentemente si rivolgono a un mercato diverso, atteso che la consegna a data e ora certa è destinata a soddisfare le esigenze di una particolare clientela (per lo più commerciale) e richiede una specifica organizzazione: il che esclude che la riserva per il recapito di tale tipo di corrispondenza possa ritenersi giustificato dalla necessità del mantenimento del monopolio e che, dunque, nell’ambito del servizio riservato dal D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 possa farsi rientrare anche il servizio a ora e data certa; d’altra parte, le diffuse censure con le quali i ricorrenti hanno criticato l’interpretazione della decisione della Commissione data dal Tribunale non colgono nel segno, nel senso che, per quel che si è detto, la questione non si poneva tanto nei termini della legittimità sotto il profilo del diritto comunitario della possibilità o meno di esercitare in regime di libera concorrenza tale servizio quanto piuttosto della stessa previsione normativa interna dello Stato circa la riserva del servizio di consegna a data e ora certa a favore delle Poste, previsione che evidentemente costituiva l’indispensabile premessa per sostenere l’esistenza della riserva e, quindi, la illegittimità della condotta ascritta all’opponente: i rilievi sopra formulati a proposito dell’oggetto del servizio riservato dal D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 sono evidentemente assorbenti di ogni altra considerazione.
Il ricorso va rigettato; l’incidentale condizionato è assorbito.
La peculiarità della questione induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi,rigetta il ricorso principale assorbito l’incidentale condizionato. Compensa spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2012

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