Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-08-2012, n. 14581

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Svolgimento del processo

R.A., con atto di citazione del 10 dicembre 1998, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Castrovillari i germani D.M.G. e F. per ottenere il regolamento del confine tra le loro proprietà limitrofe site in (OMISSIS).

Si costituivano i convenuti eccependo l’esistenza di un giudicato esterno considerato che il confine, di cui si dice, fosse stato giudizialmente individuato con sentenza del Pretore di Castrovillari del 17 novembre 1976, resa tra il R. e i danti causa dei convenuti confermata con sentenza del Tribunale di Castrovillari del 22 ottobre 1991 e divenuta definitiva a seguito di sentenza della Corte di Cassazione del 19 giugno 1995.

Il Tribunale di Castrovillari del 20 novembre 2001 dichiarava inammissibile la domanda proposta da R.A..

Avverso questa sentenza interponeva appello R.A. davanti alla Corte di Appello di Catanzaro chiedendone la riforma integrale. Resistevano i germani D.M.G. e F. chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 350 del 2005 rigettava l’appello e confermava integralmente la sentenza del Tribunale di Castrovillari ritenendo che era di immediata evidenza che la domanda proposta fosse la medesima di quella precedentemente proposta e già decisa con sentenza passata in giudicato.

La cassazione della sentenza n. 350 del 2005 della Corte di Appello di Catanzaro è stata chiesta da R.A. con un ricorso affidato a due motivi (nonostante il secondo motivo venga numerato come terzo). I germani D.M.G. e F. hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1.= R.A., con il primo motivo, lamenta – come da rubrica – Vizio di motivazione (omesso o insufficiente) su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione in procedendo della norma dell’art. 112 c.p.c. in ordine alla interpretazione della domanda quale operazione ermeneutica per la pronuncia su tutta la domanda in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 oltre alle norme degli artt. 115 e 116 c.p.c., e degli artt. 2909 e 950 cod. civ..

A ben vedere, il ricorrente con tale censura denuncia più vizi della sentenza impugnata: a) la violazione e la falsa applicazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; b) la contraddittorietà della motivazione per diverse e distinte ragioni;

c) l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, e, per esigenza di chiarezza, i tre vizi denunciati verranno esaminati separatamente.

A) La Corte di appello di Catanzaro avrebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, secondo il ricorrente, perchè la parte aveva domandato il regolamento tra le limitrofe proprietà articella 589 e 127, mentre nel giudicato esterno formatosi nel precedente processo fra le stesse parti si era stabilito la linea di confine relativa alla sola particella 127 e 127/a e, non anche per la particella 589. La parte aveva domandato il regolamento di confine per una lunghezza di mt. 43,30 lungo tutto il tratto divisorio tra il proprio fondo e quello dei vicini, mentre nel giudizio precedente i vicini avevano lamentato la costruzione abusiva di un piccolo localetto, a confine, su un breve tratto di soli m.

3,80 di cui chiedevano la demolizione poi ottenuta.

B) La decisione della Corte catanzarese sarebbe fondata – secondo il ricorrente – su una motivazione contraddittoria per quattro diverse ragioni.

Intanto, scrive il ricorrente – il giudice ha ritenuto che, nel giudicato esterno richiamato, fosse stata stabilita la linea di confine tra i due fondi contrapposti e che la statuizione "ordina che la determinazione della predetta linea confinaria venga fatta da un tecnico di comune fiducia delle parti" non incidesse sul capo precedente, ma si ponesse in correlazione con lo stesso, in riferimento alla concreta attuazione. Epperò, scrive ancora il ricorrente – nell’esaminare il dictum contenuto nella precedente sentenza il giudice del merito non avrebbe potuto separare la formula conclusiva distinguendo la prima parte con la quale si stabiliva la linea di confine con la seconda parte in cui venivano indicate le fonti per la relativa determinazione; non avrebbe potuto confondere la determinazione della predetta linea confinaria con la mera concreta attuazione del preciso comando; non avrebbe potuto omettere nell’accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno non tener conto, oltre che della formula conclusiva in cui si riassumeva il contenuto precettino della sentenza di cui trattasi, anche dell’individuazione (del tutto omessa) dell’essenza e dell’effettiva portata della decisione, ricavandola non solo dal dispositivo, ma anche dalla motivazione. Per altro, il giudice di merito, del precedente giudicato, non specificava se l’accertamento effettuato dal CTU cui faceva riferimento, fosse riferito a tutto il confine o soltanto alla limitata parte del localetto.

2) Il vizio di contraddittorietà della motivazione consisterebbe ancora – sempre secondo il ricorrente – nel fatto che il giudice di merito abbia ritenuto che l’espressione di cui alla sentenza "la determinazione della linea confinaria venga fatta da un tecnico di comune fiducia delle parti" potesse essere riferita alla fase esecutiva della linea di confine tra i confinanti, in modo che i problemi sorti in sede di esecuzione (asseritamente restata inattuata) riguardassero le modalità di attuazione del comando del giudice realizzabili secondo le procedure proprie di quella fase. Ma non viene indicata la linea di confine stabilita con certezza dal giudice e non più modificabile. Epperò, proprio perchè non esisteva alcun accertamento dei confini della proprietà fronteggianti della parti il giudice avrebbe dovuto dare ingresso alla domanda di giustizia della parte che invocava l’applicazione dell’art. 950 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. entrambi violati. 3) La Corte catanzarese avrebbe dovuto prendere atto che non esisteva l’accertamento di alcuna linea confinaria, dato che il precedente decidente aveva rinviato in separata sede e che in sede esecutiva era risultata del tutto inesistente tanto è vero che il verbale dell’Ufficiale Giudiziario di Castrovillari del 23 febbraio 1999 affermava che non esistevano misure certe accertate in quel titolo esecutivo che potevano consentire d’identificare la linea di confine tra i due fondi.

C) La Corte catanzarese, altresì, nell’affermare il carattere di accertamento definitivo contenuto nella sentenza pretorile del 1976 non avrebbe, tuttavia, offerto i parametri certi idonei a soddisfare la domanda, così come proposta per l’invocata tutela nel regolamento del confine inter partes.

Se il giudicato non aveva risposto alla domanda di giustizia (mancano i parametri di riferimento della linea confinaria), il nuovo giudice avrebbe dovuto accertare gli elementi che compongono la divisione tra i due fondi fronteggianti e decidere la domanda sottopostagli dalla parte che invocava il regolamento del confine con i vicini. Ove fosse esatta la decisione gravata le parti, sarebbero nell’impossibilità di attuare la separazione della loro proprietà in assoluta carenza di punti di riferimento per tutta la lunghezza di m. 43,30 del loro confine.

1.1. Il motivo è fondato.

L’esame degli atti ed in particolare della sentenza n. 306 del 1976 del Pretore di Castrovillari, confermata sia in grado di appello che da questa Corte di Cassazione, emerge che il regolamento dei confini tra il fondo di R. (attuale ricorrente) e i coniugi D.M. – T. non ha trovato una soluzione definitiva chiara e certa nel richiamato giudicato considerato che non sembra sia stata individuata l’esatta linea di confine tra i fondi oggetto della controversia.

Come bene ha chiarito la Corte di Catanzaro la questione oggetto della presente causa essenzialmente si risolve nell’interpretazione della sentenza n. 306 del 1976 del Pretore di Castrovillari, avuto riguardo, non solo alla motivazione, ma anche al dispositivo della stessa, e, dunque, nell’accertare se quella sentenza abbia determinato definitivamente i confini tra i fondi oggetto di controversia, considerato che, ove quel giudicato non avesse determinato, in modo certo e definitivo, i confini tra i fondi in questione la nuova domanda di giustizia riportata dal giudizio cui si riferisce il presente ricorso per cassazione non potrebbe restare preclusa da quella sentenza passata in giudicato. Ora, posto che la sentenza passata in giudicato (sent. Del Pretore di Castrovillari del 17 novembre 1976) stabiliva, così come riporta, anche, la sentenza impugnata: "1) accoglie per quanto di diritto, la domanda degli attori e per l’effetto dichiara abusiva la costruzione del localetto realizzata dal R. (….) stabilisce la linea di confine tra il fondo del convenuto in (OMISSIS) riportato in catasto alla partita 15.515 del catasto del Comune di (OMISSIS), particella catastale 127 subalterno b, del foglio di mappa n. 36 in ditta R.A. e quello degli attori distinto con la particella 127/a dello stesso foglio di mappa n. 36 in modo che essa corrisponda alla linea tracciata dalla planimetria redatta dal consulente tecnico d’ufficio geom. L. G., allegata alla sua prima relazione del 30 giugno 1972 tenendo conto ben inteso della profondità del localetto in ragione di cm. 37 nel lato nord-ovest e di cm. 27 in sud ovest e tenendo presente che l’occupazione complessiva è di mq 7,87; ordina che la determinazione della predetta linea confinaria venga fatta da un tecnico di comune fiducia della parte, appare chiaro che il Pretore di Castrovillari, solo apparentemente, ha determinato i confini tra i fondi in questione perchè, se da un verso identificava alcune coordinate per la determinazione dei confini, per altro, "ordinando" che la determinazione della predetta linea confinaria venisse fatta da un tecnico di comune fiducia delle parti chiariva definitivamente di non aver determinato alcun confine. Nè è pensabile che il rinvio al tecnico riguardi solo la materiale apposizione di termini perchè, quella sentenza contiene un "ordine" di determinazione ingiustificato, o inspiegabile, se il confine fosse già stato determinato. Nè è pensabile che l’espressione "stabilisce la linea di confine (….) in modo tale che essa corrisponda alla linea tracciata dalla planimetria redatta dal consulente tecnico d’ufficio geom. L.G. (….), fosse determinativa dei confini tra i fondi in questione perchè la stessa sentenza dava atto che la planimetria redatta dal geom. L.G. allegata alla sua prima relazione era stata superata dalla seconda relazione peritale del 4 aprile 1973 che riportava una diversa misurazione.

La conferma che la sentenza del Pretore di Castrovillari non aveva determinato, quantomeno, in modo chiaro e definitivo, l’esatto confine tra i fondi in questione è data dalla dichiarazione dell’ufficiale giudiziario che, in fase di esecuzione, in sede di accesso del 23 febbraio 1999, dava atto con l’ausilio del CTU l.

G., che non esistevano misure certe accertate in quel titolo esecutivo che potessero consentire d’identificare la linea di confine tra i fondi in questione. E di più, lo stesso procedimento esecutivo non ha trovato esplicazione perchè il CTU in sede esecutiva non poteva creare i punti confinari di riferimento dato che era al di fuori del rapporto contenzioso tra le parti, tanto è vero che ha esaurito il mandato senza alcun utile risultato.

1.2.= Pertanto, la domanda posta all’esame del Tribunale di Castrovillari prima e della Corte di Catanzaro dopo relativa all’accertamento giudiziale del confine tra i fondi oggetto della controversia non era paralizzata da un giudicato sostanzialmente inesistente, considerato che quel giudicato non aveva determinato con certezza, e definitivamente i confini tra i fondi in questione ed aveva, comunque, rinviato, la decisione definitiva, ad altro accertamento.

2 = Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, la violazione e falsa applicazione delle norme che regolano il giudicato esterno (art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.) e la corrispondenza tra chiesta e pronunciato (art. 112 c.p.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Avrebbe errato la Corte di Appello di Catanzaro, secondo il ricorrente, per non aver preso atto che al domanda dell’appellante relativa al regolamento di confine tra i due fondi lungo l’intero fronte di m. 43,30 non era compreso nell’accertamento effettuato dal precedente giudice nella sentenza n. 306 del 1976 richiamata dagli appellati e posta a fondamento della decisione di prime cure.

2.1.= Questo motivo rimane assorbito dal precedente.

In definitiva, il ricorso va accolto per quanto in motivazione, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per il regolamento delle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2012

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