T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 27-01-2011, n. 174

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato il 23.10.2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 03.11.2009, l’xxx di xxx & xxx s.s., azienda proprietaria di terreni agricoli coltivati a vigneti di uva da tavola per una superficie totale di Ha. 125 nel Comune di xxx, ha chiesto l’annullamento della nota prot. n. 3756 del 24.8.2009 con cui il suddetto Comune le aveva comunicato l’esito negativo dell’istanza da essa proposta il 06.06.2007 al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004, le provvidenze per i danni alle strutture aziendali subiti a seguito dell’evento calamitoso della tromba d’aria del 26 settembre 2006; l’azienda ricorrente ha chiesto altresì l’annullamento degli altri atti specificati in epigrafe.
A sostegno del gravame l’xxx ha dedotto diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di xxx eccependo genericamente la irricevibilità, improcedibilità inammissibilità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, del gravame e chiedendone il rigetto.
Si è altresì costituito a resistere in giudizio la Regione Puglia eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva di essa Regione e concludendo per l’infondatezza del ricorso.
Tutte le parti hanno prodotto documentazione e parte ricorrente ed il Comune di xxx hanno presentato una memoria per l’udienza di discussione del 24 giugno 2010.
Il Comune di xxx nella memoria depositata in data 01.06.2010 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo.
All’udienza pubblica del 24 giugno 2010 il Presidente ha comunicato agli avvocati presenti che il Collegio aderiva allo sciopero proclamato dall’A.N.M.A. e, pertanto, ha disposto il rinvio della trattazione del ricorso a data da destinarsi.
La Regione Puglia ha prodotto una memoria per l’udienza di discussione del 13 gennaio 2011. L’azienda ricorrente ha depositato due memorie nella quali ha replicato sulle eccezioni di rito sollevate dalle amministrazioni resistenti.
Alla udienza pubblica del 13 gennaio 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio deve esaminare innanzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo sollevata dal Comune di xxx nella memoria depositata in data 01.06.2010.
L’eccezione è fondata.
Il Collegio infatti, condividendo l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione e della giurisprudenza amministrativa, ritiene che è principio generale, ai fini del riparto di giurisdizione nella materia dei finanziamenti e dei contributi pubblici, che occorre distinguere a seconda che la legge riconosca direttamente la spettanza del beneficio ovvero la subordini ad una valutazione discrezionale della p.a.: mentre nel primo caso la posizione del privato è qualificabile in termini di diritto soggettivo, nella seconda ipotesi è qualificabile come d’interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo nella fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del contributo oppure nel caso che tale provvedimento venga annullato in via di autotutela per vizi di legittimità o per un suo contrasto originario con il pubblico interesse, mentre è di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al g.o., nella fase di attuazione del rapporto (cfr. ex multis Cassazione Civile, Sezioni Unite, nn. 6960/2009, 24660/2007).
In particolare, per quello che più specificamente interessa in questa sede, la Sezione V del Consiglio Stato nella sentenza n. 1386/2010 ha chiarito che in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è effettuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla p.a. il potere di riconoscere l’ausilio assistenziale, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario e previo apprezzamento discrezionale dell’an, del quid e del quomodo dell’erogazione (cfr. in senso conforme da ultimo T.A.R. Piemonte, Torino, Sezione I, n. 2983/2010).
Analizzando sulla base di dette coordinate la fattispecie concreta oggetto di ricorso il Collegio ritiene che, considerato che il contributo per cui è causa è riconosciuto direttamente dal D.Lgs. 2932004 n. 102, recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38, applicato nell’odierno gravame, ed alla p.a. è conseguentemente demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla suddetta normativa, ne deriva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 11 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Quanto alle spese si ritiene che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario innanzi al quale la causa dovrà essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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