Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2013) 06-06-2013, n. 24987

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 3 gennaio 2012 (recte: 2013), il Tribunale di Messina ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di T.N. avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 19 dicembre 2012, con la quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all’art. 644 c.p..

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce violazione di legge in riferimento al presupposto della gravità indiziaria e vizio di motivazione. Si sottolinea al riguardo che l’imputato avrebbe intrattenuto rapporti esclusivamente con M. G. e non avrebbe avuto alcuna conoscenza dei rapporti di questi con B.D. e F.G., le cui dichiarazioni, unitamente ad una conversazione tra costoro che è stata intercettata, aveva costituito la base della accusa. Si sottolinea anche come da tale conversazione emerga una operazione matematicamente incongrua, perchè per un prestito di cinque mila euro si sarebbero dovuti restituire, dopo due mesi, sette mila euro quanto il prestito doveva essere al 10% di interesse. Inoltre, sarebbe incoerente che l’imputato avesse effettuato prestiti a titolo amichevole al M. mentre avrebbe applicato tassi usurari al B.. Si contesta poi la sussistenza delle esigenze cautelari, considerato i modesti precedenti dell’imputato, il comportamento processuale e il tempo trascorso dalla commissione dei fatti.

Il ricorso non è fondato. Il giudice del riesame, infatti, ha puntualmente dato conto di tutte le emergenze istruttorie alla stregua delle quali ha ravvisato la sussistenza del presupposto della gravità indiziaria, non soltanto soffermandosi sull’univoco significato della conversazione intercettata nella quale sono state eloquentemente descritte le modalità del prestito, l’ammontare del saggio di interesse e le condizioni di restituzione, ma anche il contesto in cui la vicenda si è inserita, ben scolpendo i rapporti esistenti tra il M. e la persona del " L. che vive a (OMISSIS)", identificato per l’odierno imputato. Le conversazioni del (OMISSIS), dimostrano, poi, al di là di qualsiasi dubbio, quale fosse il ruolo dell’imputato, la funzione del M., e la dinamica della vicenda, nonchè la propensione del T. – emergente anche da altri episodi – ad effettuare prestiti dietro pagamento di onerosi interessi. Quanto, poi, alla natura usuraria del saggio praticato nella vicenda oggetto di contestazione, va rilevato – contrariamente all’assunto del ricorrente – che il prestito era rimborsabile in tre mesi (luglio settembre) e che, dunque, il mutuo di 5.000 Euro da rimborsare a settembre con la somma di 7.000 Euro corrispondeva ad un interesse di poco superiore al 10% mensile.

A proposito, infine, delle esigenze cautelari, i giudici del merito hanno messo in evidenza, a proposito della prognosi di recidiva, accanto alla già segnalata "professionalità" dell’imputato nello specifico settore dei prestiti a tasso usurario, la pessima personalità desunta dai plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio e in violazione della normativa in materia di misure di prevenzione (oltre a taluni carichi pendenti, anche specifici), così da denotare, in termini di marcata concretezza ed attualità, un quadro di esigenze di cautela di spessore tale da escludere l’adeguatezza di misure diverse da quella custodiale applicata.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013

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