Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2013) 06-06-2013, n. 24985

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 13 dicembre 2012, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro probatorio di documentazione varia emesso dal pubblico mistero presso il Tribunale di Velletri in ordine al reato di cui all’art. 640 bis a carico di F.F., evidenziando in particolare la sussistenza, alla luce delle dichiarazioni acquisite agli atti, del fumus concernente il reato ipotizzato e della necessità del sequestro a fini di prova.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta totale carenza di motivazione in quanto il provvedimento impugnato si sarebbe basato suolo su formule di stile.

Il ricorso è palesemente inammissibile per totale genericità dei motivi. Le censure, infatti, si limitano ad una prospettazione meramente assertiva di criteri di ordine generale, senza alcuna correlazione con gli argomenti puntualmente evocati a sostegno della decisione impugnata, la quale, al contrario, appare dotata di un corredo motivazionale del tutto congruo ed esente da censure sul piano della coerenza logico argomentativa proprio sui punti significativi attinenti allo scrutinio della base fattuale che integra il fumus del reato e in merito al nesso di pertinenzialità probatoria tra l’oggetto del sequestro ed il reato per il quale si procede.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *