Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2013) 06-06-2013, n. 24983

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, decidendo sull’istanza di riesame proposta dall’indagato avverso l’ordinanza del GIP del medesimo Tribunale in data 20 dicembre 2012 di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto, rigettava l’istanza confermando il provvedimento impugnato.

2. Ricorre l’indagato assistito da difensore, contestando il provvedimento per violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, criticando in particolare la decisione impugnata per essere la stessa fondata sulle dichiarazioni della parte offesa che, dopo aver affermato di non essere in grado di riconoscere i propri aggressori, imbattendosi nell’odierno indagato come lui recatosi in ospedale per farsi medicare, ha dichiarato di averlo riconosciuto nelle fattezze e nella voce.

Motivi della decisione

1. Giova ribadire che secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Cass. Sez. 6^ sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv. 201840). Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue. Il Tribunale ha ritenuto integrato il quadro indiziario non solo dal riconoscimento fisiognomico e vocale realizzato dalla parte offesa, ma anche dalle fumose e inattendibili giustificazioni fornite dall’indagato con riguardo alle ferite riportate (le quali sarebbero state dovute a percosse subite da connazionali dell’indagato, di cui lo stesso non ha fornito nè generalità nè indirizzo, limitandosi a lacunose notizie sul luogo di dimora degli stessi).

Tale logica motivazione supera agevolmente il vaglio di legittimità.

2. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *