T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 181

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- In data 9/7/2010 veniva comunicato alla Società ricorrente il decreto ministeriale n. 9163 del 21/6/2010, con il quale è stata disposta la sospensione in via cautelare, per un periodo di 18 mesi, dell’iter procedurale della pratica di agevolazioni finanziarie rientranti nel patto territoriale di xxx, xxx, xxx e xxx, approvato con D.M. n. 993 del 29/1/1999.
Il provvedimento richiama la nota della Guardia di Finanza – Compagnia di xxx prot. n. 0662748/09 dell’11/12/2009 (di comunicazione degli elementi emersi nel corso delle indagini avviate nell’ambito del procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Taranto), nonché le disposizioni operative dettate dal Ministero con nota prot. n. 23607 del 24/4/2008.
A entrambi gli atti la ricorrente ha chiesto di avere accesso con istanza del 20/7/2010, rivolta al Dirigente del Ministero firmatario del decreto di sospensione e da questi ricevuta il 28/7/2010.
Sulla richiesta di accesso si è formato il silenziodiniego ex art. 25, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il quale è stato proposto il presente ricorso, con cui è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e ss. della L. 241/90, il difetto assoluto di motivazione, ex art. 3 della L. 241/90, e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
Dopo avere illustrato il fondamento in diritto della pretesa azionata, la ricorrente ha concluso come riportato in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile e, gradatamente, rigettato.
All’udienza in Camera di Consiglio del 16 dicembre 2010, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
2.- In via preliminare, osserva il Collegio che il ricorso è tempestivo, in quanto ritualmente notificato in data 22/9/2010 e depositato il 5/10/2010.
Nel merito, è fondata la richiesta di accedere alla documentazione amministrativa richiesta con l’istanza pervenuta al Ministero il 28/7/2010.
Quanto al requisito dell’interesse, trattasi di atti richiamati nel decreto di sospensione comunicato alla Società ricorrente e che, pertanto, riguardano direttamente la sua sfera giuridica e costituiscono i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali l’Amministrazione ha adottato il provvedimento, sicché è indubitabile la posizione qualificata a conoscere il contenuto della documentazione citata dal Ministero.
In ordine all’accessibilità degli atti, nessuna riserva può essere posta per quanto attiene alla nota del 24/4/2008 prot. n. 23607, che detta disposizioni operative dell’attività del Ministero e configura quindi un documento che soggiace al generale principio di pubblicità degli atti amministrativi, preordinato alla "concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell’amministrato" (Consiglio Stato, sez. V, 25 maggio 2010 n. 3309).
Per quanto attiene alla nota della Guardia di Finanza, ancorché la stessa sia stata formulata in relazione ad indagini demandate nell’ambito di un procedimento penale, la circostanza che essa sia menzionata nel decreto di sospensione e sia assunta a presupposto del provvedimento induce a ritenere che alcuna specifica esigenza di salvaguardia di preminenti interessi sia nella specie sussistente, sicché non può configurarsi alcuna valida ragione che valga a sottrarla all’accesso richiesto dall’interessata (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, sez. VI, 13 aprile 2010 n. 1936: "La deroga al generale principio dell’accessibilità ai documenti amministrativi va sempre espressamente collegata a specifiche esigenze di salvaguardia dell’ordine, della sicurezza pubblica o dell’attività di prevenzione e repressione della criminalità, in modo da consentire una compiuta valutazione in ordine all’effettivo pregiudizio arrecato a tali interessi dall’eventuale ostensione degli atti").
Ne discende l’obbligo del Ministero dello Sviluppo Economico di esibire alla ricorrente in copia la documentazione richiesta con l’istanza del 28/7/2010, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
3.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce accoglie il ricorso, ordinando al Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, di esibire alla ricorrente la documentazione richiesta con l’istanza del 28/7/2010, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, al pagamento in favore della ricorrente delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre C.P.A. e I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d’Arpe, Consigliere
Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore


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