Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-08-2012, n. 14604

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 15.17 giugno 1996 la s.r.l.

Silvaneon e M.S. esponevano: con atto pubblico 21.3.1988 il M. aveva venduto a L.C. e C.P. un appartamento al settimo piano di un fabbricato in (OMISSIS), compresa una porzione di tetto (costituita da una striscia rettangolare sullo spiovente per la larghezza di 4,50 metri dal limite esterno della balaustra, compresa nella vendita), su cui il venditore aveva riservato, con apposita clausola contrattuale, per sè ed i suoi aventi causa, il diritto di reclame luminosa; con contratto 21.6.88 il M. aveva poi concesso in locazione gli spazi pubblicitari alla s.r.l. Silvaneon che da quasi cinquanta anni svolgeva, di fatto la pubblicità luminosa.

Tanto esposto, premesso che era insorta controversia in ordine alla collocazione dell’insegna, che il L. e la C. contestavano potesse essere apposta dinanzi alla balaustra suddetta, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, il L. e la C. per sentire dichiarare che essi attori avevano diritto di installare le insegne pubblicitarie luminose dinanzi alla balaustra con condanna dei convenuti all’astensione da ogni attività impeditiva di tale diritto ed al risarcimento dei danni.

Instauratosi il contraddittorio, con sentenza 6.4.2002, il Tribunale accoglieva la domanda degli attori e dichiarava che le insegne pubblicitarie potevano essere installate davanti alla balaustra.

Avverso tale decisione il L. e la C. proponevano appello, cui resistevano la s.r.l. Silvaneon ed il M.. Con sentenza depositata il 3.10.2005 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado,dichiarava che il M. ed i suoi aventi causa non avevano diritto ad installare insegne luminose anche dinanzi alla balaustra in questione e li condannava al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Osservava la Corte di merito che, secondo il tenore letterale della clausola contrattuale suddetta, la balaustra di coronamento in muratura, delimitava la copertura del fabbricato ed era indicata come bene compreso nella vendita e come limite esterno della porzione di tetto ceduta, sulla quale il venditore si era riservato il diritto di esercizio della reclame luminosa, sicchè tale diritto poteva essere esercitato solo su tale parte di tetto e non anche sulla balaustra.

Per la cassazione di detta sentenza propongono ricorso la Silvaneon s.r.l. ed il M. sulla base di due motivi di ricorso illustrati da memoria.

Resistono con controricorso L.C. e P. C..

Motivi della decisione

I ricorrenti deducono:

1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., dell’art. 1363 c.c. e segg. in materia di interpretazione dei contratti, ex art. 360 c.p.c., n. 3;

la Corte d’Appello, dopo aver affermato che la clausola contrattuale relativa alla collocazione dell’insegna, era di chiaro tenore letterale, aveva poi fatto riferimento alle risultanze di parte della C.T.U. espletata in primo grado, così evidenziando la necessità di ricorrere ad un’interpretazione, ex art. 1362 c.c., fondata sulla ricerca della "comune intenzione delle parti"; con riferimento a tale criterio interpretativo non aveva, però, tenuto conto della consuetudine di collocare le insegne anche nello spazio davanti le balaustre delimitanti le coperture degli edifici siti in (OMISSIS), della destinazione data dal venditore, per quasi 50 anni, alla balaustra dello stato di fatto del manufatto al momento della conclusione del contratto, in relazione ai telai di sostegno delle insegne luminose affissi davanti alla balaustra della pattuizione di identica clausola in precedenti contratti di compravendita; del fatto che planimetria allegata al contratto di compravendita 16.7.1971 trasferiva lo stesso diritto oggetto di causa; ne conseguiva la violazione dei criteri di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.;

2) contraddittorietà e/o insufficiente motivazione, non avendo il giudice di appello chiarito perchè, pur avendo utilizzato parte della C.T.U., ne aveva poi disatteso le conclusioni con riferimento alla terza ipotesi di ricostruzione dei limiti dello spazio adibito al diritto di reclame, con riferimento ad "una porzione di tetto sottostante la balaustra, che dal limite esterno di ingombro della balaustra si estende per una larghezza di m. 4,50".

Il ricorso è infondato.

Va premesso che l’interpretazione di un atto negoziale costituisce un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ex artt. 1362 c.c., e segg. o di motivazione inadeguata, inidonea; cioè, a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Orbene, nella specie, non è dato ravvisare nè la violazione di canoni ermeneutici nè alcun vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale interpretato, secondo il chiaro tenore letterale, la clausola contrattuale relativa alla delimitazione dello spazio per la collocazione di insegna pubblicitaria luminosa da parte degli attuali ricorrenti.

Con riferimento alla clausola del contratto di compravendita del 21.3.1988, con cui il M. aveva riservato a sè ed ai suoi aventi causa il diritto di esercizio di reclame luminosa su una porzione del tetto dell’appartamento, contestualmente venduto al L. ed alla C. (vendita di "porzione del tetto che ricopre il detto fabbricato, costituita da una striscia rettangolare sullo spiovente, .. della estensione, per lunghezza uguale a quella della facciata, e, per larghezza, di mt. 4,50 dal limite esterno dell’attuale balaustra, la quale è ugualmente compresa nella vendita"), il giudice di appello ha evidenziato il limite spaziale entro cui il venditore avrebbe potuto installare le insegne pubblicitarie,come specificato con detta clausola, escludendo, in base al significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, che la balaustra in questione fosse ricompressa nella "porzione di tetto" riservata all’esercizio della pubblicità luminosa e precisando che la balaustra era indicata esclusivamente per individuare il limite di detta porzione, "oltre la quale cessa il diritto". La sentenza impugnata ha, peraltro, disatteso le argomentazioni difensive, rilevando quanto accertato dal C.T.U. in ordine al fatto che i telai di sostegno delle insegne luminose che, al momento della conclusione del contratto erano affissi davanti alla balaustra, risalivano al periodo 11.4.1978-19.1.83 e riguardavano un’autorizzazione per l’insegna luminosa diversa da quella successiva n. 77/1983 che prevedeva la collocazione di insegna luminosa esclusivamente sul tetto dell’edificio.

Va ribadita l’irrilevanza della consuetudine invocata dai ricorrenti, di collocare insegne anche nello spazio davanti alle balaustre, stante il difetto di prova sul punto e non trattandosi di un uso normativo o negoziale. Il vizio di motivazione di cui alla seconda censura si risolve nella proposta di una interpretazione diversa della clausola contrattuale suddetta, in contrasto con il canone ermeneutico (criterio letterale) utilizzato dalla Corte di merito. Al riguardo va rammentato che, in tema di interpretazione del contratto ai fini della ricerca delle comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato proprio dal senso letterale delle parole, con conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri d’interpretazione ove la comune intenzione delle parti emerga in modo chiaro dalle espressioni adoperate, sicchè il riferimento ad un’ipotesi interpretativa del C.T.U. è privo di rilevanza. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.400,00, ivi comprese Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *