Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2013) 06-06-2013, n. 24982

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Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo sull’istanza di riesame proposta dall’indagato avverso l’ordinanza del GIP del medesimo Tribunale in data 18 settembre 2012 di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto, rigettava l’istanza confermando il provvedimento impugnato.

2. Ricorre l’indagato assistito da difensore, contestando il provvedimento di riesame per incompletezza e incongruità della motivazione sui criteri di scelta della misura disposta relativamente alle esigenze di cui all’art. 274, comma 1, lett. c, lamentando in particolare che, pur prendendo atto della utilità delle dichiarazioni rese dall’indagato ai fini del prosieguo delle indagini consentendo anche l’accertamento di ulteriori reati, ha tuttavia ulteriormente ritenuto di dover confermare la misura in luogo della sostituzione con l’altra, e meno afflittiva, degli arresti domiciliari.

Lamenta in particolare la difesa che il Tribunale abbia valorizzato il negativo giudizio sulla personalità dell’indagato il quale peraltro, rimosso dall’ufficio precedentemente ricoperto, nemmeno potrebbe reiterare le condotte delittuose contestategli.

Motivi della decisione

1. Giova ribadire che secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice a cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Cass. Sez. 6^ sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840). Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue. Il Tribunale ha ritenuto integrate le esigenze cautelari di massimo rigore sulla scorta di considerazioni incentrate sulla prognosi negativa circa la personalità dell’indagato il quale, pur avendo tenuto condotte di collaborazione, non avrebbe mostrato una totale resipiscenza (cfr. p. 4 del provvedimento impugnato); ed incentrata inoltre sulla oggettiva possibilità di reiterazione del reato, desumendo la stessa dalla rete organizzativa intessuta dal D.C. negli anni attraverso cui ha provveduto a realizzare le proprie condotte criminose.

Ebbene, sotto tale ultimo rispetto il Tribunale afferma genericamente l’esistenza di una organizzazione di cui l’indagato potrebbe tuttora servirsi, limitandosi a individuare la stessa come caratterizzata dal supporto di soggetti della politica e di antiquari. Non specifica tuttavia il Tribunale come l’indagato, dimessosi o comunque rimosso da tutte le cariche pubbliche in precedenza ricoperte, sarebbe ancora in condizione di avvalersi dell’accennata organizzazione per reiterare le proprie condotte delittuose. Nè il Tribunale argomenta la ragione per cui soltanto la misura della custodia carceraria sarebbe adeguata a scongiurare il pericolo di reiterazione del reato.

2 – Ne discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente all’adeguatezza della misura carceraria, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’adeguatezza della misura carceraria con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013

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