T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 179

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La dott. G. impugna la determinazione del Responsabile del II Settore del Comune di San Pancrazio Salentino n. 466 del 10/6/2010, con la quale è stata riformulata ed approvata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore Direttivo Tecnico "Assistente Sociale", nella quale è collocata al quarto posto con complessivi punti 76,74/100, preceduta dalle candidate Friscina (rinunciataria), G. (dichiarata vincitrice con punti 77,24/100) e Portaluri (con punti 76,85/100).

Impugna, altresì, gli altri provvedimenti indicati in epigrafe.

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:

I. violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure d’assunzione del Comune di San Pancrazio Sal.no, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 106/2008, nonché dell’art. 13 del DPR n. 487/1994 e s.m.i.; eccesso di potere.

La prima prova scritta della vincitrice, attinente alla legislazione sociale del lavoro, è opera di copiatura di integrali brani tratti da documenti consultabili in un sito web, per cui la prova stessa (che ha conseguito la votazione di 28/30) andava annullata e la concorrente esclusa dalla partecipazione al concorso;

II. violazione ed errata applicazione degli artt. 7 e 8 del DPR n. 487/1994; eccesso di potere per irragionevolezza; violazione del giusto procedimento.

Come risulta dai verbali n. 9 del 14/5/2010 e n. 10 del 7/6/2010, la Commissione esaminatrice ha sommato i punteggi ottenuti dalle candidate nelle prove scritte ed orali, mentre andava effettuata la media delle votazioni riportate nelle due prove scritte (regola dettata dall’art. 7, terzo comma, del DPR n. 487/1994 per i concorsi per soli esami, applicabile anche alle procedure per titoli ed esami, come risulta dal successivo art. 8, quarto comma);

III. violazione e falsa applicazione del bando di concorso; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e/o per arbitrarietà della valutazione in riferimento all’obiettiva consistenza dei titoli prodotti; disparità di trattamento.

Si contesta la valutazione dei titoli della vincitrice, poiché il servizio presso il Comune di San Donaci è stato effettuato in forma di collaborazione coordinata e continuata, non equiparabile a quanto previsto dal bando all’art. 10.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Pancrazio Salentino, eccependo l’irricevibilità ed inammissibilità in toto o in parte del ricorso e concludendo altresì per il suo rigetto perché infondato, come argomentato nella memoria difensiva.

Si è costituita anche la controinteressata dott.ssa G., confutando nel controricorso le deduzioni della ricorrente, eccependo a sua volta l’irricevibilità del ricorso e concludendo ugualmente per il suo rigetto.

Con ordinanza del 23/9/2010 n. 726 è stata accolta l’istanza cautelare e fissata l’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito.

Con ulteriore memoria depositata il 15/11/2010 (redatta da altro difensore in virtù della nuova procura conferita), la controinteressata ha svolto altri rilievi difensivi, rassegnando le medesime conclusioni.

La ricorrente ha depositato memoria difensiva il 2/12/2010.

All’udienza pubblica del 16 dicembre 2010 il ricorso è stato assegnato in decisione.

2.- Va dapprima esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso.

Il Comune e la controinteressata, rappresentando che una prima graduatoria (poi riformulata per la diversa valutazione dei titoli) era stata formata dalla Commissione e approvata con la determinazione dirigenziale del 10/5/2010 n. 416, considerano che la ricorrente era a conoscenza dei vizi denunciati sin da allora, per cui avrebbe dovuto insorgere tempestivamente avverso quella determinazione del Responsabile del II Settore.

Osservano, inoltre, da un canto che la stessa aveva conoscenza dei vizi sin dal 17/5/2010, allorquando formulava istanza di accesso alle prove delle altre candidate, e d’altro canto che il 4/6/2010 si era limitata a richiedere la migliore valutazione dei propri titoli.

L’eccezione va disattesa.

Innanzitutto, va evidenziato che nella prima graduatoria la ricorrente occupava il secondo posto, dopo la candidata rinunciataria e prima delle controinteressate nel presente giudizio, sicché non vantava alcun interesse a contestare la loro collocazione in graduatoria, che non la pregiudicava.

Pertanto, mancando l’interesse a ricorrere, non rilevava la conoscenza acquisita al momento della richiesta di accesso agli atti.

Neppure comporta acquiescenza il comportamento volto a richiedere la migliore valutazione dei propri titoli, dettato dalla volontà di conseguire per tale via l’utilità finale senza escludere, in mancanza, l’interesse a contestare la graduatoria finale riformulata, ove effettivamente lesiva.

Per altro verso, va posto in rilievo che tutti i vizi attinenti alla procedura concorsuale vanno fatti valere avverso l’atto finale (cfr. Cons. Stato – Sez. VI, 18 agosto 2010 n. 5876: "l’interesse a ricorrere (salvo i casi in cui si limiti la stessa possibilità di concorrere) sorge al momento della conclusione del procedimento concorsuale, cioè con l’approvazione della graduatoria, potendosi da quel momento eccepire asseriti vizi nello svolgimento del procedimento stesso in relazione all’esclusione dalla graduatoria o alla collocazione nel suo ambito").

Ciò premesso, risulta che la precedente graduatoria venne pubblicata sul sito internet istituzionale e all’albo pretorio "fino al 4 giugno 2010" (cfr. la determinazione del 10/6/2010 n. 466).

Poiché il termine per proporre ricorso avverso gli atti per i quali non è prevista la comunicazione individuale decorre dal perfezionamento delle formalità di pubblicazione (cfr., per tutte, la sentenza della Sez. I di questo Tribunale del 16 aprile 2010 n. 926), con il ricorso notificato il 23/8/2010 la ricorrente ha impugnato anche la determinazione del 15/5/2010 n. 416, entro il termine di decadenza (tenuto conto della sospensione per il periodo feriale).

2.- Anche l’eccezione di inammissibilità del primo e del terzo motivo, per carenza di interesse, va respinta.

Seppure l’accoglimento delle censure avverso la prova scritta sostenuta dalla vincitrice e la valutazione dei titoli effettuata in suo favore non arrecherebbe alcuna diretta utilità alla ricorrente, che resterebbe comunque superata in graduatoria da altra candidata per l’unico posto messo a concorso, ciò nondimeno sussiste il suo interesse a far valere i vizi denunciati, bastando che l’interessato possa conseguire anche una migliore collocazione in graduatoria, che comunque le potrebbe giovare (si pensi allo scorrimento della graduatoria; cfr., sul punto, T.A.R. Lazio – Sez. I, 4 maggio 2009 n. 4467: "Il candidato a pubblico concorso ha interesse ad impugnare la graduatoria per conseguire una poziore collocazione nella medesima, anche se ciò nonostante il conseguimento della nomina si ponga per lui come meramente eventuale").

3.- Passando al merito del ricorso, vanno esaminati i motivi nell’ordine proposto.

3.1- Con la prima censura si fa rilevare che la prima prova scritta della dott.ssa G., attinente alla legislazione sociale del lavoro, è frutto dell’integrale copiatura di due testi consultabili su un sito web, relativi ai Piani sociali di zona – Ambito territoriale n° 4 dell’A.U.S.L. BR/1", 2005/2007 e 2010/2012 (la ricorrente ha allegato la copia conforme dell’elaborato della controinteressata e le pagine dei suddetti testi).

Il motivo è fondato.

Dal confronto emerge l’assoluta identità dei brani, avendo la dott.ssa G. fatto ricorso alle stesse parole contenute nei testi di riferimento, riportando pedissequamente e nel medesimo ordine espositivo intere frasi e periodi.

In ragione di ciò, non può convenirsi sulla giustificazione addotta per dimostrare la genuinità della prova (e cioè che la candidata, avendo partecipato alla redazione dei predetti Piani, era in grado di ricostruirne il contenuto), non risultando plausibile che la G. abbia potuto conservare una memoria così persistente da consentirle non già di rielaborare i contenuti della propria precedente attività ma di riportare tali e quali le espressioni letterali adoperate.

Pertanto, è piuttosto evidente che i testi siano stati utilizzati dalla candidata in sede d’esame, in violazione di quanto disposto dall’art. 13 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché dall’art. 44 del Regolamento comunale ("I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari").

In tal caso, il successivo quarto comma dell’indicato art. 13 D.P.R. n. 487/1994 commina con l’esclusione dal concorso il candidato "che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema" (cfr. Cons. Stato – Sez. VI, 9 dicembre 2008 n. 6102: "La comminatoria di esclusione del candidato da concorso per l’accesso ad impiego nella pubblica amministrazione, alla stregua di quanto previsto dall’art. 13, comma quarto, del d.P.R. 09.05.1994, n. 487, si collega ai limiti di consultazione di testi in sede di svolgimento dalle prove scritte, quali imposti dal bando di concorso e/o dalle indicazioni della stessa commissione esaminatrice, ed opera con effetto di automatismo nei casi in cui risulti che "il concorrente abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema". Si tratta di disposizione di chiaro contenuto e di immediata valenza precettiva indirizzata a garantire l’originalità del prodotto intellettuale del candidato quale elemento rivelatore del grado di maturità e di preparazione richiesto per assolvere i compiti nel posto messo a concorso. La violazione della stessa sussiste nei casi in cui dalla prova scritta emerga: a) una riproduzione fedele del testo non ammesso a consultazione; b) un’impostazione del tema, o di parte di esso, che costituisca un" imitazione, con carattere pedissequo e fraudolento, del testo assunto a parametro confronto"; cfr., altresì, Cons. Stato – Sez. VI, 7 novembre 2006 n. 6558).

3.2- Anche il secondo motivo è fondato.

La controinteressata dott.ssa G., a seguito della rinuncia della prima classificata, è risultata vincitrice del concorso di cui trattasi, per il maggior punteggio finale costituito dalla somma di entrambi i voti ottenuti nelle prove d’esame scritte con il punteggio attribuito ai titoli e con quello riportato nella prova orale.

La ricorrente impugna tale esito, deducendo la violazione ed errata applicazione degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e sostenendo che – qualora la Commissione avesse operato la media dei voti delle prove scritte anziché sommarli – sarebbe risultata vincitrice del concorso, come dal diverso calcolo effettuato (cfr. pag. 13 del ricorso).

Occorre, al proposito, dar conto dapprima dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune e dalla controinteressata, per l’omessa impugnativa del bando che ha fissato le regole della selezione.

Al riguardo, va rilevato che il bando non ha previsto che i voti delle due prove d’esame scritte andassero sommati, limitandosi a stabilire all’art. 8 che la Commissione dispone di 30 punti per ciascuna prova.

Siffatta regola non precludeva alla Commissione di operare la media dei voti delle prove scritte e, pertanto, la ricorrente non era tenuta a impugnare la clausola del bando.

Neppure il Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato con deliberazione di G.M. del 24/12/2008 n. 199, contiene norme che stabiliscono che le votazioni delle prove scritte d’esame debbano essere sommate.

Anche in esso è indicato, all’art. 39, che la Commissione dispone di 30 punti per ciascuna delle prove d’esame, ma non è specificamente previsto che il voto finale debba essere espresso in centesimi e, quindi, non è imposto l’unico metodo di calcolo che a ciò condurrebbe (somma dei singoli voti delle tre prove d’esame e aggiunta del punteggio per titoli, espresso in decimi).

Piuttosto, l’art. 9, quinto comma, lett. j), di cui la ricorrente ha comunque chiesto l’annullamento, ovvero la disapplicazione, va inteso proprio nel senso di consentire la media dei voti delle prove scritte, ove tale operato sia conforme a legge, poiché con espressione polivalente si riferisce al "riepilogo (non alla somma) dei punteggi e dei voti attribuiti a tutti i concorrenti che hanno superato le prove".

Ciò posto, il Collegio intende riaffermare la statuizione resa con la propria precedente sentenza dell’11 gennaio 2009 n. 11 (confermata dal Consiglio di Stato con la decisione del 1° febbraio 2010 n. 397) e, pertanto, ribadire che la Commissione esaminatrice di un pubblico concorso, per titoli ed esami, è tenuta a operare la media tra le votazioni delle due prove scritte sostenute, sommando il risultato che ne consegue al punteggio per titoli e alla votazione della prova orale.

Tale criterio, posto dall’art. 7, co. 3, del DPR n. 487/1994, va applicato anche ai concorsi per titoli ed esami, in quanto l’art. 8, co. 4, nel disporre che il punteggio per titoli va sommato al "voto complessivo riportato nelle prove d’esame", si riferisce al voto ottenuto con detto criterio (criterio già risultante, nel precedente ordinamento, dall’art. 10 del DPR n. 686/1957, con carattere di disposizione di principio, e applicabile nei concorsi degli enti locali per effetto dell’art. 70, co. 13 D.Lgs. n. 165/2001, per le parti non incompatibili con gli artt. 35 e 36 e salvo che la materia venga regolata con i principi ivi previsti nell’ambito dei rispettivi ordinamenti: cfr. le sentenze suindicate).

3.3- Con il terzo motivo di ricorso si contesta la valutazione dei titoli della controinteressata, in quanto il servizio presso il Comune di San Donaci è stato effettuato in forma di collaborazione coordinata e continuativa, non equiparabile a quanto previsto dal bando all’art. 10.

Il motivo risulta improcedibile per carenza di interesse, derivando dall’accoglimento della prima censura l’inutilità della contestazione riguardante la valutazione dei titoli della candidata che andava esclusa dalla partecipazione al concorso.

Ciò nonostante, ragioni di completezza (unitamente alla necessità di conformare la successiva attività dell’Amministrazione) inducono il Collegio a ravvisare l’infondatezza di questo motivo.

La clausola in questione si riferisce al "servizio prestato", senza altra specificazione, e non esige quindi che il medesimo sia connotato da un rapporto di dipendenza con la P.A.

Al riguardo, occorre muovere dalla considerazione secondo cui, nell’interpretazione delle norme di gara, vanno privilegiate le espressioni letterali e non ricercati significati reconditi o inespressi (cfr. T.A.R. Liguria – Sez. II, 29 ottobre 2010 n. 10136); né le norme vanno interpretate le une con le altre, come pretende di fare la ricorrente, apponendo alla clausola in parola la specificazione mancante, in virtù di quanto diversamente indicato per il rapporto di lavoro privato.

Peraltro, sul piano sostanziale la clausola non si mostra ingiustificata, potendo l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa costituire il presupposto per costituire il rapporto d’impiego, atteso che l’art. 1, comma 94, della legge n. 244 del 2007 consente ai soggetti che ne siano stati titolari per un dato periodo di accedere alla procedura di stabilizzazione, per cui è ragionevole anche attribuirvi rilevanza ai fini della valutazione dei titoli nella partecipazione a pubblici concorsi.

4.- Conclusivamente, sono fondati il primo ed il secondo motivo del ricorso, che va dunque accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati (ad eccezione del Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, impugnato "in parte qua").

5.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, come indicato in motivazione.

Condanna il Comune di San Pancrazio Salentino, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000 (mille), oltre C.P.A. e I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d’Arpe, Consigliere

Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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