T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 27-01-2011, n. 172

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- Nel ricorso e nei motivi aggiunti si espone che:
1.1 il sig. M. è proprietario, in xxx, di un fabbricato in oggettive condizioni di degrado, evidenziate anche in alcuni provvedimenti dell’Amministrazione Comunale (ordinanze nn. 876/86, 324/01 e 346/04).
1.2 egli presentava dunque, il 30 novembre 2009, la DIA prot. n. 173446, onde essere autorizzato alla demolizione dell’immobile.
1.3 in data 19 febbraio 2010 il Comune dichiarava non sussistere "motivi ostativi alla esecuzione dei lavori di demolizione indicati nella DIA" (nota prot. n. 28835).
1.4 il successivo 22 marzo, tuttavia, avviati i lavori preparatori alla demolizione, la Polizia Municipale notificava al M. il verbale prot. n. 720/P.G. con cui, "giusta la nota trasmessa dal Dirigente all’Edilità del comune di xxx Arch. C.N.", lo si diffidava a non eseguire i lavori in parola.
1.5 seguivano quindi gli atti di diniego prot. n. 49794 del 24 marzo 2010 (con il quale, anche in ragione della necessità di ulteriori accertamenti da parte della Soprintendenza, si respingeva la richiesta del ricorrente) e prot. n. 83088 del 21 maggio 2010 (con il quale, pur prendendosi atto della nota del Direttore Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 16 marzo 2010, che escludeva l’adottabilità di un provvedimento dichiarativo dell’interesse culturale dell’immobile, si ribadiva il diniego reputandosi necessario, ai fini della demolizione, il rilascio di un permesso di costruire).
2.- Veniva quindi proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi:
A) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti, irrazionalità e contraddittorietà manifesta. Violazione dell’art. 3 l. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.
B) Violazione degli artt. 10 e 22 d.p.r. 380/01. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta. Erronea considerazione e presupposizione di fatto.
C) Violazione del principio di buon andamento e buona amministrazione ex art. 97 Cost.. Violazione del principio del contrarius actus. Eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà.
D) Violazione dell’art. 10 d.p.r. 380/01. Eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto e di diritto. Contraddittorietà e sviamento.
3.- All’udienza del 10 dicembre 2010 la causa era introitata per la decisione.
4.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
4.1 Deve evidenziarsi, in particolare, che la semplice demolizione di un manufatto non rientra fra gli interventi subordinati, ai sensi dell’art. 10 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a permesso di costruire, essendo estranea alle fattispecie (nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia che porti ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici) contemplate a tal fine dalla norma predetta (cfr., per la sufficienza della denuncia di inizio attività, Cassazione penale, III, 4 ottobre 2007, n. 4098).
La demolizione, d’altronde, per un verso determina il ritorno allo stato originario del territorio (in questo senso costituendo l’esatto contrario della nuova costruzione, che del territorio stesso comporta una trasformazione edilizia e urbanistica), e, per altro verso, attesa l’"essenzialità" dei suoi effetti, risulta verificabile -sul piano della sua legittimità- da parte dell’Amministrazione in modo piuttosto agevole: se, in altri termini, il vaglio sugli interventi di cui all’art. 10 citato si connota per la complessità e l’ampiezza degli elementi oggetto di verifica, tali da giustificare il più articolato procedimento finalizzato al rilascio di un permesso di costruire, così non è, invece, per la demolizione, rispetto alla quale è dunque del tutto coerente al sistema ritenere idonea la denuncia di inizio di attività (come d’altronde inizialmente dichiarato dal Comune, nella nota prot. n. 28835 del 19 febbraio 2010).
5.- Sulla base di quanto fin qui esposto, in definitiva, il richiamo alla necessità di un permesso di costruire quale titolo abilitante l’intervento demolitorio oggetto dell’istanza formulata dal M. appare illegittimo, dovendosi per conseguenza accogliere il ricorso ed annullare gli atti impugnati.
5.1 Va invece rigettata la domanda risarcitoria, poiché sprovvista di prova del danno subito dalla parte.
6.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella somma di euro 2.500, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 842/2010 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2010, con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Patrizia Moro, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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