Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2013) 06-06-2013, n. 24980

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Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo sull’istanza di riesame proposta da S.V. avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Nola in data 4 dicembre 2012 di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto, rigettava l’istanza confermando il provvedimento impugnato.

2. Ricorre l’indagato assistito da difensore, contestando il provvedimento di riesame ritenendone viziata la motivazione (per lacunosità e illogicità) con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari. Rimarca infatti l’indagato che il Tribunale non ha considerato il positivo comportamento processuale nè la risalenza nel tempo dei precedenti giudiziari.

Motivi della decisione

1. Giova ribadire che secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Cass. Sez. 6^ sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840). Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue. Il Tribunale ha ritenuto integrate le esigenze cautelari di massimo rigore sulla scorta di considerazioni logiche e stringenti, incentrate sulla gravità del fatto contestato (rapina), sulla non occasionalità dell’evento, e sull’esistenza di plurimi precedenti penali specifici a carico dell’indagato.

3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013

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