Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2013) 06-06-2013, n. 24978

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ordinanza del 8.10.2012, il GIP presso il Tribunale di Rimini dispose il sequestro preventivo della somma di Euro 94.625 nei confronti del ricorrente, indagato per i delitti di cui all’art. 648 c.p. e D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Rimini, con l’ordinanza in epigrafe, la rigettò.

Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato lamentando violazione di legge sotto i profili: della mancata considerazione da parte del Tribunale delle allegazioni fornite dal ricorrente per giustificare la assenza di sproporzione, ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, tra beni rinvenuti e reddito dichiarato;

insussistenza del fumus commissi delicti, essendosi il Tribunale limitato a ritenere astrattamente configurabili i reati contestati;

mancanza di proporzionalità tra profitto del reato ed entità dei valori sottoposti a sequestro.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’unico reato ipotizzato nel capo provvisorio di incolpazione, che legittima l’applicazione della misura cautelare, è la ricettazione;

il reato è contestato con riguardo a timbri di soggetti privati rinvenuti nel possesso dell’indagato; così configurato, tuttavia, il fatto – esaurendosi nel mero possesso dei timbri di soggetti privati di cui non è nemmeno contestato l’utilizzo – non avrebbe rilevanza penale.

Inoltre il Tribunale argomenta (a pagina 4 del provvedimento impugnato), che oggetto della misura sono state tutte le somme che, in quanto non riconducibili a guadagni leciti, debbono ritenersi riferibili alle condotte penalmente rilevanti specificando le stesse anche nelle condotte dell’imputato di coadiuvazione di una coimputata nella commissione di delitti (e qui non potrebbe rilevare anche l’incolpazione del ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, la quale non legittima l’applicazione della misura); in tal modo, tuttavia, non esplica la connessione tra l’ipotizzato reato di ricettazione e le somme oggetto della misura reale.

Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013

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