Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-08-2012, n. 14599

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Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 14/16 maggio 1996 F.A. evocava, dinanzi al Tribunale di Velletri, la xxx s.r.l. ed il CONDOMINIO (OMISSIS), chiedendone la condanna alla eliminazione di opere illegittimamente realizzate occupando una porzione di terreno di proprietà dell’attore, oltre al risarcimento dei danni.
Instaurato il contraddittorio, nessuno dei convenuti si costituiva ed il Tribunale adito, espletata istruttoria, in accoglimento della domanda attorea, condannava il solo Condominio (OMISSIS) al risarcimento dei danni in favore dell’attore, quantificandoli in Euro 51.645,00, oltre ad interessi, rigettata la domanda proposta nei confronti della società convenuta.
In virtù di rituale appello interposto dal CONDOMINIO (OMISSIS) e dai condomini SC.An. ed M.I.L., con il quale lamentando la nullità del giudizio di primo grado ed in subordine il rigetto della domanda, giudizio cui veniva riunito quello introdotto con appello proposto dai condomini S. S., D.F.F. e P.S. (con il quale concludevano anche essi per la dichiarazione di nullità del primo giudizio), la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellato F., non costituita la soc. xxx, accoglieva il gravame e per l’effetto dichiarava la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, rimettendo la causa al primo giudice. A sostegno dell’adottata sentenza la corte distrettuale evidenziava che – ritenuta la infondatezza della preliminare eccezione di nullità dell’atto di appello avanzata dal F. per essere stata l’impugnazione notificata a F.M., così riportato il nome nell’intestazione dei giudice di prime cure, trattandosi di mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione, nonchè dell’eccezione di carenza di legittimazione del CONDOMINIO appellante in mancanza di produzione della delibera condominiale di autorizzazione dell’amministratore a proporre gravame avverso la sentenza non incontrando dal lato passivo i limiti di cui all’art. 1131 c.c. – andava condivisa l’impostazione di entrambi gli appelli circa la inesistenza e/o nullità della notificazione dell’atto di citazione di primo grado effettuata per il CONDOMINIO in data 14.5.1996 a persona che non rivestiva più la carica di amministratore e quindi non ne aveva più la rappresentanza processuale.
Aggiungeva che dalla documentazione prodotta, in particolare dalla delibera condominiale dell’11.5.1996, risultava che l’assemblea in pari data aveva accettato le dimissioni di C.G., persona cui era stato notificato l’atto introduttivo del giudizio, dalla carica di amministratore e nominato in sua sostituzione A.G. che, presente all’assemblea, accettava l’incarico.
Trattavasi, dunque, di atto inesistente, in mancanza del presupposto della legittimazione processuale.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione il F., articolato su tre motivi, al quale ha resistito il Condominio con controricorso, nonchè la S. ed i coniugi D.F. – P., con separato controricorso.
Venivano depositate memorie illustrative dal ricorrente e dai resistenti S. e D.F..
Alla pubblica udienza del 27.10.2011 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per acquisire delibera assembleare di autorizzazione dell’Amministratore a stare in giudizio, depositata il 23.1.2012.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dal F., a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere la corte di merito tenuto in alcun conto il documento titolato "Passaggio delle consegne", redatto in data 15.5.1996 e sottoscritto sia dall’amministratore dimissionario sia da quello nominato, documento che comproverebbe la conoscenza da parte del CONDOMINIO dell’azione intrapresa dal F..
Il motivo è privo di pregio.
Come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di questa corte, per quanto concerne l’aspetto che qui interessa dei rapporti con i terzi, la nomina del nuovo amministratore che sostituisca il dimissionario, per spiegare efficacia, deve avvenire con una formale deliberazione di nomina del suo successore, nelle forme di cui all’art. 1129 c.c., comma 1, l’unica, in sostanza, che possa agevolmente e con certezza essere conosciuta dagli estranei, quando debbano negoziare con il Condominio o agire in giudizio nei suoi confronti. Discende, infatti, dal principio generale di tutela dell’affidamento nei rapporti intersoggettivi che non si possa prescindere dall’emanazione dell’atto formale previsto dalla legge per il conferimento, l’estinzione e la modificazione dei poteri rappresentativi, affinchè la sua efficacia possa essere opponibile ai terzi (in tal senso, v.
già Cass. 25 maggio 1994 n. 5083; conforme Cass. 27 marzo 2003 n. 4531).
Nella specie, la nomina del nuovo amministratore, A.G., in sostituzione del dimissionario C.G., era già avvenuta (con delibera assembleare del giorno 11.5.1996) al momento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, pervenuta all’indirizzo del precedente amministratore, C.G., in data 14.5.1996, il quale, pertanto, non aveva più la rappresentanza processuale dell’ente di gestione, a nulla rilevando all’uopo l’atto titolato "Passaggio delle consegne" del 15.5.1996, che documentando la consegna delle scritture contabili (relativa alla situazione di cassa del Condominio) dal vecchio al nuovo amministratore, costituisce atto riferibile alle sole parti che lo hanno sottoscritto, a meno che il nuovo amministratore non sia stato autorizzato dall’assemblea a compiere determinati atti (cfr di recente Cass. 28 maggio 2012 n. 8498). Nè può essere invocato nella specie l’istituto della prorogatio imperii – che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell’interesse del Condominio alla continuità dell’amministratore – applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell’opera dell’amministratore, e pertanto oltre ai casi di scadenza del termine di cui all’art. 1129 c.c., comma 2, o di dimissioni, anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina (v. Cass. 23 gennaio 2007 n. 1405), essendo stato l’amministratore dimissionario già sostituito al tempo della notificazione della citazione.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 per non avere la corte distrettuale spiegato come il F. avrebbe potuto procurarsi copia del verbale di assemblea dell’11.5.1996, non essendo egli condomino e non essendo stato l’avvicendamento in questione mai stato annotato in alcun posto, neppure nel registro ex art. 1136 c.c., che comunque avrebbe rilevanza interna, e non valenza pubblicistica, tra i condomini. D’altro canto non è mai stato istituito il registro di cui al disposto dell’art. 1129 c.c., u.c., in relazione all’art. 71 disp. att. c.c.; inoltre, e a ben vedere, la delibera dell’11.5.1996 con la quale As. eletto l’amministratore D. risulta assunta con una maggioranza insufficiente, nè risulta essere intervenuta l’accettazione della nomina da parte di quest’ultimo.
Le considerazioni esposte con riferimento ai primo motivo di ricorso comportano la reiezione anche del secondo motivo dal momento che l’avvenuta conoscenza da parte del nuovo amministratore dell’evocazione in giudizio del Condominio da parte del F. è comunque irrilevante stante la premessa dell’invalidità della notificazione medesima (cfr Cass. 23 maggio 1980 n. 3409).
Nè può essere invocata l’inefficacia della nomina del nuovo amministratore per non essere iscritta nel registro di cui all’art. 1129 c.c., comma 4, non essendo la mancata attuazione di tale regime di pubblicità ritenuta da questa corte ipotesi di impossibilità assoluta ad evocare in giudizio l’ente di gestione, trattandosi al più di un inconveniente risolvibile con al citazione in giudizio di tutti i condomini. Infine, difetta ogni interesse del ricorrente a fare valere cause di invalidità della delibera di nomina dell’amministratore.
Il terzo ed ultimo motivo insiste nella denuncia del vizio di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 per non avere la corte distrettuale tenuto conto di un aspetto importante nell’assimilare il verbale di assemblea condominiale ad atto pubblico: la certezza della data di formazione del documento dal momento che viene redatto su brogliaccio non vidimato, nè registrato presso un pubblico registro. Inoltre, il F. in quanto estraneo al condominio, non avrebbe mai accesso agli atti condominiali e non potrebbe mai avere conoscenza del destinatario dell’atto. Consegue che contrariamente a quanto affermato dal giudice del gravame, il momento giuridico in cui si perfezionerebbe l’avvicendamento fra il vecchio ed il nuovo amministratore andrebbe individuato non con riferimento alla data dell’assemblea condominiale che sancisce la sostituzione, ma solamente al momento del passaggio delle consegne, allorchè il nuovo amministratore, accettato l’incarico, viene in possesso della contabilità, registri di assemblea e contabili, conto correnti etc. La censura, involgendo le medesime questioni affrontate nei primi due motivi di ricorso, è superata dalle considerazione che precedono.
Per tutte te argomentazioni innanzi esposte il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità, stante l’inconsapevolezza del ricorrente nell’erronea individuazione del soggetto legittimato a ricevere l’atto introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 16 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2012

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