Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2013) 06-06-2013, n. 24977

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con decreto del 25.7.2012, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli dispose il sequestro probatorio di una imbarcazione nei confronti della società rappresentata dal ricorrente, quest’ultimo indagato per il delitto di truffa.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza in epigrafe, la rigettò.

Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo:

violazione di legge e difetto di motivazione: giacchè l’ipotizzato reato di appropriazione indebita (di cui peraltro mancherebbe il fumus) dell’imbarcazione non giustificherebbe la misura adottata; e inoltre in quanto l’altro reato ipotizzato, la truffa, nemmeno sussisterebbe, emergendone i profili solo dalle dichiarazioni della parte offesa, illogicamente credute dal Tribunale.

Motivi della decisione

In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui dell’art. 606 c.p.p., lett. e), (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del 28.1.2004 dep. 13.2.2004 rv 226710. Fattispecie relativa ad annullamento dell’ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti).

Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato: quanto al primo motivo, poichè il Tribunale ha confermato la misura non per l’ipotesi delittuosa di appropriazione indebita, bensì per l’ipotesi di truffa (ritenendo necessario accertare se l’imbarcazione venduta per nuova fosse tale o invece già usata); quanto al secondo motivo perchè, mentre il Tribunale motiva adeguatamente sulla attendibilità della parte offesa, nel ricorso è esposta una critica assolutamente generica, che in nessun modo considera le argomentazioni del Tribunale.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013
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