Corte di Cassazione – Sentenza n. 26008 del 2011 Sequestro delle quote di un’azienda sospetta di condurre attività illecite

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

In fatto

Il Tribunale del riesame di Cosenza, con ordinanza in data 21.12.2010, rigettava l’istanza di riesame avanzata dal difensore di V. F. P., terzo interessato non indagato, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.l.P. del Tribunale di Rossano in data 30.11.2010, avente ad oggetto il sequestro preventivo della totalità delle quote della V. s.r.l. intestate al predetto.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore del V. deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 324, c. 7, c.p.p. in combinato disposto con l’art. 309, c. 9 e 10 c.p.p., rilevando l’inefficacia dell’ordinanza del Tribunale del riesame, emessa oltre il termine perentorio di 10 gg.;
b) mancanza e manifesta illogicità della motivazione avendo il Tribunale erroneamente ritenuto la fittizietà della cessione delle quote ai figli di V. F. per protrarre l’attività criminosa sotto mentite spoglie, contrariamente alle risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza di Rossano;
c) errata applicazione dell’art. 322 ter c.p. che subordina la confisca al sopravvenuto status di condannato, dovendosi escludere l’applicazione della norma a persona estranea al reato, non emergendo elementi che lascino ipotizzare la riconducibilità in termini gestionali della V. in capo all’indagato V. F.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.
1) Con riferimento al primo motivo di ricorso va rilevato che il termine di 10 gg., imposto a pena di decadenza della misura cautelare reale imposto a pena di decadenza della misura cautelare reale dal combinato disposto degli artt. 324 c. 7 e 309, c. 9 e 10, c.p.p., per la decisione da parte del Tribunale del riesame decorre dalla data di effettiva ricezione, ancorché tardiva, da parte dello stesso
Tribunale, degli atti provenienti dalla Cancelleria dell’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato e non, quindi, dal giorno della presentazione della richiesta presso la Cancelleria del Tribunale competente a decidere (Cass. 4.10.2007, n. 42963, 10.7.2007, n. 37413).
2) Anche il secondo motivo va disatteso.
Il Tribunale del riesame, aderendo alle argomentazioni del G.l.P., ha ritenuto legittimo il sequestro delle quote sociali della V., ritenendo che l’azienda fosse utilizzata da V. F. per protrarre l’attività criminosa “sotto mentite spoglie”.
Assume il ricorrente che la gestione della V. era affidata ai figli del V. F., e, non essendo più nella disponibilità del padre, non sussisterebbe alcun pericolo di protrazione del reato da parte dello stesso evidenziando anche come la V. non risulti essere stata beneficiaria di finanziamenti pubblici né operi nel settore dei lavori pubblici.
Al riguardo va rilevato che tali argomenti o sono irrilevanti, come l’ultimo, o costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di Cassazione è solo di legittimità e non può estendersi a una valutazione di merito.

3) Anche il terzo motivo è infondato.
Deve ritenersi la legittimità del sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale, delle quote di un’azienda nella formale disponibilità di terzi estranei al procedimento, ove risultino indizi che anche soltanto taluno dei beni aziendali , proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando che l’azienda svolga anche normali attività imprenditoriali (Cass. 16.4.2008, n. 27340).
L’appartenenza del bene a soggetto non indagato non è, quindi, causa di esclusione della misura una volta che sia accertata la disponibilità del bene stesso da parte dell’indagato e la sua necessaria strumentalità rispetto al reato per il quale si procede. (Cass. 6.12.2007,n. 2887).
Oggetto del sequestro preventivo può, essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente – – e, quindi, anche a persona estranea al reato – purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Cass. 22.1.2010 n. 11287, Cass. 1.7.2009, n. 32964)
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 01.07.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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