Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-08-2012, n. 14617

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Svolgimento del processo
Con sentenza 20/11-10/12/2009, il Tribunale di Monza respingeva l’opposizione allo stato passivo presentata da Equitalia xxxnel Fallimento xxxs.r.l., per assenza di regolare titolo esecutivo (ruolo) a base della stessa. Il credito era stato escluso dal G.D., in quanto l’importo insinuato faceva riferimento al periodo d’imposta del 2003, il cui accertamento era stato oggetto di impugnazione non ancora definita.
Nel giudizio, si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, aderendo a quanto sostenuto da Equitalia; il Fallimento eccepiva la carenza di legittimazione di Equitalia, l’erroneità della iscrizione a ruolo del quantum, l’impossibilità di procedere all’ammissione con riserva D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 88, stante la nullità dei titoli giustificativi.
Il Tribunale ha rilevato che la Commissione Tributaria di primo grado, con la pronuncia n. 90/03/09, aveva riconosciuto inesistente la notifica dell’avviso di accertamento, effettuata il 15/12/2005 in (OMISSIS), quale luogo assolutamente estraneo alla società, circostanza confermata anche nel giudizio dalle dichiarazioni dell’Inps; da ciò, la nullità della iscrizione a ruolo eseguita il 24/2/06 e degli atti successivi, e quindi la non utilizzabilità del ruolo per l’insinuazione al passivo. Il Tribunale a riguardo rileva che l’accertamento della esistenza e della liquidità del credito tributario è infatti sottratto alla cognizione del giudice fallimentare; che il titolo esecutivo per l’ammissione al passivo (con riserva o senza) è solo il ruolo; che l’irregolarità del ruolo, emesso in violazione dell’art. 15 del d.p.r. sulla riscossione, sulla base di un avviso di accertamento da ritenere non notificato, vizia la possibilità di ammissione al passivo del credito.
Di tanto si doveva essere accorto l’esattore, provvedendo alla successiva notifica, peraltro omettendo la notifica al contraddittore necessario, ma lo stesso avrebbe dovuto invece provvedere alla nuova iscrizione a ruolo ed a proporre l’insinuazione sulla base degli atti rinnovati.
V’è carenza di titolo esecutivo e la rinnovazione della notifica in mancanza della nuova emissione del ruolo non ha prodotto alcun effetto sanante.
Ricorre l’Agenzia delle Entrate sulla base di nove motivi.
Equitalia ha proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi.
Il Fallimento non ha svolto difese.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..
Si da atto che il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione
Il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale vanno accolti, con il conseguente assorbimento degli ulteriori motivi dei due ricorsi.
Il Tribunale ha ritenuto che non era possibile l’ammissione al passivo per il credito erariale, attesa la pronuncia di primo grado della Commissione tributaria provinciale, di accertamento della inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento alla società.
E’ palese l’errore di diritto del Tribunale, che ha ritenuto definitivamente accertata l’inesistenza della notifica in forza della pronuncia di primo grado della Commissione tributaria, soggetta ad impugnazione nel termine lungo (pronuncia successivamente impugnata avanti alla Commissione tributaria regionale, che ha deciso per l’inammissibilità del ricorso, come risulta dalla produzione effettuata ex art. 372 c.p.c. dall’Agenzia delle Entrate).
Il Tribunale avrebbe dovuto applicare nel caso il disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, come sostituito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, che dispone: "1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101.
2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto".
La sentenza va pertanto cassata ed il giudizio va rinviato al Tribunale di Monza in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 2^ motivo dei ricorso principale ed il 1^ del ricorso incidentale, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impagliata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Monza in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2012
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