T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 27-01-2011, n. 157

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- Nel ricorso si espone che la S. s.p.a., affidataria del servizio integrato di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani nel Comune di xxx, inviava -il 2 dicembre 2009- istanza di revisione prezzi alla predetta Amministrazione: deducendo il successivo illegittimo silenzio della p.a., quindi, proponeva il ricorso in esame.
2.- Alla Camera di consiglio del 10 dicembre 2010 il ricorso veniva introitato per la decisione.
3.- Ciò premesso, rileva il Collegio che è il ricorso è inammissibile nei sensi e per le ragioni che di seguito si esporranno.
4.- Deve infatti osservarsi che:
– in risposta all’istanza del 2 dicembre della S. il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di xxx adottava, il 9 dicembre successivo, la nota prot. n. 11713, con cui chiariva, esplicitamente e con puntualità, come il calcolo revisionale presupponesse l’adempimento, da parte della ditta, delle previsioni concordate nell’incontro del 29 gennaio 2009, e ciò per le variazioni intervenute in alcuni fattori contrattuali: la nota, in definitiva, aveva il significato di un rigetto, sia pur "allo stato", della richiesta di revisione, il cui accoglimento avrebbe appunto richiesto, secondo il Comune, un certo "facere" da parte della S.;
– la giurisprudenza sottolinea come il presupposto per l’impugnazione ex art. 21 bis l. 1034/1971 è da individuarsi nella circostanza che al momento della pronuncia del Giudice perduri l’inerzia dell’Amministrazione, così che l’adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire -se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso, ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio instaurato (fra le altre, T.a.r. Lazio Roma, II, 2 luglio 2009, n. 6418; T.a.r. Piemonte Torino, II, 19 febbraio 2007, n. 739).
Nel caso di specie, come prima scritto, il Comune aveva provveduto a rispondere già sette giorni dopo la presentazione dell’istanza della S. s.p.a..
5.- Sulla base di quanto appena esposto il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
6.- Sussistono giusti motivi, attesa la particolarità della questione in esame, per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, dichiara inammissibile il ricorso n. 507/10 indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2010, con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Patrizia Moro, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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