Corte di Cassazione – Sentenza n. 25956 del 2011 Supplente di scuola media presta servizio in condizioni di incompatibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 26/10/2010 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Enna, in data 23/712009, che aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed €. 90,00 di multa per il reato di truffa continuata in danno dell’Amministrazione scolastica per aver ottenuto alcuni incarichi di supplenza a tempo determinato, traendo in errore i Dirigenti scolastici circa il possesso dei requisiti di legge, non avendo dichiarato la situazione di incompatibilità derivante dall’esercizio di una attività commerciale.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.
Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell’art. 640, comma Il, c.p. per aver ritenuto sussistente il delitto di truffa aggravata in danno di ente pubblico, sebbene difettassero i requisiti oggettivi della condotta, consistenti nell’ingiusto profitto e nel danno patrimoniale per l’amministrazione pubblica.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, dolendosi che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato contestato.
Con una successiva memoria il difensore ha dedotto un motivo aggiuntivo, anche ad integrazione del motivo principale, deducendo violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullità o vizio della motivazione per manifesta illogicità della stessa in ordine all’enunciazione delle ragioni di inattendibilità delle prove addotte dalla difesa.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell’imputato per il reato di truffa sulla base delle seguenti osservazioni : “Deve convenirsi sul fatto che il (…) omettendo di rappresentare la situazione di incompatibilità nella quale versava, ha indotto il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo statale (…) a ritenere sussistenti, in capo allo stesso i presupposti per conferirgli l’incarico di docenza a tempo determinato in supplenza (…), con la conseguenza che il (…) ha tratto l’ingiusto profitto derivante dal corrispettivo percepito per la prestazione lavorativa, certamente resa ma che non aveva diritto a rendere,”
Tale motivazione appare erronea sotto il profilo del diritto, in quanto percepire una retribuzione, a fronte di un’attività lavorativa effettivamente prestata, anche se in esecuzione di un contratto nullo perché l’agente versava in condizioni di incompatibilità, non può essere considerato ingiusto profitto, essendo la retribuzione comunque dovuta al lavoratore, a norma dell’art. 2126 cod, civ, ed essendo l’amministrazione scolastica comunque tenuta a conferire gli incarichi di supplenza per sopperire alle esigenze di servizio.
Tuttavia l’eventuale violazione di legge commessa dal giudice di primo grado nell’identificazione dei presupposti della condotta punibile nel reato di truffa non è stata dedotta con i motivi d’appello, pertanto la questione non può essere sollevata, per la prima volta con ricorso per cassazione, in quanto a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso è inammissibile se proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi d’appello.
E’ ammissibile, invece, ed è fondato il secondo motivo di ricorso in punto di inesistenza dell’elemento soggettivo in testa all’agente.
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte:
“Nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sè qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l’elemento del danno deve avere necessariamente di contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l’effetto di produrre mediante la “cooperazione artiticiosa della vittima” che, indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione – la perdita definitiva del bene da parte della stessa.” (Cass. Sez. Un. Sentenza n. 1 del 16/12/1998 Ud. (dep. 19/01/1999) Rv, 212080). E’ assodato, pertanto, che nel delitto di truffa il danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico. Di conseguenza sotto il profilo soggettivo è necessario che l’agente – preveda di realizzare con la propna condotta un danno a contenuto patrimoniale. Infatti, l’elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l’inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall’agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettato nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio; per cui è priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l’agente a realizzare l’inganno (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 470 del 07/11/1991 Ud (dep. 20/01/1992 Rv. 188934).
Nel caso di specie il conferimento degli incarichi di supplenza, anche se non dovuti per motivi di mera incompatibilità (e non per carenza dei requisiti di idoneità professionale), non poteva cagionare un pregiudizio di natura patrimoniale all’Amministrazione scolastica, obbligata ad avvalersi comunque dell’opera di un supplente per far fronte alle esigenze di servizio. Pertanto l’agente non poteva raffigurarsi di cagionare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione scolastica, difettando del tutto l’elemento soggettivo.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Depositata in Cancelleria il 01.07.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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